Bonus mobili anche per i lavori edilizi terminati
Il lasso di tempo deve essere suf f icientemente contenuto da presumere che l’acquisto sia diretto al
completamento dell’arredo dell’immobile
L’art. 16 comma 2 del DL n. 63/2013 (conv. L. n. 90/2013) ha introdotto la
detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con
determinate caratteristiche) f inalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di
ristrutturazione” (c.d. “bonus arredamento”).
Tra gli altri chiarimenti f orniti in materia dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.
29/2013 (si veda “«Bonus arredamento» anche senza bonif ico” del 19 settembre)
ve ne sono alcuni che vale la pena evidenziare.
Dopo aver precisato che il c.d. “bonus mobili” può essere f ruito soltanto in
presenza di
determinati interventi di recupero edilizio dell’unità immobiliare al cui arredo i beni (mobili ed
elettrodomestici) devono essere destinati (si tratta, esemplif icando, degli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ef f ettuati su singole unità
immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edif icio residenziale, degli interventi di manutenzione ordinaria
ef f ettuati sulle parti comuni di edif icio residenziale, degli interventi necessari alla ricostruzione o al
ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, nonché degli interventi di restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi f abbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie), sono stati f orniti chiarimenti in ordine
alla data di avvio degli interventi di recupero edilizio, oltre che ad alcuni presupposti necessari per poter
benef iciare del bonus.
Quanto al primo aspetto menzionato, inf atti, l’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 non individua espressamente
la data a partire dalla quale gli interventi di recupero edilizio devono essere iniziati, né una data a decorrere
dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, chiarisce che il “bonus arredamento” può essere f ruito dai soggetti che
benef iciano della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio.
Requisito indispensabile, quindi, per f ruire del “bonus mobili” è che la data di inizio lavori sia anteriore a
quella in cui sono sostenute le spese per l’
acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, inf atti, possono anche essere state sostenute
prima di quelle di ristrutturazione dell’immobile.
La data di avvio, inoltre, potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni
richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla
comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa
sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli
abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Necessario aver sostenuto le spese per lavori edilizi dal 26 giugno 2012
L’Amministrazione f inanziaria ha poi precisato che possono benef iciare del “bonus mobili” coloro che hanno
sostenuto spese volte al recupero edilizio dal 26 giugno 2012 (circ. 29/2013, § 3.3).
Presupposto indispensabile per benef iciare del “bonus mobili”, quindi, è l’aver pagato spese per gli
interventi edilizi dalla predetta data.
Di conseguenza, sono esclusi dalla detrazione per i mobili o elettrodomestici coloro che hanno sostenuto
le spese di recupero edilizio anteriormente al 26 giugno 2012.
I lavori edilizi, quindi, possono essere:
- in corso di esecuzione;
- oppure possono essere terminati “da un lasso di tempo suf f icientemente contenuto, tale da presumere
che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati ef f ettuati”.
Quest’ultimo chiarimento è particolarmente rilevante in quanto l’estensione della detrazione del 50% per
l’acquisto di mobili a tutti i soggetti che hanno già terminato gli interventi di recupero edilizio dalla lettura
della norma non era af f atto scontata.
Così, a titolo esemplif icativo, il contribuente che nell’ottobre 2012 ha ultimato gli interventi volti al recupero
di un’unità abitativa e che successivamente al 26 giugno 2012 ha sostenuto anche soltanto una parte di tali
spese, potrà benef iciare della “nuova” agevolazione prevista dal DL 63/2013 per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici. Sempreché, lo si ribadisce, i beni acquistati siano destinati alla stessa unità immobiliare in
cui sono stati ef f ettuati gli interventi di recupero edilizio.
Il lasso di tempo deve essere suf f icientemente contenuto da presumere che l’acquisto sia diretto al
completamento dell’arredo dell’immobile
L’art. 16 comma 2 del DL n. 63/2013 (conv. L. n. 90/2013) ha introdotto la
detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con
determinate caratteristiche) f inalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di
ristrutturazione” (c.d. “bonus arredamento”).
Tra gli altri chiarimenti f orniti in materia dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.
29/2013 (si veda “«Bonus arredamento» anche senza bonif ico” del 19 settembre)
ve ne sono alcuni che vale la pena evidenziare.
Dopo aver precisato che il c.d. “bonus mobili” può essere f ruito soltanto in
presenza di
determinati interventi di recupero edilizio dell’unità immobiliare al cui arredo i beni (mobili ed
elettrodomestici) devono essere destinati (si tratta, esemplif icando, degli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ef f ettuati su singole unità
immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edif icio residenziale, degli interventi di manutenzione ordinaria
ef f ettuati sulle parti comuni di edif icio residenziale, degli interventi necessari alla ricostruzione o al
ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, nonché degli interventi di restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi f abbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie), sono stati f orniti chiarimenti in ordine
alla data di avvio degli interventi di recupero edilizio, oltre che ad alcuni presupposti necessari per poter
benef iciare del bonus.
Quanto al primo aspetto menzionato, inf atti, l’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 non individua espressamente
la data a partire dalla quale gli interventi di recupero edilizio devono essere iniziati, né una data a decorrere
dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, chiarisce che il “bonus arredamento” può essere f ruito dai soggetti che
benef iciano della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio.
Requisito indispensabile, quindi, per f ruire del “bonus mobili” è che la data di inizio lavori sia anteriore a
quella in cui sono sostenute le spese per l’
acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, inf atti, possono anche essere state sostenute
prima di quelle di ristrutturazione dell’immobile.
La data di avvio, inoltre, potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni
richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla
comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa
sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli
abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Necessario aver sostenuto le spese per lavori edilizi dal 26 giugno 2012
L’Amministrazione f inanziaria ha poi precisato che possono benef iciare del “bonus mobili” coloro che hanno
sostenuto spese volte al recupero edilizio dal 26 giugno 2012 (circ. 29/2013, § 3.3).
Presupposto indispensabile per benef iciare del “bonus mobili”, quindi, è l’aver pagato spese per gli
interventi edilizi dalla predetta data.
Di conseguenza, sono esclusi dalla detrazione per i mobili o elettrodomestici coloro che hanno sostenuto
le spese di recupero edilizio anteriormente al 26 giugno 2012.
I lavori edilizi, quindi, possono essere:
- in corso di esecuzione;
- oppure possono essere terminati “da un lasso di tempo suf f icientemente contenuto, tale da presumere
che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati ef f ettuati”.
Quest’ultimo chiarimento è particolarmente rilevante in quanto l’estensione della detrazione del 50% per
l’acquisto di mobili a tutti i soggetti che hanno già terminato gli interventi di recupero edilizio dalla lettura
della norma non era af f atto scontata.
Così, a titolo esemplif icativo, il contribuente che nell’ottobre 2012 ha ultimato gli interventi volti al recupero
di un’unità abitativa e che successivamente al 26 giugno 2012 ha sostenuto anche soltanto una parte di tali
spese, potrà benef iciare della “nuova” agevolazione prevista dal DL 63/2013 per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici. Sempreché, lo si ribadisce, i beni acquistati siano destinati alla stessa unità immobiliare in
cui sono stati ef f ettuati gli interventi di recupero edilizio.