Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Incremento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

Le soglie passano da 400.000 a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e da 700.000 a 800.000 euro negli altri casi

Il Ddl. di bilancio 2023, su cui ieri la Camera ha votato la fiducia con 221 voti favorevoli e 152 voti contrari, eleva l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del DPR 600/73.

Detto regime è applicabile alle imprese individuali, a snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente. 

Per effetto della modifica, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano:

- 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

- 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività.


I limiti sopra indicati devono essere computati tenendo conto dei ricavi che sono:

- “percepiti in un intero anno” (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l’attività; in questo caso, occorre anche procedere al ragguaglio ad anno);

- “conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico”.

Quest’ultimo criterio è utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato; in tutti gli altri casi, i ricavi sono considerati in base al principio di cassa.

Non constano ulteriori interventi al regime sotto il profilo degli obblighi contabili e per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 66 del TUIR.


Assumendo che la modifica sia approvata in via definitiva, i nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tenuto anche conto dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 80/2001, con riferimento a un precedente adeguamento delle soglie, ne consegue che, per individuare il regime contabile “naturale” per l’anno 2023, le imprese dovrebbero verificare se, nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000 o 800.000 euro di ricavi.

Soltanto se in tale anno hanno percepito o conseguito ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime contabile semplificato nel 2023.


La predetta modifica non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti (art. 3 comma 2 del DPR 695/96).


Si ritiene invece che la modifica esplichi effetti anche sui limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale dell’IVA, di cui all’art. 7 del DPR n. 542/99.

Ai sensi dell’art. 14 comma 11 della L. n. 183/2011, infatti, “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”. La disposizione era stata introdotta proprio per porre fine al disallineamento tra la disciplina IVA e quella ai fini delle imposte dirette, generata dall’art. 7 comma 2 del DL n. 70/2011 che, nell’incrementare i limiti per l’utilizzo della contabilità semplificata, aveva modificato solo l’art. 18 del DPR n. 600/73 e non anche l’art. 7 del DPR n. 542/99.


Come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 15/2012, tramite la disposizione i limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni ai fini IVA sono allineati con quelli previsti per le imposte dirette. Resta fermo che il parametro cui fare riferimento ai fini IVA non sono i ricavi, ma il volume d’affari.

Ne consegue che, dal 2023, la facoltà di liquidare trimestralmente l’IVA dovrebbe essere riconosciuta ai soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, oppure a 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...