Le soglie passano da 400.000 a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e da 700.000 a 800.000 euro negli altri casi
Il Ddl. di bilancio 2023, su cui ieri la Camera ha votato la fiducia con 221 voti favorevoli e 152 voti contrari, eleva l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del DPR 600/73.
Detto regime è applicabile alle imprese individuali, a snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente.
Per effetto della modifica, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano:
- 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività.
I limiti sopra indicati devono essere computati tenendo conto dei ricavi che sono:
- “percepiti in un intero anno” (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l’attività; in questo caso, occorre anche procedere al ragguaglio ad anno);
- “conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico”.
Quest’ultimo criterio è utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato; in tutti gli altri casi, i ricavi sono considerati in base al principio di cassa.
Non constano ulteriori interventi al regime sotto il profilo degli obblighi contabili e per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 66 del TUIR.
Assumendo che la modifica sia approvata in via definitiva, i nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Tenuto anche conto dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 80/2001, con riferimento a un precedente adeguamento delle soglie, ne consegue che, per individuare il regime contabile “naturale” per l’anno 2023, le imprese dovrebbero verificare se, nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000 o 800.000 euro di ricavi.
Soltanto se in tale anno hanno percepito o conseguito ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime contabile semplificato nel 2023.
La predetta modifica non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti (art. 3 comma 2 del DPR 695/96).
Si ritiene invece che la modifica esplichi effetti anche sui limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale dell’IVA, di cui all’art. 7 del DPR n. 542/99.
Ai sensi dell’art. 14 comma 11 della L. n. 183/2011, infatti, “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”. La disposizione era stata introdotta proprio per porre fine al disallineamento tra la disciplina IVA e quella ai fini delle imposte dirette, generata dall’art. 7 comma 2 del DL n. 70/2011 che, nell’incrementare i limiti per l’utilizzo della contabilità semplificata, aveva modificato solo l’art. 18 del DPR n. 600/73 e non anche l’art. 7 del DPR n. 542/99.
Come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 15/2012, tramite la disposizione i limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni ai fini IVA sono allineati con quelli previsti per le imposte dirette. Resta fermo che il parametro cui fare riferimento ai fini IVA non sono i ricavi, ma il volume d’affari.
Ne consegue che, dal 2023, la facoltà di liquidare trimestralmente l’IVA dovrebbe essere riconosciuta ai soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, oppure a 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.