Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Se la società si estingue, il contenzioso tributario prosegue con i soci


Lunedì scorso, è stata commentata su Eutekne.info la sentenza n. 7327 della Suprema Corte, ove, in tema di effetti dell’estinzione della società nelle more del processo tributario, era stato affermato, per quanto è dato comprendere dal testo della sentenza, che una volta estinta la società non si può verificare alcun fenomeno successorio a carico di soci, liquidatori e amministratori, poiché è necessario che il Fisco faccia valere le proprie pretese dimostrando i requisiti imposti, a seconda della fattispecie, dall’art. 2495 del codice civile o dall’art. 36 del DPR 602/73 (si veda “Responsabilità del liquidatore «limitata» con la cancellazione dal Registro imprese” del 14 maggio 2012).

Ecco che, con la sentenza n. 7676 depositata ieri, la Suprema Corte torna sull’argomento, fornendo una soluzione diversa da quella prospettata in precedenza (la sentenza si sofferma solo sulla responsabilità ex art. 2495 del codice civile, ma alle medesime conclusioni si può giungere per l’art. 36 del DPR 602/73).
I giudici, dopo aver riaffermato l’inammissibilità del ricorso per Cassazione notificato nei confronti del soggetto estinto, si soffermano sulla “sorte” del contenzioso nell’ipotesi in cui la società venga cancellata dal Registro delle imprese, e, quindi, sia da considerarsi a tutti gli effetti estinta.

In altri interventi (si veda “Società cancellata durante il processo: rebus riassunzione” del 15 marzo 2011), contrariamente a quanto esposto nella sentenza in commento, avevamo prospettato, con una motivazione accolta dalla giurisprudenza di merito, l’eventualità che, essendo la fattispecie paragonabile al decesso di una persona fisica senza eredi, il processo deve ritenersi estinto per cessazione della materia del contendere. A questo punto, a prescindere dalla tipologia di atto impugnato dalla società estinta (sia questo un accertamento o una cartella di pagamento), il Fisco dovrebbe notificare apposito atto dimostrando la sussistenza della responsabilità fiscale del socio o del liquidatore.

La Suprema Corte, in sostanza, ritiene che, da un lato, non vi può essere nessuna successione nel debito a titolo universale a carico dei soci, dall’altro, che la successione si verifica se e nei limiti in cui sussistono i presupposti di cui all’art. 2495 del codice civile, quindi se il socio ha riscosso somme in forza del bilancio finale di liquidazione. Nella specie, quindi, sarebbe stato ammissibile il ricorso per Cassazione notificato nei confronti dell’ex socio nella misura in cui il Fisco avesse dimostrato i requisiti ex art. 2495 c.c., nonostante il processo abbia avuto origine dall’impugnazione di un atto notificato alla società.

Principio incompatibile con il contenzioso tributario
Il tutto muove da una particolare interpretazione dell’art. 110 del codice di procedura civile, secondo cui “quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”.
In breve, si accoglie l’opinione in virtù della quale il legislatore, con l’articolo riportato, “ha scelto il successore universale al solo fine di proseguire l’attività processuale della parte venuta meno, perchè una successione universale c’è in ogni ipotesi di venir meno della parte, a prescindere dal fatto che il successore sia anche tale quanto al diritto controverso”.

Tutto quadrerebbe, se la causa riguardasse il processo civile, ma siamo nell’ambito fiscale, ove il processo non è un processo di accertamento ma di impugnazione, il cui oggetto è costituito dalla domanda di annullamento dell’atto.
Non è possibile sostenere, come fatto, che l’azione proposta dalla società avverso un suo atto possa proseguire nei confronti dei soci, posto che il presupposto per la loro responsabilità fiscale è del tutto diverso, essendo legata all’art. 2495 del codice civile o all’art. 36 del DPR 602/73. Inoltre, può non esserci coincidenza tra debito della società e somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e ciò fa emergere ancor di più la traballanza di questa tesi (vi sarebbe, nel caso prospettato, una parziale cessazione della materia del contendere?).

Dando per buono quanto affermato, occorrerebbe allora che i soci riassumessero il processo, in quanto, se si opta per la  tesi della successione, non può che verificarsi l’interruzione, essendo la situazione paragonata al caso dell’erede.
Al massimo, volendo proprio accogliere il menzionato principio, si potrebbe sostenere la tesi della successione nei debiti sociali nel caso delle società in nome collettivo, posto che i soci rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti tributari della società, ma questo è, come detto, un discorso non fattibile per il caso delle società di capitali.

Il problema deve essere per forza di cose risolto a livello legislativo: solo in questo modo si può determinare in che maniera la responsabilità può essere azionata nei confronti di soci e liquidatori, che cosa succede se la cancellazione avviene nelle more del processo e a quali termini l’azione del Fisco deve sottostare.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...