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Aumentano i ricavi per la contabilità semplificata e la liquidazione mensile IVA

Con l’intervento della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), per gli esercenti attività d’impresa (diversi dalle società di capitali), i limiti di ricavi per l’utilizzo della contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del DPR 600/73, sono stati incrementati: - da 400.000 a 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; - da 700.000 a 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività. L’intervento produce effetti anche con riguardo all’opzione per la liquidazione IVA con periodicità trimestrale e al regime di determinazione forfetaria del reddito d’impresa di cui all’art. 145 del TUIR per gli enti non commerciali. I nuovi limiti vanno considerati facendo riferimento ai ricavi dell’anno precedente (circ. Agenzia delle Entrate n. 80/2001, ris. n. 293/2007, circ. n. 11/2017, § 2). Pertanto, per l’utilizzo del regime nell’anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, sono stati o meno superati i limiti di 500.000 e di 800.000 e...

Incremento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

Le soglie passano da 400.000 a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e da 700.000 a 800.000 euro negli altri casi Il Ddl. di bilancio 2023, su cui ieri la Camera ha votato la fiducia con 221 voti favorevoli e 152 voti contrari, eleva l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del DPR 600/73. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, a snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente.  Per effetto della modifica, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano: - 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; - 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività. I limiti sopra indicati devono essere computati tenendo conto dei ricavi che...

Il passaggio al nuovo regime per cassa

Il passaggio al nuovo regime per cassa 4-5 minuti Nei passaggi dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa vanno evitati salti o duplicazioni di imposizione. Se un componente ha già concorso a formare reddito nel regime “di provenienza” non può assumere rilevanza negli anni successivi. Così i componenti per i quali varia il criterio di imputazione temporale e che non hanno concorso a formare il reddito rileveranno nei periodi successivi. Questo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11 del 13 aprile sul nuovo regime per cassa per le imprese minori. Come noto a partire dal periodo d’imposta 2017, sono operative le nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata. La nuova disciplina è stata introdotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 17 a 23, legge 232/2016) che, in particolare, ha previsto l’adozione del “criterio di cassa”. Il legislatore ha dettato delle rego...

Riporto perdite contabilita' semplificata e ordinaria

Le  perdite prodotte dalle persone fisiche , nell’esercizio di imprese commerciali, arti o professioni, sono disciplinate dall’art. 8 del TUIR, che stabilisce regole diverse in virtù del conseguimento o meno delle stesse nell’ambito delle attività minori di cui all’art. 66 del TUIR, nonché della forma giuridica del soggetto presso il quale sono maturati i risultati fiscali negativi. In particolare, è previsto che le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali residenti, qualora operanti in regime di  contabilità ordinaria , imputino la perdita d’impresa in diminuzione di  altri redditi della medesima natura  conseguiti per effetto dell’esercizio di altre attività commerciali (c.d. compensazione verticale). Qualora, a seguito di tale utilizzo, dovesse residuare ancora una parte di perdita fiscale, è ammesso il riporto della stessa nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, a decurtazione ovvero integrale azzeramento dei futuri ...