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Spesometro rinviato al 31 gennaio

Ieri, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/186218 – che ha modificato il precedente documento direttoriale del 16 settembre 2011 – è stata posticipata al 31 gennaio 2012 la data entro cui effettuare la comunicazione delle operazionirilevanti ai fini IVA, per l’anno 2010, soggette all’obbligo di fatturazione e perfezionate, per un importo non inferiore a 25.000 euro.

Nel provvedimento che dispone la proroga, è precisato che è stato necessario rinviare nuovamente la data di scadenza, al fine di consentire l’adozione dei necessari adeguamenti di carattere tecnologico, nonché permettere ai soggetti interessati di superare alcune difficoltà operative legate al nuovo adempimento.
Infatti, poiché la futura comunicazione del 31 gennaio 2012, che interessa operazioni relative all’anno 2010, è stata attuata con il provvedimento del 22 dicembre 2010, il soggetto interessato non era a conoscenza dell’obbligo successivamente introdotto e, conseguentemente, sono emerse oggettive difficoltà per inquadrare le operazioni da segnalare.

Nonostante l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/2011, abbia fornito alcuni chiarimenti di carattere generale sulle modalità di adempimento della comunicazione, gli esempi riportati sono spesso di carattere “scolastico” e comunque non sufficienti a colmare gli evidenti ostacoli operativi ed interpretativi.

In primo luogo, sarebbe necessario chiarire il trattamento da riservare ad alcune tipologie dicontratti stipulati nel corso del 2009 – anno per il quale non vige l’obbligo di comunicazione – che riversano effetti di carattere fiscale anche nel corso del 2010. Si consideri, ad esempio, l’ipotesi di un contratto di fornitura di beni, di importo complessivo sopra la soglia di 25.000 euro il cui acconto, con relativa fattura, sia stato pagato nel corso del 2009 (ad esempio, di 8.000 euro), mentre la consegna della merce ed emissione della fattura a saldo nel 2010 (ad esempio, di 22.000 euro): essendo un’operazione frazionata, non è chiaro se, ai fini della determinazione della soglia, si debba tener conto anche dell’acconto versato nel 2009, nel qual caso sussisterebbe l’obbligo di comunicazione, ovvero se lo stesso non è rilevante in quanto riferito ad una annualità non soggetta a comunicazione. In tale ultima ipotesi, che sembra preferibile, l’operazione non deve essere comunicata in quanto l’importo di “competenza” del 2010 non supera la soglia minima di 25.000 euro.
Rimangono però i dubbi sulle operazioni da includere

Restano inoltre irrisolti numerosi aspetti, per i quali, oltre alla proroga, si renderebbe necessario conoscere il pensiero dell’Agenzia. A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerino i seguenti (per ulteriori aspetti, si rinvia ad ulteriori interventi pubblicati in queste pagine):
- note di accredito, ex art. 26 del DPR 633/72, emesse a fine anno a seguito del raggiungimento ai obiettivi prestabiliti dalle parti. Trattandosi di note di accredito “generiche”, in quanto non ricollegabili ad una singola fornitura, ci si chiede se le stesse abbiano rilevanza ai fini dell’importo che deve essere indicato nella comunicazione. Si ritiene, a parere di chi scrive, che le stesse, non essendo “agganciate” ad una specifica fattura, non influenzino le operazioni originarie;

- operazioni effettuate nel regime del margine “globale”: l’Agenzia, nella circ. n. 24/2011, ha fornito un chiarimento in merito alla fattispecie del regime “analitico”, di cui all’art. 26 del DL 41/95, nel qual caso si deve aver riguardo, per la determinazione della soglia, al solo corrispettivo rilevante ai fini IVA (il margine, appunto), ma nulla ha detto in merito al margine “globale” per il quale non sussiste un margine riferito alla singola operazione.

Fonte: Eutekne

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