CEDOLARE
SECCA
DISCIPLINA
e CALCOLI di CONVENIENZA
In
questa Circolare
- Ambito soggettivo
- Ambito oggettivo
- Esercizio dell’opzione
- Tassazione sostitutiva
- Calcoli di convenienza
L’art.
3, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 (recante disposizioni sul federalismo
fiscale municipale) ha introdotto un regime di tassazione,
facoltativo ed alternativo a quello ordinario, dei redditi fondiari
di immobili abitativi locati.
La
tassazione avviene mediante l’applicazione di un’imposta
sostitutiva (cd. cedolare secca) dell’Irpef, delle addizionali
Irpef, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo sul
contratto concluso.
Lo
scopo della cedolare secca è quello di contrastare
l’evasione fiscale in relazione ai redditi derivanti dalla
locazione di immobili, incentivando la registrazione dei contratti e
la conseguente indicazione dei redditi nella dichiarazione annuale.
Le
disposizioni attuative sono state emanate con il Provv.
Agenzia Entrate 7.4.2011 (esercizio dell’opzione e versamento degli
acconti), mentre i chiarimenti di prassi sono giunti mediante
la R.M. 25.5.2011, n. 59/E (istituzione dei codici tributo per il
versamento dell’imposta sostitutiva), la C.M. 1.6.2011, n. 26/E
(primi chiarimenti della disciplina), la C.M. 4.6.2012, n. 20/E
(risposte a quesiti) e la C.M. 20.12.2012, n. 47/E (remissione in
bonis dell’opzione).
Quanto
al modello per l’esercizio dell’opzione, il Provv. Agenzia
Entrate 14.1.2014 ha istituito il Modello RLI (Richiesta di
registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e
affitto immobili), in luogo dei precedenti Modelli Siria e 69.
Poiché
il regime della cedolare secca può determinare vantaggi sia
per il locatore che per il conduttore, di seguito – dopo aver
fornito una panoramica generale della disciplina – s’intende
proporre alcune considerazioni di convenienza, spesso legate alla
condizione soggettiva del locatore.
1.
AMBITO SOGGETTIVO
Dal
lato del locatore, può accedere al regime agevolato della
cedolare secca solo i seguenti soggetti (art. 3, co. 1 e 6, D.Lgs.
23/2011).
|
CEDOLARE
SECCA – SOGGETTI INTERESSATI (LOCATORE)
|
|
|
Condizione
|
Aspetti
particolari
|
|
Persona
fisica
|
Anche
la locazione effettuata da società
semplici
è esclusa dall’applicazione della cedolare secca, come pure
quella effettuata da enti
non commerciali
(giacché rientrano tra i soggetti Ires ex
art. 73, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986).
Neppure
è possibile esercitare l’opzione per gli immobili abitativi di
proprietà
condominiale,
in quanto detti contratti sono stipulati e registrati
dall’amministratore utilizzando il codice fiscale del condomìnio
(C.M. 26/E/2011).
La
cedolare secca è applicabile anche se i contratti sono conclusi
da agenzie
immobiliari
in esecuzione di un mandato senza rappresentanza (risposta ad
Interrogazione parlamentare 12.3.2014, n. 5-02262, con riferimento
alla locazione di immobili con finalità turistiche).
In
questo caso l’opzione è esercitata dal locatore persona fisica
direttamente nella dichiarazione dei redditi; inoltre, poiché la
parte contrattuale è l’agenzia (che in qualità di mandataria
acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti
compiuti con i terzi a proprio nome ma per conto del
proprietario), restano dovute l’imposta di registro e quella di
bollo (queste ultime, invece, non sono dovute nell’ipotesi di
mandato con rappresentanza). |
|
che,
in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale
di godimento,
|
Se
il fabbricato appartiene a più persone (comproprietà),
l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata
singolarmente
da ciascun proprietario (o usufruttuario o titolare di altro
diritto reale), anche se non risultante dal contratto (C.M.
20/E/2012) ed ha effetto solo per i comproprietari (o
usufruttuari) che hanno effettuato tale scelta.
I
locatori (o usufruttuari) che non
hanno esercitato
l’opzione
devono determinare l’Irpef e le relative addizionali secondo le
modalità ordinarie. Versano altresì l’imposta di registro
calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in
base alla quota di possesso. |
|
percepisce
redditi immobiliari derivanti da contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo (effettivamente locati ad uso abitativo)
|
|
|
al
di fuori dell’esercizio di un’impresa o di una libera
professione
|
|
Dal
lato del locatario, l’immobile può essere concesso ai
soggetti seguenti.
|
CEDOLARE
SECCA – SOGGETTI INTERESSATI (LOCATARIO)
|
|
|
Altra
persona fisica che non utilizzi il bene per l’esercizio di
un’impresa o di una professione
|
Il
conduttore non deve agire nell’esercizio di attività d’impresa
o di lavoro autonomo, ancorché l’immobile sia di fatto
utilizzato per finalità abitative di collaboratori o
dipendenti.
Neppure
è ammessa l’opzione laddove il conduttore utilizzi l’immobile
promiscuamente, ossia in parte come civile abitazione e in
parte per la propria attività d’impresa o di lavoro autonomo
(C.M. 26/E/2011).
Il
Mef ha chiarito (risposta ad Interrogazione parlamentare
12.3.2014, n. 5-02262) che non è possibile applicare la cedolare
secca nel caso in cui il proprietario stipuli un contratto di
locazione con un’agenzia immobiliare la quale provveda
poi a sublocare a terzi l’immobile (giacché in questo caso il
proprietario avrebbe concesso l’immobile ad un locatario
esercente attività d’impresa).
L’art.
9, co. 2, D.L. 47/2014 (cd. «Piano casa») ha previsto che
l’opzione per la cedolare secca possa essere esercitata anche
per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di
cooperative edilizie o di enti senza scopo di lucro
(Libro I, Titolo II del Codice civile), a condizione che tali
immobili siano sublocati a studenti universitari (il
contratto dovrà anche prevedere la rinuncia, da parte del
locatore, all’aggiornamento del canone, anche se previsto dal
contratto).
|
|
Non
si può accedere alla cedolare per la sublocazione di immobili
|
Ciò
in quanto i relativi redditi, in questo caso, rientrano nella
categoria dei redditi
diversi
(art. 67, co. 1, lett. h), D.P.R. 917/1986) e non tra i redditi di
natura fondiaria. |
2.
AMBITO OGGETTIVO
Con
riguardo agli immobili oggetto di locazione, si veda la
tabella seguente.
|
CEDOLARE
SECCA – TIPOLOGIA di IMMOBILI
|
|
|
Unità
abitative
|
Ossia
accatastate in una delle categorie abitative del Gruppo A
(esclusa l’A/10 che identifica uffici e studi privati).
Così,
l’opzione non è ammessa per gli immobili ad uso ufficio
(categoria A/10) locati come uso abitativo.
|
|
locate
ad uso abitativo
|
Ossia
locate per finalità abitative, con qualsiasi tipo
di contratto
(purché di tipo abitativo), come quello «libero», «concordato»,
transitorio (art. 5, co. 1, L. 431/1998), per studenti (art. 5,
co. 2 e 3, L. 431/1998), ad uso turistico (art. 1571 c.c.).
Così,
ad esempio, la cedolare secca non può trovare applicazione in
presenza di immobili che, nonostante risultino accatastati ad uso
abitativo, siano di fatto locati ad uso commerciale (es. ufficio). |
|
ancorché
locate parzialmente
|
È
il caso del proprietario che loca una o più porzioni dell’unità
abitativa (es. una stanza).
Secondo
la C.M. 26/E/2011, il reddito ritraibile dalla contemporanea
locazione di porzioni
di unità abitativa, cui è attribuita un’unica rendita, deve
essere assoggettato allo stesso
regime
impositivo.
In altre parole, l’esercizio dell’opzione per il regime della
cedolare secca per un contratto di locazione relativo ad una
porzione dell’unità abitativa vincola all’esercizio
dell’opzione per il medesimo regime anche per il reddito
derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della
stessa.
Esempio
Il
Sig. Biancamano concede in locazione un appartamento a due
studenti universitari. In particolare, viene concessa:
la
stanza A al Sig. Verdi, per il periodo 1.1.X-30.4.X;
la
stanza B al Sig. Rossi, per il periodo 1.2.X-31.5.X.
Data
la coincidenza di periodi, se per la stanza A si opta per la
tassazione con cedolare secca, la scelta vincola l’esercizio
dell’opzione anche per la stanza B.
Se,
successivamente, la stanza A viene nuovamente locata (periodo
1.9.X-30.11.X), mentre la stanza B resta sfitta, il locatore può
optare o meno per la cedolare secca per la stanza A, in quanto al
momento della stipula del contratto non vi era la contemporanea
locazione di porzioni immobiliari (solo una porzione risultava
locata).
Se
durante il periodo di vigenza della locazione della stanza A
venisse locata, con altro contratto, anche la stanza B (es. per il
periodo 1.10.X-31.12.X), la contemporanea presenza di locazioni di
diverse porzioni obbliga a seguire la scelta operata in relazione
alla stanza A (se per questa si era optato per la cedolare secca,
la scelta obbliga all’esercizio dell’opzione anche per la
stanza B).
|
|
Pertinenze,
senza limitazioni in merito al numero né alla tipologia catastale
|
Possono
essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche i canoni di
locazione delle «pertinenze
locate
congiuntamente
all’abitazione»
(art. 3, co. 2, D.Lgs. 23/2011).
La
C.M. 26/E/2011 ha ammesso che il regime di tassazione agevolato
trovi applicazione anche per le pertinenze locate con contratto
separato e successivo
rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, purché il
rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti
contrattuali e nel contratto di locazione della pertinenza si
faccia riferimento al contratto di locazione dell’immobile
abitativo e sia indicata la sussistenza del vincolo pertinenziale
dell’unità abitativa già locata. |
Qualora
il contratto di locazione abbia ad oggetto più immobili (es.
un’abitazione per la quale s’intenda optare per la cedolare secca
e un altro immobile per il quale non si possa o non si voglia fruire
della tassazione separata), la cedolare secca si applicherà
esclusivamente sul canone relativo all’immobile per
il quale è stata esercitata l’opzione.
|
TASSAZIONE
ORDINARIA e CEDOLARE SECCA
|
||
|
Imposte
dirette
|
Registro
|
Bollo
|
|
Individuando
il canone contrattuale dell’unità abitativa tassata con
cedolare secca, se per ogni fabbricato è stato stabilito un
preciso canone.
|
In
questo caso si continuerà a versare l’imposta di registro per
gli immobili i cui canoni non sono assoggettati a cedolare secca.
|
È
comunque dovuta l’imposta di bollo sul contratto (Provv. Agenzia
Entrate 7.4.2011).
|
|
Sulla
quota riferibile all’unità abitativa per la quale s’intende
esercitare l’opzione calcolata in proporzione alla rendita
catastale, se il canone è stato pattuito in modo unitario.
|
In
questo caso, l’imposta di registro da versare è calcolata sulla
parte di canone imputabile agli immobili i cui canoni non sono
assoggettati a cedolare secca, in proporzione alle rispettive
rendite.
|
È
comunque dovuta l’imposta di bollo sul contratto (Provv. Agenzia
Entrate 7.4.2011).
|
3.
ESERCIZIO dell’OPZIONE
Il
soggetto che intende tassare il reddito fondiario derivante dalla
locazione dell’unità abitativa con imposta sostitutiva, deve
optare per la cedolare secca (art. 3, co. 1, D.Lgs.
23/2011).
In
genere, per esercitare l’opzione è previsto, a partire
dall’1.4.2014, il Modello RLI (Provv. Agenzia Entrate
10.1.2014), da utilizzarsi anche nell’ipotesi in cui essa venga
manifestata in sede di registrazione del contratto.
La
norma prevede che il locatore (proprietario o titolare del diritto
reale di godimento sull’immobile) che esercita la scelta deve
effettuare una serie di adempimenti riportati nella tabella seguente.
|
OPZIONE
per la CEDOLARE SECCA – ADEMPIMENTI del LOCATORE
|
|
|
Preventivamente
comunicare tramite raccomandata
|
La
comunicazione contenente l’opzione per la cedolare secca esplica
i suoi effetti per tutta la durata residua del contratto
fino a revoca (C.M. 20/E/2012, punto 4). Quindi, ad esempio,
in relazione ad un contratto avente durata 4+4 anni, l’opzione
resa per la cedolare secca a partire dalla seconda annualità
(entro il termine di versamento dell’imposta di registro delle
annualità successive) non va comunicata anche a partire dalla
terza annualità in poi, fino a revoca.
Detta
comunicazione deve avvenire:
a) preventivamente,
ossia prima di esercitare l’opzione. In caso di nuovo
contratto, con durata superiore a 30 giorni, l’opzione va
manifestata prima della registrazione (Provv. Agenzia
Entrate 7.4.2011). L’opzione per la cedolare in sede di
registrazione è ammessa anche in caso di registrazione tardiva
del contratto (C.M. 26/E/2011).
Se
la durata contrattuale è inferiore (ossia fino a 30
giorni) a questo termine – considerando tutti i rapporti di
locazione anche di durata inferiore intercorsi nell’anno solare
con il medesimo locatario – non sussiste l’obbligo di
comunicazione della rinuncia agli aggiornamenti, in quanto la
breve durata del vincolo impedisce che si aggiorni il canone (cfr.
C.M. 20/E/2012). L’opzione, in tale ipotesi, va resa in
dichiarazione annuale dei redditi giacché non sussiste
l’obbligo di registrazione (art. 5, D.P.R. 131/1986 e art. 2-bis
della Tariffa, Parte II, allegata al medesimo D.P.R.); è fatto
salvo il caso della registrazione volontaria, nel qual caso
l’opzione va resa in sede di registrazione del contratto.
In
caso di contratto in corso, come nel caso di opzione in una
delle annualità contrattuali, la comunicazione al conduttore va
effettuata entro il termine di versamento dell’imposta di
registro delle annualità successive.
Esempio
Per
un contratto stipulato il giorno 1.4.X senza optare per la
cedolare secca, il giorno dell’annualità successiva entro cui
può essere esercitata l’opzione è il 30.4.X+1.
Si
ricorda che il concetto di «annualità contrattuale» si
riferisce alla decorrenza del contratto, anche se non coincidente
con il periodo d’imposta (anno solare, per le persone fisiche).
Pertanto,
nell’esempio proposto, per il periodo d’imposta X+1 si avrà
un’annualità contrattuale soggetta all’ordinario regime Irpef
(fino al 31.3) e un’annualità contrattuale (dall’ 1.4) per la
quale si è optato per la cedolare secca (C.M. 26/E/2011).
Non
è concesso accedere all’opzione per la cedolare se, per le
annualità successive a quella in cui è avvenuta la registrazione
del contratto, essa avviene oltre il termine previsto per il
versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente (C.M.
26/E/2011).
Per
i contratti prorogati, anche tacitamente, la comunicazione
dell’opzione per il regime della cedolare secca va inviata prima
del termine di versamento dell’imposta di registro.
Come
previsto dall’art. 2, co. 1, D.L. 16/2012, qualora il locatore
eserciti l’opzione tardivamente rispetto ai termini di legge,
può fruire della remissione in bonis (C.M.
20.12.2012, n. 47/E) presentando il Modello RLI e versando la
sanzione di 258 euro (codice tributo 8114), non ravvedibile.
La
remissione in bonis è ammessa per l’esercizio
dell’opzione ma non anche per la mancata comunicazione
tramite raccomandata al locatario (CC.MM. 28.9.2012, n. 38/E e
20.12.2012, n. 47/E);
b) esclusivamente
a mezzo raccomandata. L’eventuale comunicazione
consegnata a mano non ha valore, ancorché essa sia accompagnata
da ricevuta dal conduttore (C.M. 26/E/2011).
|
|
al
locatario che opta per la tassazione sostitutiva e, pertanto,
rinuncia – per il periodo di durata dell’opzione – alla
facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione a
qualunque titolo
|
Nel
caso di più
conduttori
l’opzione va comunicata a ciascuno
di essi (C.M. 26/E/2011).
Con
disposizione inderogabile, la comunicazione in parola è
effettuata a pena
di inefficacia
dell’opzione (art. 3, co. 11, D.Lgs. 23/2011).
Non
è necessario inviare la prescritta comunicazione qualora le
parti, nel contratto, abbiamo espressamente previsto la rinuncia
agli
aggiornamenti
del canone
(C.M. 26/E/2011, par. 8.3; C.M. 20/E/2012, par. 9). |
L’opzione
esercitata vincola il locatore per tutta la durata (residua,
nel caso di opzione esercitata in ciascuna annualità contrattuale
successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione) del
contratto, inclusa l’eventuale proroga.
Il
locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in
ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata
esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente
l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel
regime della cedolare secca.
La
revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza
dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta
di registro, eventualmente dovuta (a tal fine è opportuno comunicare
al conduttore che torna ad applicarsi il regime di solidarietà
nel pagamento dell’imposta di registro dovuta e il locatore può
riprendere ad aggiornare il canone di locazione,
ovviamente senza poter richiedere l’aggiornamento dei canoni
relativi al periodo di vigenza della cedolare secca). Nel caso in cui
un immobile locato venga trasferito per qualsiasi causa
(cessione, donazione, successione), l’opzione per la cedolare secca
esercitata dal dante causa:
- cessa di avere efficacia a seguito del trasferimento stesso con riguardo alle imposte dirette. L’avente causa avrà la possibilità di optare per la cedolare secca entro 30 giorni dalla data del subentro (senza necessità di stipulare un nuovo contratto), presentando il Modello RLI;
- continua ad avere effetto fino al termine dell’annualità contrattuale con riguardo alle imposte di registro e di bollo.
4.
TASSAZIONE SOSTITUTIVA
Preliminarmente
si ricorda che il reddito assoggettato a cedolare secca non
rileva ai fini della progressività delle aliquote
Irpef, mentre rileva ai fini della determinazione del
reddito complessivo, per la verifica della condizione
di familiare a carico, ai fini del calcolo delle detrazioni
per carichi di famiglia e di lavoro dipendente (artt.
12 e 13, D.P.R. 917/1986) e per le detrazioni per canoni di
locazione (art. 16, D.P.R. 917/1986) e per le erogazioni
liberali (art. 15, co. 1, lett. i), D.P.R. 917/1986; C.M.
26/E/2011), nonché in genere per la spettanza e la misura dei
benefici fiscali collegati alla situazione reddituale del
contribuente.
Inoltre,
detto reddito va considerato al fine di stabilire il superamento o
meno della soglia di reddito eventualmente stabilita dal Comune o
dalla Regione per l’esenzione dalle addizionali Irpef
(C.M. 1.6.2012, n. 19/E; art. 3, co. 7, D.Lgs. 23/2011).
La
base imponibile dell’imposta sostitutiva sui redditi
derivanti da contratti di locazione per i quali il locatore ha
esercitato l’opzione per tale sistema di tassazione è pari al
maggiore fra:
l’intero
canone di locazione (senza le riduzioni forfetarie di cui
all’art. 37, co. 4-bis, D.P.R. 917/1986, come quella del 5% per i
canoni di locazione in generale o quella del 30% prevista dall’art.
8, L. 431/1998);
la
rendita catastale rivalutata del 5%.
Poiché
le annualità contrattuali potrebbero non coincidere con il periodo
d’imposta, il confronto di cui sopra va effettuato fra i canoni di
tali annualità contrattuali che maturano nel periodo d’imposta, se
superiori alla rendita catastale, o alla rendita catastale riferita
ai giorni del contratto oggetto di opzione nel caso in cui i canoni
siano di importo inferiore.
Le
aliquote di imposta sostitutiva sono riportate nella tabella
seguente.
|
CEDOLARE
SECCA – ALIQUOTE
|
|
|
21%
|
Sui
canoni relativi a tutti i contratti di locazione
(esclusi quelli a canone convenzionato), inclusi quelli non
soggetti a registrazione.
|
|
10%
|
Sui
canoni relativi a immobili locati a
canone convenzionato
(artt. 2, co. 3 e 8, L. 431/1998) limitatamente al quadriennio
2014-2017 (D.L. 28.3.2014, n. 47). Per il 2013
l’aliquota era fissata al 15%.
La
tassazione ridotta spetta per gli immobili situati nei Comuni ad
alta tensione abitativa per i contratti stipulati per soddisfare
esigenze abitative di studenti universitari (art. 5, co. 2, L.
431/1998). |
Quanto
alle modalità e ai termini di versamento viene
fatto rinvio alle regole dell’Irpef (Provv. Agenzia Entrate
7.4.2011, par. 7.3 e 7.4 e art. 3, co. 4, D.Lgs. 23/2011), fatta
salva per la misura dell’acconto pari al 95% (Provv.
Agenzia Entrate 7.4.2011, par. 7.2).
I
codici tributo sono stati istituiti con la R.M. 25.5.2011, n.
59/E:
- 1840 – Prima rata di acconto;
- 1841 – Seconda o unica rata di acconto;
- 1842 – Saldo.
5.
CALCOLI di CONVENIENZA
Al
fine di effettuare una corretta valutazione occorre ricordare
le differenze tra tassazione ordinaria e con imposta
sostitutiva (si veda la tabella seguente).
|
TASSAZIONE
ORDINARIA e CEDOLARE SECCA – CONFRONTO
|
|
|
Tassazione
ordinaria
|
Tassazione
con cedolare secca
|
|
Viene
tassato il 95% del canone di locazione (la riduzione
può arrivare anche al 35% per gli immobili storici).
|
Viene
tassato il 100% del canone di locazione.
|
|
Si
applicano alla base imponibile le aliquote
progressive Irpef
oltre alle addizionali.
|
Si
applica alla base imponibile l’aliquota del 21%
o quella ridotta del 10%
(dal 2014 al 2017; 15%
per il 2013). |
|
Consente
di detrarre
alcuni oneri che, in caso di opzione per la tassazione
sostitutiva, potrebbero andare «perduti» a causa di incapienza
d’imposta.
|
Le
detrazioni (es. per oneri) riducono l’Irpef ma non possono
abbattere l’ammontare dovuto per l’imposta sostitutiva. |
|
Alcune
detrazioni (es. per lavoro dipendente o per carichi di
famiglia) diminuiscono con l’aumentare del reddito.
Poiché
per la tassazione ordinaria dei canoni di locazione è prevista
una detrazione forfetaria (dal 5%, per le locazioni in genere,
fino al 35% per gli immobili di interesse storico-artistico,
passando per un ulteriore abbattimento del 30% per gli immobili a
canone concordato situati in zone ad alta densità abitativa), le
detrazioni spettanti potrebbero essere superiori rispetto ad una
tassazione con cedolare secca (nel quale caso si tiene conto
dell’intero canone pattuito).
|
Alcune
deduzioni o detrazioni potrebbero non essere
fruite, dato che il reddito assoggettato ad imposta
sostitutiva non concorre a formare il reddito complessivo.
|
|
È
dovuta l’imposta di registro
sul contratto di locazione (2%
del canone
annuo, eventualmente ridotto se si tratta di canone concordato),
con un minimo di 67 euro.
|
Non
è dovuta l’imposta di registro
sul contratto di locazione.
|
|
È
dovuta l’imposta di bollo
sul contratto di locazione (16
euro
ogni 4 pagine o 100 righe).
|
Non
è dovuta l’imposta di bollo
sul contratto di locazione.
|
|
Il
locatore può pretendere, se pattuito, l’aggiornamento
del canone.
|
Il
locatore rinuncia, in vigenza della tassazione sostitutiva,
all’aggiornamento del canone.
|
|
ESEMPI
|
|||
|
CASO
n. 1 – Reddito di lavoro dipendente per l’intero anno –
Reddito da locazione
|
|||
|
Voce
|
Tassazione
ordinaria
|
Tassazione
sostitutiva
|
|
|
Reddito
di lavoro dipendente
|
20.000
|
20.000
|
|
|
Reddito
da locazione di fabbricati abitativi (1)
|
4.750
|
|
5.000
|
|
Reddito
complessivo
|
24.750
|
20.000
|
|
|
Oneri
deducibili
|
1.000
|
1.000
|
|
|
Reddito
imponibile
|
23.750
|
19.000
|
|
|
Imposta
lorda (Irpef)
|
5.813
|
4.530
|
|
|
Detrazioni
d’imposta (per lavoro dipendente)
|
1.032
|
1.024
|
|
|
Detrazioni
per familiari a carico (1 figlio al 100% con più di 3 anni)
|
702
|
700
|
|
|
Oneri
detraibili (19% di 2.000)
|
380
|
380
|
|
|
Imposta
netta (Irpef)
|
3.699
|
2.426
|
|
|
Addizionale
regionale Irpef
|
323
|
258
|
|
|
Addizionale
comunale Irpef
|
190
|
152
|
|
|
Imposta
di registro (quota imputabile al locatore)
|
50
|
0
|
|
|
Imposta
di bollo (2)
|
0
|
0
|
|
|
Cedolare
secca (3)
|
0
|
|
1.050
|
|
Rinuncia
all’adeguamento Istat (4)
|
0
|
|
50
|
|
Totale
imposte
|
4.262
|
3.936
|
|
|
CASO
n. 2 – Reddito di lavoro dipendente per parte dell’anno –
Reddito da locazione –
Incapienza di imposte per fruire delle deduzioni/detrazioni |
|||
|
Voce
|
Tassazione
ordinaria
|
Tassazione
sostitutiva
|
|
|
Reddito
di lavoro dipendente
|
4.000
|
4.000
|
|
|
Reddito
da locazione di fabbricati abitativi (*)
|
4.750
|
|
5.000
|
|
Reddito
complessivo
|
8.750
|
4.000
|
|
|
Oneri
deducibili
|
0
|
0
|
|
|
Reddito
imponibile
|
8.750
|
4.000
|
|
|
Imposta
lorda (Irpef)
|
2.013
|
920
|
|
|
Detrazioni
d’imposta (per lavoro dipendente a tempo indeterminato,
computate per 120 giorni di lavoro)
|
587
|
581
|
|
|
Detrazioni
per familiari a carico (1 figlio al 100% con più di 3 anni)
|
862
|
860
|
|
|
Oneri
detraibili (19% di 2.000)
|
380
|
380
|
|
|
Imposta
netta (Irpef)
|
184
|
0
|
|
|
Addizionale
regionale Irpef
|
108
|
0
|
|
|
Addizionale
comunale Irpef
|
70
|
0
|
|
|
Imposta
di registro (quota imputabile al locatore)
|
50
|
0
|
|
|
Imposta
di bollo (**)
|
0
|
0
|
|
|
Cedolare
secca (***)
|
0
|
|
1.050
|
|
Rinuncia
all’adeguamento Istat (****)
|
0
|
|
50
|
|
Totale
imposte
|
412
|
1.100
|
|
|
(1) In
ipotesi di tassazione ordinaria, si è considerata la riduzione
forfetaria del 5%.
(2) Si
è ritenuto opportuno trascurare questa variabile data la scarsa
rilevanza dell’importo e per il fatto che il pagamento è dovuto
solo una tantum al momento della redazione del contratto.
(3) Si
è tenuto conto dell’aliquota ordinaria del 21%. Evidentemente
l’aliquota ridotta del 10% (a partire dal 2014) rappresenta un
ulteriore aspetto di convenienza da considerare ai fini
dell’opzione per la cedolare secca.
(4) Si
è ipotizzato pari all’1% del canone annuo.
|
|||