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Condono sulle liti pendenti, ecco il modello di domanda La domanda può essere presentata solo in via telematica, e occorre indicare le somme che devono essere versate

Condono sulle liti pendenti, ecco il modello di domanda

La domanda può essere presentata solo in via telematica, e occorre indicare le somme che devono essere versate
Con provvedimento direttoriale pubblicato ieri sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la domanda di definizione delle liti pendenti, istituita dall’art. 39, comma 12, del DL 98/2011 (c.d. “manovra correttiva”).
In virtù di ciò, come noto, il contribuente, in merito alle liti pendenti allo scorso 1° maggio 2011 (è necessario, quindi, che il ricorso introduttivo sia stato notificato al massimo in detta data, posto che, ove tale atto fosse stato notificato ad esempio il 2 maggio, la lite non può essere ritenuta pendente, con conseguente esclusione dalla definizione) concernenti atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore a 20.000 euro, può optare per il condono dei processi, sulla base, in sostanza, di quanto era già stato previsto dall’art. 16 della L. 289/2002.
Il suddetto art. 39, però, stabilisce che le somme devono essere versate in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre, e che la domanda di definizione può essere presentata entro il 31 marzo 2012, quindi in un momento successivo al versamento.
Prima di esaminare il provvedimento, si segnala che il versamento dovrà avvenire nella seguente misura. Vi è una “tassa fissa” di 150 euro, per i processi di valore sino a 2.000 euro (il valore è da determinarsi con riferimento alle imposte contestate nell’atto introduttivo del giudizio, al netto di sanzioni e interessi).
In caso contrario, quindi per i processi di valore superiore a 2.000 euro, occorrerà versare, esemplificando, una somma pari al:
- 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate;
- 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente;
- 30% del valore della lite, se il giudice non si fosse ancora pronunciato.
L’Agenzia delle Entrate specifica che occorre presentare un distinto modello per ciascuna lite autonoma definibile, esclusivamente in via telematica. Per la presentazione, il contribuente può avvalersi degli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3 commi 2-bis e 3 del DPR 322/98 oppure rivolgersi a qualsiasi Direzione provinciale delle Entrate.
La trasmissione telematica avviene mediante l’utilizzo di un prodotto di compilazione a cui gli utenti abilitati a Entratel o a Fisconline possono accedere gratuitamente, attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nel provvedimento, peraltro, si mette in evidenza che, successivamente, sarà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile compilare e trasmettere il modello.
Vale il principio dell’errore scusabile
La domanda deve essere conservata dall’istante sino alla definitiva conclusione della lite (sino al momento in cui il giudice, quindi, dichiarerà l’estinzione del giudizio per intervenuto condono), unitamente alla documentazione relativa ai versamenti effettuati.
Entro il 30 novembre 2011 deve essere effettuato un separato versamento per ciascuna lite definibile, ed è applicabile il principio dell’errore scusabile, siccome varie possono essere le problematiche relative alla determinazione del valore della lite, parametro sul quale si computa l’entità del versamento.
Per ciò che riguarda la compilazione, occorre indicare tutti i dati inerenti al condono, dalle generalità del ricorrente, al codice della DP/DRE, ai dati della lite fiscale pendente (organo giudiziario adito, data di presentazione del ricorso, tipo di atto impugnato, numero di RGR, valore della lite).
Relativamente ai versamenti, occorre indicare le somme versate nonché la data del pagamento. Potrebbe però accadere che, in virtù della riscossione frazionata, non debbano essere versate somme: in tale evenienza, è sufficiente indicare “0”.
È altresì necessario compilare la parte relativa alle somme già versate per effetto della riscossione frazionata, ad esclusione di quelle relative a imposte e sanzioni definitive (potrebbe essere il caso del giudicato “interno”).

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