Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Locazioni in corso al 26 giugno 2012, possibile l’opzione IVA con modello

Locazioni in corso al 26 giugno 2012, possibile l’opzione IVA
con modello
L’ha approvato un provvedimento direttoriale dell’Agenzia di ieri, oltre alle relative specif iche tecniche per la
trasmissione telematica
Pronto il modello per comunicare l’esercizio dell’opzione per l’imponibilità IVA in
relazione ai contratti di locazione in corso al 26 giugno 2012, data di entrata in
vigore del DL 83/2012, e ai contratti di locazione destinati ad alloggi sociali, in
corso di esecuzione al 24 gennaio 2012.
L’Agenzia delle Entrate l’ha inf atti approvato con un provvedimento direttoriale di
ieri.
Al riguardo, si ricorda innanzitutto che l’art. 57, comma 1, lett. a) del DL n. 1/2012
convertito e l’art. 9 del DL n. 83/2012 convertito hanno modif icato il regime IVA
rispettivamente per i contratti di locazione destinati ad alloggi sociali e per le locazioni di f abbricati abitativi
ef f ettuati da imprese costruttrici o di ripristino.
In particolare, con l’entrata in vigore, il 26 giugno 2012, del DL n. 83/2012, è diventato possibile optare per
l’imponibilità IVA:
- in relazione a tutti i contratti di locazione aventi a oggetto immobili strumentali, chiunque sia il locatore;
- in relazione ai contratti di locazione aventi a oggetto immobili abitativi, se stipulati in veste di locatore da
imprese costruttrici o di rispristino;
- in relazione a contratti di locazione aventi a oggetto “alloggi sociali”, comunque denominati, chiunque sia il
locatore.
Con la circolare n. 22/2013, l’Agenzia delle Entrate ha poi f ornito chiarimenti sulle modalità d’esercizio
dell’opzione per i contratti di locazione in corso al 26 giugno 2012, dato che la disciplina ordinaria richiede
che l’opzione sia espressa in atto e, in tali casi, l’atto era già stato stipulato.
Nella citata circolare, in sintesi, con rif erimento ai contratti, in corso al 26 giugno 2012, di locazione di
immobili abitativi, l’Agenzia ritiene che l’opzione (che consentiva il passaggio dell’atto da esente a
imponibile) debba essere f ormalizzata mediante un atto integrativo del contratto di locazione che, se non
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non deve essere obbligatoriamente registrato (la
registrazione, al costo di 67 euro, è f acoltativa).
In caso, però, di mancata registrazione – ha aggiunto l’Agenzia – la comunicazione dell’esercizio
dell’opzione deve essere ef f ettuata con altre modalità, precisate in seguito (si veda “Dubbi risolti per
l’opzione IVA per locazioni in corso al 26 giugno 2012” del 29 giugno 2013).
In mancanza, dunque, della registrazione dell’atto integrativo, l’opzione può essere f ormalizzata e
comunicata all’Amministrazione f inanziaria con il modello, approvato ieri, denominato “Opzione per
l’imponibilità IVA dei contratti di locazione”, composto da:
- quadro A “Estremi del contratto”, nel quale sono contenuti i dati utili all’individuazione del contratto
(Codice uf f icio, Anno, Serie, Numero, Sottonumero e ID telematico);
- quadro B “Dati del locatore”, in cui vanno indicati i dati del locatore che intende esercitare l’opzione per
l’imponibilità IVA del contratto di locazione.
Presentazione del modello esclusivamente in via telematica
Il modello va utilizzato non solo per comunicare l’esercizio dell’opzione per l’imponibilità IVA per i contratti di
locazione di f abbricati abitativi ef f ettuati da imprese costruttrici o di ripristino, in corso di esecuzione al 26
giugno 2012, e per i contratti di locazione destinati ad alloggi sociali, in corso di esecuzione al 24 gennaio
2012, ma anche per comunicare la suddetta opzione qualora, prima della scadenza del contratto di
locazione, si verif ichi il subentro di un terzo, in qualità di locatore.
La presentazione del modello deve essere ef f ettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o per il
tramite dei soggetti incaricati o degli intermediari abilitati, secondo le specif iche tecniche contenute
nell’Allegato B del provvedimento.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...