Pronto il modulo per fruire dei bonus per assumere over 50 e
donne «svantaggiate»
Disponibile da oggi nel Cassetto previdenziale aziende e aziende agricole del sito INPS
Proseguono gli interventi della prassi amministrativa volti a rendere
concretamente f ruibili le agevolazioni disposte dall’art. 4, commi 8-11 della L.
92/2012 a f avore dei datori di lavoro che assumano, dal 2013, determinate
categorie di lavoratori socialmente svantaggiati: con il messaggio n. 12212 di ieri,
29 luglio 2013, l’INPS riepiloga i recentissimi chiarimenti f orniti sul punto dal
Ministero del Lavoro (circ. n. 34 del 25 luglio 2013) e annuncia la pubblicazione del
modulo di comunicazione online per l’accesso al benef icio.
Al riguardo, va, innanzitutto, ricordato che, nel rispetto del Regolamento (CE) n.
800/2008 in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato comune e dei principi
generali in materia di incentivi alle assunzioni previsti dai commi 12 e seguenti dell’art. 4 della L. 92/2012 in
esame, le agevolazioni di cui si tratta consistono in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore
di lavoro, per una durata di 12 o 18 mesi a seconda della tipologia di contratto di lavoro (contratto a tempo
determinato, contratto a tempo determinato trasf ormato in contratto a tempo indeterminato, contratto a
tempo indeterminato) stipulato con:
- lavoratori (sia uomini che donne) con almeno 50 anni di età, “disoccupati” da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate (ossia Regioni ammissibili ai f inanziamenti
nell’ambito dei f ondi strutturali dell’UE) e “prive di un impiego regolarmente retribuito” da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, con una prof essione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata
disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24
mesi”.
I primi chiarimenti sulla disciplina agevolativa sono stati f orniti dall’INPS con la circolare n. 111/2013 (si veda
“Dall’INPS, istruzioni sui bonus per chi assume over 50 e donne senza impiego” del 25 luglio 2013), cui ha
f atto seguito la circolare ministeriale sopra richiamata, recante importanti precisazioni circa l’assunzione
agevolata delle donne.
In particolare, come spiega il messaggio in commento, alla luce della def inizione di “lavoratore
svantaggiato” individuata, sebbene ad altri f ini, dal DM 20 marzo 2013, il Ministero ha chiarito che, ai f ini
dell’accertamento della sussistenza del requisito della mancanza di un impiego “regolarmente retribuito”,
occorre verif icare se, nel periodo di 6 o 24 mesi antecedente la data di assunzione, la lavoratrice non abbia
svolto:
- un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi;
- ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza progetto, o di lavoro
autonomo con remunerazione annua pari o superiore, rispettivamente, a 8.000 o a 4.800 euro (reddito
minimo personale annuo escluso da imposizione f iscale).
Tale verif ica prescinde, invece, dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal DLgs. 181/2000 e,
quindi, dalla previa registrazione della donna presso il Centro per l’impiego.
Circa il requisito “territoriale”, l’elenco delle aree svantaggiate ammissibili ai f inanziamenti nell’ambito dei
f ondi strutturali dell’UE è consultabile all’indirizzo www.dps.mef .gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp, mentre
sono in f ase di def inizione i DM volti all’individuazione delle prof essioni e dei settori economici
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi, in f avore della donna, almeno del 25% la
disparità media uomo-donna, per gli anni 2013 e 2014.
Ecco, quindi, che, grazie alle precisazioni rese dalla circ. n. 34/2013 del Ministero del Lavoro, è stato def inito
il quadro cui i datori possono f are rif erimento per applicare la riduzione contributiva di cui sopra anche alle
assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, delle donne di qualsiasi età residenti nelle suddette aree
svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” ovvero delle donne ovunque
residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. Rimane ancora preclusa – in
attesa della pubblicazione dei necessari DM – l’applicazione della riduzione contributiva per le donne di
qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”, impiegate in un settore
economico o per una prof essione caratterizzati dalla suddetta accentuata disparità occupazionale di
genere.
Passando alle necessarie indicazioni di carattere operativo, il messaggio n. 12212/2013 chiude con
l’annuncio che, a decorrere da oggi, 30 luglio 2013, all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed
aziende agricole del sito www.inps.it, è disponibile il modulo “92-2012” per la comunicazione online
f inalizzata alla f ruizione dell’incentivo.
Si dà, inoltre, ai datori di lavoro, la possibilità, per ogni dubbio o segnalazione, di inviare un quesito alla
sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della f unzionalità “Contatti” del medesimo
Cassetto previdenziale.
donne «svantaggiate»
Disponibile da oggi nel Cassetto previdenziale aziende e aziende agricole del sito INPS
Proseguono gli interventi della prassi amministrativa volti a rendere
concretamente f ruibili le agevolazioni disposte dall’art. 4, commi 8-11 della L.
92/2012 a f avore dei datori di lavoro che assumano, dal 2013, determinate
categorie di lavoratori socialmente svantaggiati: con il messaggio n. 12212 di ieri,
29 luglio 2013, l’INPS riepiloga i recentissimi chiarimenti f orniti sul punto dal
Ministero del Lavoro (circ. n. 34 del 25 luglio 2013) e annuncia la pubblicazione del
modulo di comunicazione online per l’accesso al benef icio.
Al riguardo, va, innanzitutto, ricordato che, nel rispetto del Regolamento (CE) n.
800/2008 in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato comune e dei principi
generali in materia di incentivi alle assunzioni previsti dai commi 12 e seguenti dell’art. 4 della L. 92/2012 in
esame, le agevolazioni di cui si tratta consistono in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore
di lavoro, per una durata di 12 o 18 mesi a seconda della tipologia di contratto di lavoro (contratto a tempo
determinato, contratto a tempo determinato trasf ormato in contratto a tempo indeterminato, contratto a
tempo indeterminato) stipulato con:
- lavoratori (sia uomini che donne) con almeno 50 anni di età, “disoccupati” da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate (ossia Regioni ammissibili ai f inanziamenti
nell’ambito dei f ondi strutturali dell’UE) e “prive di un impiego regolarmente retribuito” da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, con una prof essione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata
disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24
mesi”.
I primi chiarimenti sulla disciplina agevolativa sono stati f orniti dall’INPS con la circolare n. 111/2013 (si veda
“Dall’INPS, istruzioni sui bonus per chi assume over 50 e donne senza impiego” del 25 luglio 2013), cui ha
f atto seguito la circolare ministeriale sopra richiamata, recante importanti precisazioni circa l’assunzione
agevolata delle donne.
In particolare, come spiega il messaggio in commento, alla luce della def inizione di “lavoratore
svantaggiato” individuata, sebbene ad altri f ini, dal DM 20 marzo 2013, il Ministero ha chiarito che, ai f ini
dell’accertamento della sussistenza del requisito della mancanza di un impiego “regolarmente retribuito”,
occorre verif icare se, nel periodo di 6 o 24 mesi antecedente la data di assunzione, la lavoratrice non abbia
svolto:
- un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi;
- ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza progetto, o di lavoro
autonomo con remunerazione annua pari o superiore, rispettivamente, a 8.000 o a 4.800 euro (reddito
minimo personale annuo escluso da imposizione f iscale).
Tale verif ica prescinde, invece, dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal DLgs. 181/2000 e,
quindi, dalla previa registrazione della donna presso il Centro per l’impiego.
Circa il requisito “territoriale”, l’elenco delle aree svantaggiate ammissibili ai f inanziamenti nell’ambito dei
f ondi strutturali dell’UE è consultabile all’indirizzo www.dps.mef .gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp, mentre
sono in f ase di def inizione i DM volti all’individuazione delle prof essioni e dei settori economici
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi, in f avore della donna, almeno del 25% la
disparità media uomo-donna, per gli anni 2013 e 2014.
Ecco, quindi, che, grazie alle precisazioni rese dalla circ. n. 34/2013 del Ministero del Lavoro, è stato def inito
il quadro cui i datori possono f are rif erimento per applicare la riduzione contributiva di cui sopra anche alle
assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, delle donne di qualsiasi età residenti nelle suddette aree
svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” ovvero delle donne ovunque
residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. Rimane ancora preclusa – in
attesa della pubblicazione dei necessari DM – l’applicazione della riduzione contributiva per le donne di
qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”, impiegate in un settore
economico o per una prof essione caratterizzati dalla suddetta accentuata disparità occupazionale di
genere.
Passando alle necessarie indicazioni di carattere operativo, il messaggio n. 12212/2013 chiude con
l’annuncio che, a decorrere da oggi, 30 luglio 2013, all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed
aziende agricole del sito www.inps.it, è disponibile il modulo “92-2012” per la comunicazione online
f inalizzata alla f ruizione dell’incentivo.
Si dà, inoltre, ai datori di lavoro, la possibilità, per ogni dubbio o segnalazione, di inviare un quesito alla
sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della f unzionalità “Contatti” del medesimo
Cassetto previdenziale.