Entro il 1° marzo 2013, le società di persone commerciali (snc, sas ed equiparate) e gli imprenditori individuali possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio (ex art.5 del DLgs. 446/97). A tal fine, occorre inviare l’apposito modello di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati). Al ricorrere di determinate condizioni, è ammissibile anche l’opzione tardiva, purché entro il termine di trasmissione della dichiarazione IRAP 2013 (fissato al 30 settembre 2013), versando la sanzione di 258 euro.
Occorre rammentare che l’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e, al termine del triennio, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, sempre che l’impresa non opti nuovamente per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali. Per questo, nonostante il termine ultimo sia ancora lontano, occorre muoversi per tempo: infatti, i soggetti che intendono esercitare la scelta devono valutare l’eventuale risparmio fiscale da essa derivante, tenuto conto delle differenti modalità di determinazione del valore della produzione netta in capo alle società di capitali, da un lato, e alle società di persone commerciali e agli imprenditori individuali, dall’altro.
Innanzitutto, sono diversi i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione della base imponibile. Ad esempio, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali e patrimoniali rilevano solo per le società di capitali, mentre sono irrilevanti per le società di persone e gli imprenditori individuali (in assenza di opzione). In secondo luogo, occorre considerare il differente ammontare imponibile e deducibile dei componenti positivi e negativi rilevanti. Infatti, mentre per le società di capitaliquesti ultimi sono assunti – di regola – così come risultanti del Conto economico, per le società di persone e gli imprenditori individuali (in assenza di opzione) i proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile continuano a rilevare nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi. Tale valutazione dovrà interessare l’intero triennio oggetto di opzione.