Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Bonus mobili anche per i lavori edilizi terminati

Bonus mobili anche per i lavori edilizi terminati
Il lasso di tempo deve essere suf f icientemente contenuto da presumere che l’acquisto sia diretto al
completamento dell’arredo dell’immobile
L’art. 16 comma 2 del DL n. 63/2013 (conv. L. n. 90/2013) ha introdotto la
detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con
determinate caratteristiche) f inalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di
ristrutturazione” (c.d. “bonus arredamento”).
Tra gli altri chiarimenti f orniti in materia dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.
29/2013 (si veda “«Bonus arredamento» anche senza bonif ico” del 19 settembre)
ve ne sono alcuni che vale la pena evidenziare.
Dopo aver precisato che il c.d. “bonus mobili” può essere f ruito soltanto in
presenza di
determinati interventi di recupero edilizio dell’unità immobiliare al cui arredo i beni (mobili ed
elettrodomestici) devono essere destinati (si tratta, esemplif icando, degli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ef f ettuati su singole unità
immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edif icio residenziale, degli interventi di manutenzione ordinaria
ef f ettuati sulle parti comuni di edif icio residenziale, degli interventi necessari alla ricostruzione o al
ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, nonché degli interventi di restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi f abbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie), sono stati f orniti chiarimenti in ordine
alla data di avvio degli interventi di recupero edilizio, oltre che ad alcuni presupposti necessari per poter
benef iciare del bonus.
Quanto al primo aspetto menzionato, inf atti, l’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 non individua espressamente
la data a partire dalla quale gli interventi di recupero edilizio devono essere iniziati, né una data a decorrere
dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, chiarisce che il “bonus arredamento” può essere f ruito dai soggetti che
benef iciano della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio.
Requisito indispensabile, quindi, per f ruire del “bonus mobili” è che la data di inizio lavori sia anteriore a
quella in cui sono sostenute le spese per l’
acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, inf atti, possono anche essere state sostenute
prima di quelle di ristrutturazione dell’immobile.
La data di avvio, inoltre, potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni
richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla
comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa
sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli
abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Necessario aver sostenuto le spese per lavori edilizi dal 26 giugno 2012
L’Amministrazione f inanziaria ha poi precisato che possono benef iciare del “bonus mobili” coloro che hanno
sostenuto spese volte al recupero edilizio dal 26 giugno 2012 (circ. 29/2013, § 3.3).
Presupposto indispensabile per benef iciare del “bonus mobili”, quindi, è l’aver pagato spese per gli
interventi edilizi dalla predetta data.
Di conseguenza, sono esclusi dalla detrazione per i mobili o elettrodomestici coloro che hanno sostenuto
le spese di recupero edilizio anteriormente al 26 giugno 2012.
I lavori edilizi, quindi, possono essere:
- in corso di esecuzione;
- oppure possono essere terminati “da un lasso di tempo suf f icientemente contenuto, tale da presumere
che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati ef f ettuati”.
Quest’ultimo chiarimento è particolarmente rilevante in quanto l’estensione della detrazione del 50% per
l’acquisto di mobili a tutti i soggetti che hanno già terminato gli interventi di recupero edilizio dalla lettura
della norma non era af f atto scontata.
Così, a titolo esemplif icativo, il contribuente che nell’ottobre 2012 ha ultimato gli interventi volti al recupero
di un’unità abitativa e che successivamente al 26 giugno 2012 ha sostenuto anche soltanto una parte di tali
spese, potrà benef iciare della “nuova” agevolazione prevista dal DL 63/2013 per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici. Sempreché, lo si ribadisce, i beni acquistati siano destinati alla stessa unità immobiliare in
cui sono stati ef f ettuati gli interventi di recupero edilizio.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...