Con l’intervento della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), per gli esercenti attività d’impresa (diversi dalle società di capitali), i limiti di ricavi per l’utilizzo della contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del DPR 600/73, sono stati incrementati: - da 400.000 a 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; - da 700.000 a 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività. L’intervento produce effetti anche con riguardo all’opzione per la liquidazione IVA con periodicità trimestrale e al regime di determinazione forfetaria del reddito d’impresa di cui all’art. 145 del TUIR per gli enti non commerciali. I nuovi limiti vanno considerati facendo riferimento ai ricavi dell’anno precedente (circ. Agenzia delle Entrate n. 80/2001, ris. n. 293/2007, circ. n. 11/2017, § 2). Pertanto, per l’utilizzo del regime nell’anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, sono stati o meno superati i limiti di 500.000 e di 800.000 e...
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