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Il passaggio al nuovo regime per cassa

Il passaggio al nuovo regime per cassa
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Nei passaggi dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa vanno evitati salti o duplicazioni di imposizione. Se un componente ha già concorso a formare reddito nel regime “di provenienza” non può assumere rilevanza negli anni successivi. Così i componenti per i quali varia il criterio di imputazione temporale e che non hanno concorso a formare il reddito rileveranno nei periodi successivi. Questo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11 del 13 aprile sul nuovo regime per cassa per le imprese minori.

Come noto a partire dal periodo d’imposta 2017, sono operative le nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata. La nuova disciplina è stata introdotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 17 a 23, legge 232/2016) che, in particolare, ha previsto l’adozione del “criterio di cassa”.

Il legislatore ha dettato delle regole specifiche per consentire alle imprese minori di gestire il passaggio dal regime di competenza a quello ispirato alla cassa, una in particolare tesa a evitare salti o duplicazioni d’imposta.

Per scongiurare anomalie in termini di doppia imposizione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito, si prevede che “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

Con riguardo a tale regola, l’Agenzia innanzitutto chiarisce che essa è operativa sia in occasione del passaggio dal regime di competenza a quello “improntato” alla cassa, sia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa.

Pertanto, ove un componente reddituale, per il quale sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime, abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.

Allo stesso modo, i componenti reddituali che non abbiano concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Per individuare la corretta imputazione temporale di tali componenti reddituali, è necessario far riferimento alle regole vigenti nel regime di “provenienza”.

Inoltre, nell’ipotesi in cui siano stati corrisposti acconti (fiscalmente irrilevanti nel regime di provenienza), gli stessi concorrono a formare il reddito nel periodo di imposta in cui si realizzano i presupposti di imputazione temporale previsti dal regime di provenienza.

Infine, in sede di passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, è opportuno che l’impresa mantenga evidenza extra-contabile dei componenti reddituali che, in forza del mutamento di criterio, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi d’imposta in regime di cassa (ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti da tale regime), in quanto hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” (di competenza), e viceversa.

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