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L’amministratore unico non può essere anche dipendente della società La mancanza di un organo di amministrazione gerarchicamente superiore ne preclude l’essenziale requisito della subordinazione


È noto come la qualifica di amministratore di una società commerciale non sia di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze dell’azienda medesima.
Tuttavia, perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato, è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione, che deve consistere nell’effettivo assoggettamento – nonostante la carica di amministratore rivestita – al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1424 di ieri, 1° febbraio 2012, decidendo in merito ad una complessa vicenda che ha visto un dirigente d’azienda agire in giudizio per richiedere l’illegittimità del proprio licenziamento e il riconoscimento dello status di lavoratore subordinato per un certo periodo lavorativo.
I giudici d’Appello, in quell’occasione, avevano ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato del dirigente riferito ad un primo periodo della sua collaborazione professionale, e illegittimo il licenziamento per contestazione tardiva della giusta causa, pur dichiarando invece sussistente la giustificatezza del recesso.

Per chiarire meglio, i giudici di merito hanno evidenziato che, anche nel periodo antecedente la nomina ad amministratore della società, il ricorrente svolgeva un’attività lavorativa dove non si manifestavano i requisiti tipici della subordinazione.
In particolare, egli gestiva in totale autonomia l’incarico e il proprio tempo di lavoro, non eseguiva direttive di superiori gerarchici, non doveva chiedere alcuna autorizzazione per assentarsi e così via, limitandosi solamente a concordare, con il responsabile della società per l’Europa, le linee generali dell’attività da svolgere.

Invece, in ordine al licenziamento, la tardiva contestazione dei fatti, secondo il giudice d’Appello, impediva di ritenere giustificato un recesso in tronco, laddove i fatti considerati non erano così gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto per il periodo del preavviso, ma avevano fatto comunque venir meno la fiducia del datore di lavoro. La specificità e tempestività per buona parte dei fatti contestati erano idonee a consentire al lavoratore di giustificarsi, ma gli inadempimenti erano tali da rendere palese la giustificatezza del licenziamento, per cui il rapporto non poteva essere proseguito e non competeva la chiesta indennità supplementare.

Contro la sentenza di merito, il dirigente ricorreva per Cassazione, lamentando un’erronea valutazione della mancanza di subordinazione del dirigente nel primo periodo lavorativo, nonché l’errata interpretazione del carattere giustificato o ingiustificato del licenziamento.
Per i giudici di legittimità, il ricorso non può essere accolto ed è dunque meritevole di rigetto.

Per quanto riguarda il problema della subordinazione, secondo la Suprema Corte, i giudici di merito ne hanno correttamente motivato la mancanza sia prima che dopo la nomina ad amministratore della società, accertando che il rapporto di lavoro era stato caratterizzato da totale autonomia, rilevando come la prova della sussistenza della subordinazione, pur non incompatibile con la posizione di amministratore assunta, dovesse essere supportata, in tal caso, da elementi maggiormente probanti relativamente all’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell’organo di amministrazione della società.
Quindi, pur essendo la qualifica di amministratore di una società di per sé non incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, è necessario che non si tratti della carica di amministratore unico e che si possa provare in modo certo il requisito della subordinazione.

Infine, per quanto concerne la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, la Corte di Cassazione fa notare che, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1 della L. n. 604/1966, potendo rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore. Ne consegue che anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante, o un’importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, o un comportamento extra-lavorativo incidente sull’immagine aziendale possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura del rapporto fiduciario e, quindi, giustificarne il licenziamento, con valutazione rimessa al giudice di merito, sindacabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione.
FONTE: EUTEKNE

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