Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Indeducibili i compensi all’amministratore unico di srl Secondo la C.T. Reg. di Torino, l’indeducibilità vale anche per i compensi erogati negli anni 2004, 2005 e 2006, con il nuovo TUIR già vigente


Il compenso erogato all’amministratore unico di una srl è indeducibile dal reddito d’impresa della società, atteso che si tratterebbe di remunerazione dell’opera svolta dall’imprenditore, la cui deduzione è preclusa per legge. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 8/34/2012 del 6 febbraio 2012.

La questione attiene alla possibilità di dedurre dal reddito d’impresa gli importi degli emolumenti corrisposti agli amministratori da parte delle società di capitali che li erogano. Il tema era balzato agli onori delle cronache nel 2010, quando la Cassazione, ricalcando la sua pronuncia n. 24188/2006, aveva stabilito che l’art. 62 del “vecchio” TUIR, il quale esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente, non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di società di capitali. La posizione di quest’ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione; inoltre, le medesime conclusioni sono valide sia che si tratti del compenso all’amministratore unico sia di quello dei componenti del consiglio di amministrazione, essendo identica nei due casi la problematica di fondo (Cass. n. 18702 del 13 agosto 2010).

Con la pronuncia odierna, i giudici regionali torinesi, confermando la posizione già assunta dal collegio di primo grado, hanno richiamato proprio la summenzionata sentenza del 2006 della Corte di Cassazione (che aveva ispirato la successiva pronuncia del 2010), nonché la disposizione recata dall’articolo 60, comma 2, del “nuovo” TUIR, stabilendo quindi che, anche nel caso devoluto alla loro cognizione, i compensi erogati all’amministratore unico della società negli anni 2004, 2005 e 2006 non erano deducibili dal reddito di quest’ultima.

In proposito, è appena il caso di osservare che, se per gli anni in cui era in vigore il “vecchio” TUIR poteva sussistere qualche problema interpretativo (su cui non ci si sofferma in questa sede, per brevità), non vi è dubbio che con l’introduzione dell’articolo 95, comma 5, del “nuovo” TUIR, in vigore dal 2004, “i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti soggetti all’Ires sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”, per espressa previsione normativa. Peraltro la stessa Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 158/2002, aveva stabilito che il vecchio articolo 62, comma 2, della precedente formulazione del TUIR (per cui “non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore”) si riferiva, in realtà, al solo imprenditore individuale e non anche all’impresa esercitata in forma collettiva. Ciò, inoltre, trova conforto anche nella precedente R.M. n. 876/1979, con cui era stato puntualizzato che la società di capitali è un soggetto giuridicamente e tributariamente autonomo rispetto ai soci, ai quali pertanto può richiedere prestazioni tecnico-professionali.

Più recentemente, in risposta all’interpellanza parlamentare del 30 settembre 2010, n. 5-03498, avanzata proprio in riferimento alla suddetta pronuncia del 2010 della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la deducibilità del compenso presuppone la sua inerenza all’attività d’impresa secondo il principio di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR, “inerenza che va valutata caso per caso in relazione alla specifica fattispecie considerata”.

La Suprema Corte, però, con l’ultima sentenza sul tema, ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non ha il potere di contestare la congruità dei compensi amministrativi, atteso che la nuova disciplina fiscale di tali emolumenti recata dall’articolo 60 del TUIR ha “totalmente liberalizzato il concetto di spettanza ai fini della deducibilità”; né, peraltro, si può fare riferimento alla disciplina dell’inerenza di cui all’articolo 109 del TUIR, in quanto in essa rileva, ai fini impositivi, il profilo della “qualità” del costo piuttosto che quello della “quantità”, proprio perché l’ordinamento riconosce all’imprenditore la libertà di impostare la sua strategia d’impresa, e dunque il costo è inerente se serve a produrre ricavi: una volta accettata questa qualità del costo, risulta difficile dire in quale misura esso sia deducibile in assenza di  un’indicazione normativa specifica e, “quanto ai compensi degli amministratori, non può certo dubitarsi che essi non possano considerarsi costi inerenti all’attività d’impresa” (Cass. n. 24957 del 10 dicembre 2010).

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...