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Dilazioni degli avvisi bonari con innovazioni retroattive


In altra sede ci siamo soffermati sulle modifiche del “decreto Monti” in tema di dilazione degli avvisi bonari, ovvero degli avvisi che derivano da liquidazioni automatiche e controlli formali della dichiarazione.

Due sono le modifiche principali:
- ora, quale che sia l’importo delle rate, non è mai necessaria la prestazione della garanzia;
- se il contribuente versa tardivamente una rata successiva alla prima, la dilazione non è disconosciuta a patto che la rata sia versata entro il termine per il pagamento di quella successiva.

Per ciò che concerne la decorrenza, il DL 201/2011 stabilisce espressamente che le neointrodotte disposizioni “si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.

L’assunto necessita di alcune precisazioni, siccome interessa una vasta gamma di contribuenti, i quali, per le più varie ragioni, si sono visti disconoscere le dilazioni.
Vediamo, nello specifico, in quali casi la dilazione poteva essere disconosciuta.

Si pensi alla fattispecie in cui il contribuente, avendo onorato puntualmente la prima rata e due rate successive, avesse pagato con un ritardo solo di alcuni giorni la quarta rata; si pensi al contribuente che, per disguidi nei rapporti con l’istituto di credito, abbia omesso di produrre la documentazione comprovante l’ottenimento della garanzia; ancora, si pensi al contribuente che abbia depositato tardivamente la garanzia o che abbia errato nel conteggio degli interessida dilazione delle somme.

In queste ipotesi gli effetti erano molto pregiudizievoli: il contribuente si vedeva disconoscere l’intera dilazione e riceveva una cartella di pagamento con gli aggi di riscossione, le intere somme residue dovute a titolo di imposta, le sanzioni da omesso versamento nella misura piena (effetto tipico del disconoscimento della dilazione, visto che, pagando la prima rata entro i 30 giorni e mantenendo la dilazione, vi è la riduzione delle sanzioni a 1/3 o 2/3, a seconda dei casi).
Intangibili i rapporti giuridici “esauriti”

Il concetto di “rateazioni in corso”, che costituisce la linea di demarcazione circa l’applicabilità della nuova disciplina, è, a nostro avviso, da intendersi in senso ampio: in altre parole, non solo le rateazioni in essere beneficiano della neointrodotta norma, ma anche quelle in riferimento alle quali è sorto un contenzioso. Se a seguito del tardivo versamento per pochi giorni di una rata, il contribuente si è visto recapitare una cartella di pagamento, la rateazione è stata disconosciuta, ma tale disconoscimento, se sono pendenti i 60 giorni o se il contenzioso non è ancora chiuso (quindi se non si è formato il giudicato), non è ancora definitivo.

Allora tali contribuenti possono, a seconda dello stato in cui si trova il procedimento, far valere lo ius superveniens: quindi occorrerà presentare una domanda di sgravio, un ricorso, una memoria, un appello e così via (dipende, come detto, dallo stadio del procedimento: se, ad esempio, si è in prossimità della discussione, occorre una memoria).

Rimane un dubbio sull’irrogabilità della sanzione del 30% sulla rata non versata, stante il principio del favor rei, ma su ciò è bene attendere la prima giurisprudenza.

I contribuenti che non possono far valere la più favorevole normativa sono quelli i cui rapporti sono, dal punto di vista giuridico, “esauriti”: cartella non impugnata nei 60 giorni, sentenza di rigetto del ricorso passata in giudicato. Oppure quelli la cui condotta non rientra nel beneficio sopravvenuto, il che si verifica in ipotesi di omesso pagamento della prima ratao di versamento di una rata successiva alla prima oltre il termine di pagamento per quella successiva.

Fonte: Eutekne

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