Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Per il computo dei ricavi in contabilità semplificata criterio delle registrazioni IVA


/ Paola RIVETTI Sabato, 9 dicembre 2017
5-7 minuti

La verifica delle soglie per il principio di cassa dovrebbe tener conto della coincidenza «fittizia» tra incasso-registrazione IVA del regime presuntivo

In merito alla verifica per l’accesso e la permanenza nel riformato regime di contabilità semplificata, con il presente articolo si intende focalizzare l’attenzione sulla particolare situazione di chi, nel 2017, ha utilizzato il regime “presuntivo” di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73. In tal caso, sui registri IVA “integrati” non viene evidenziato il momento di effettivo incasso dei ricavi e di pagamento delle spese in quanto tali eventi si presumono coincidenti con le date di registrazione dei documenti sui medesimi registri (c.d. “criterio delle registrazioni”).

In caso di ricorso a tale regime opzionale, non è stato chiarito se il computo delle soglie di ricavi (pari a 400.000 o 700.000 euro):
- debba avvenire applicando lo stesso criterio presuntivo sopra indicato (delle registrazioni ai fini IVA);
- oppure se occorra applicare il criterio di cassa vero e proprio (incassi e pagamenti), il che comporterebbe il ricomputo dei ricavi rispetto a quanto operato per la determinazione del reddito.

Il comma 11 dell’art. 18 del DPR 600/73 specifica che “Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d’imposta le somme incassate registrate nel registro [ndr, cronologico] di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro [ndr, delle vendite] di cui al comma 4”; nessun riferimento espresso è effettuato al regime opzionale di cui al comma 5. In relazione al disposto del comma 11, il riferimento ai “ricavi conseguiti” sembrerebbe frutto di un refuso derivante dal mancato adeguamento della precedente versione della norma.

Infatti, a seguito della riforma attuata con la L. 232/2016, nell’art. 18 citato l’unico riferimento ai ricavi conseguiti riguarda il passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata, ipotesi in cui non possono assumere rilevanza le somme incassate risultanti dai registri di cui ai commi 2 e 4, dovendosi considerare la situazione relativa al periodo precedente in cui i ricavi sono computati per competenza. Quindi, il riferimento ai “ricavi conseguiti” andrebbe inteso come “ricavi percepiti”.

Tornando al computo delle soglie di ricavi nel caso specifico, va considerato, inoltre, che, nonostante il comma 1 dell’art. 18 citato faccia riferimento ai “ricavi [..] percepiti in un intero anno” (computati per cassa), il successivo comma 5 fissa, per esigenze di semplificazione, una presunzione – assoluta, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2017 § 6 – che equipara le date degli incassi e dei pagamenti a quelle delle registrazioni ai fini IVA, circostanza che deporrebbe a favore del computo dei ricavi secondo il criterio delle registrazioni.

Come si evince dall’esempio di seguito proposto, a parità di condizioni, l’utilizzo del “criterio delle registrazioni” genererebbe risultati differenti rispetto al criterio di cassa “classico”.
Un imprenditore individuale, fino a settembre 2017, ha fatturato prestazioni di servizi rese per 390.000 euro: tali fatture sono state registrate sull’apposito registro IVA e incassate. Nell’ultimo trimestre dell’anno emette fatture per ulteriori 40.000 euro: tali fatture sono state registrate, ma saranno effettivamente incassate nel 2018.

In questo caso si verificherebbe che, posto il limite di ricavi di 400.000 euro:
- in caso di utilizzo della contabilità semplificata ordinaria (registri ex art. 18 commi 2 o 4 del DPR 600/73), l’ammontare di ricavi sarebbe pari a 390.000 euro e, conseguentemente, l’impresa potrebbe permanere nel regime semplificato nel 2018;
- in caso di utilizzo della contabilità semplificata opzionale (registri ex art. 18 comma 5 del DPR 600/73), l’ammontare di ricavi sarebbe pari a 430.000 euro e, conseguentemente, l’impresa dovrebbe passare alla contabilità ordinaria dal 2018.

Vista la sua rilevanza, sarebbe opportuno che la questione trovasse una conferma ufficiale che tenga anche conto del fatto che, per i soggetti che hanno optato per il “criterio delle registrazioni”, un’eventuale rideterminazione dei ricavi in base ad incassi e pagamenti genererebbe una discrasia tra ricavi computati ai fini dell’accesso/permanenza nella contabilità semplificata e quelli dichiarati ai fini reddituali.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...