Circolare
informativa per la clientela
n. 32/2014 del 13 novembre 2014
n. 32/2014 del 13 novembre 2014
CONTRATTI
di LEASING – ULTIME NOVITÀ per il 2014
In
questa Circolare
- Contratto di leasing
- Tipologie di leasing
- Leasing operativo
- Contratto di lease-back
- Leasing finanziario – Rilevazione dei canoni nel bilancio d’esercizio
- Modifiche alla disciplina del leasing ex D.L. 16/2012
- Novità ex L. 147/2013
- Veicoli in leasing concessi in uso promiscuo ai dipendenti
- Deducibilità fiscale dei canoni di leasing
Per effetto delle
novità introdotte dal Legislatore con la L. 27.12.2013, n. 147
(Legge di Stabilità 2014), dall’1.1.2014 è più
conveniente il ricorso ai contratti di leasing, sia per le
imprese, sia per i professionisti: con le nuove
disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, la durata
minima viene «nuovamente» ridotta, consentendo
alle imprese di dedurre i canoni di leasing su
beni mobili in un periodo non inferiore alla metà del
periodo di ammortamento, mentre per i beni immobili i
canoni di leasing potranno essere dedotti in un periodo
non inferiore a 12 anni.
Per i
professionisti, invece, decade la disposizione che
prevedeva l’indeducibilità dei canoni di leasing sui beni
immobili, consentendo la deducibilità degli stessi, anche in
questo caso, per un periodo non inferiore a 12 anni.
Per effetto delle
novità introdotte dal Legislatore con la Legge di Stabilità 2014,
dall’1.1.2014 il contratto di leasing diventa più
appetibile per imprese e professionisti: i co. 162
e 163 dell'art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014 -
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»), apportano modifiche al regime di
deducibilità fiscale dei canoni di leasing.
L’intervento si
affianca a quello già portato a termine con l’art. 4-bis, D.L.
2.3.2012, n. 16, conv. con modif. dalla L. 24.4.2012, n. 44, che
aveva introdotto importanti modifiche alla disciplina dei canoni
di leasing, eliminando la condizione della durata
minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità
dei canoni. In sostanza, con il D.L. 16/2012, pur non essendo stato
modificato il periodo minimo per la deduzione dei canoni di leasing,
era stata consentita la deduzione dei canoni nel caso
in cui il contratto di leasing avesse avuto durata inferiore
al minimo fiscale.
Con le nuove
disposizioni introdotte dalla L. 147/2013, la durata minima viene
ulteriormente ridotta, consentendo alle imprese:
- di dedurre i canoni di leasing su beni mobili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento;
- per i canoni di leasing su beni immobili, di dedurli in un periodo non inferiore a 12 anni.
Anche con
riferimento ai professionisti è disposta un’importante
novità: decade infatti la disposizione che prevedeva
l’indeducibilità dei canoni di leasingsui beni
immobili, consentendo la deducibilità degli stessi
per un periodo il cui contratto abbia una durata non
inferiore a 12 anni.
1.
Contratto di leasing
Il contratto di
leasing (o locazione finanziaria) è un contratto atipico in
forza del quale una parte (locatore, normalmente una società di
leasing, detta anche concedente) concede ad un’altra
(locatario) il godimento di un bene (mobile o immobile) per un
certo periodo di tempo, dietro pagamento di un
canone determinato (composto da una quota destinata a rimborsare
il capitale investito e da una quota interessi).
Al termine
del contratto, il locatario (detto anche utilizzatore, oppure
conduttore) ha la facoltà di riscattare il bene oggetto
del contratto, alle condizioni inizialmente pattuite; in via
alternativa, il locatario può restituire il bene
oppure stipulare un nuovo contratto di leasing sullo
stesso bene, a nuove condizioni.
2.
Tipologie di leasing
I contratti di
leasing si possono distinguere sulla base della:
- tipologia del bene, a seconda che oggetto del contratto siano beni strumentali mobili oppure beni immobili;
- natura del contratto: si possono distinguere leasing operativo (equiparabile al noleggio) e leasing finanziario.
La prassi
commerciale distingue, a livello operativo-contrattuale, il leasing
finanziario (mobiliare, se ha per oggetto mobili,
immobiliare, se concerne immobili), in cui il concedente
è di solito un operatore finanziario o bancario, che
si interpone tra il produttore e l’utilizzatore, acquistando
o facendo costruire per conto di quest’ultimo, un
determinato bene strumentale da un fornitore secondo le
indicazioni impartite dall’utilizzatore finale, dal leasing
operativo, dove il contratto si riferisce a beni mobili già
di proprietà del concedente (per esempio, certe
macchine operatrici nel settore delle costruzioni, concesse in
leasing direttamente dal fornitore al conduttore o utilizzatore). In
quest’ultimo caso il concedente e il produttore-fornitore
coincidono; il contratto stipulato tra le parti si risolve,
quindi, in una specie di noleggio, per un periodo di tempo
predeterminato, di attrezzature di cui la società produttrice
conserva la proprietà.
Nei contratti di
leasing i rischi per la distruzione o il
danneggiamento della cosa gravano sul soggetto utilizzatore,
il quale sarà tenuto a corrispondere ugualmente i canoni
dovuti per contratto anche in caso di perdita o distruzione
della cosa.
3.
Leasing operativo
Il leasing operativo
consiste in una locazione di beni strumentali per un
periodo di tempo breve. Questo tipo di contratto può
essere stipulato direttamente tra il produttore del bene,
il quale si impegna a prestare le manutenzioni necessarie al
mantenimento in efficienza del bene oggetto del contratto, e
l’utilizzatore dello stesso. Si tratta dunque di un contratto
bilaterale che non prevede in genere un’opzione di
riscatto, poiché il locatario ha come finalità non
tanto quella di acquisire la proprietà del bene, quanto quella di
utilizzare un bene a rapida obsolescenza tecnica per un
determinato periodo di tempo, senza sostenere i rischi
tipici della proprietà, assicurandosi, invece, la
possibilità di sostituirlo con uno nuovo al termine
del contratto. I canoni comprendono il costo
dell’uso del bene, il compenso per l’eventuale
fornitura di assistenza tecnica ed altre eventuali
spese sostenute dal concedente per la realizzazione
dell’operazione. I canoni non comprendono, invece,
percentuali del prezzo, quindi, nel caso in cui il bene
venga riscattato, il prezzo avrà un valore prossimo a
quello di mercato.
Nel leasing
operativo, non essendo previsto, così come avviene, invece,
nel leasing finanziario, il diritto di riscatto della
proprietà del bene al termine della locazione, si è in presenza di
una semplice locazione-noleggio per un periodo di tempo
predeterminato, che comporta l’imputazione del canone
periodico a Conto economico, tra i costi della produzione,
alla voce B.8).
4.
Contratto di lease-back
Una forma
particolare di leasing finanziario è il contratto di lease-back,
detto anche sale and lease back, che si
estrinseca in una vendita ad una società di leasing di
un determinato bene, mobile o immobile, mantenendo, però,
ugualmente, in capo al soggetto cedente la possibilità
di utilizzare il bene oggetto di cessione in virtù della
simultanea stipulazione di un contratto di locazione
finanziaria tra le stesse parti.
Il vantaggio
principale derivante dal ricorso ad un’operazione di lease-back è
quello che consente di smobilizzare dei beni strumentali
all’attività, migliorare l’equilibrio e la
solidità finanziaria dell’impresa, pur continuando ad
utilizzare i beni stessi e, alla scadenza del
contratto, riacquisirne la proprietà versando un
prezzo di riscatto.
5.
Leasing finanziario – Rilevazione dei canoni nel bilancio
d’esercizio
Il leasing
finanziario è rappresentato da un contratto di locazione
mediante il quale il locatore concede in godimento al conduttore beni
materiali (mobili o immobili) o immateriali,
acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del
conduttore, che ne assume tutti i rischi e può esercitare la
facoltà, al termine della locazione, di divenire proprietario dei
beni oggetto del contratto mediante versamento di un prezzo
prestabilito (riscatto).
Si tratta, in
sostanza, di un’operazione di intermediazione finanziaria
trilaterale in cui vengono stipulati due contratti, uno
tra il locatore e il fornitore del bene e
l’altro tra il locatore ed il conduttore.
Lo scopo del
contratto è quello di concedere al conduttore una diversa forma
di finanziamento al fine di acquistare un bene a lui
necessario.
L’esigenza del
locatore non è, quindi, solamente quella di avere il godimento
del bene, ma di reperire le risorse finanziarie per
effettuare un investimento.
Il recesso
dal contratto da parte del locatario si può ottenere solo tramite il
pagamento del valore attuale dei canoni ancora
da pagare e del riscatto; i rischi e i benefici derivanti
dalla proprietà sono trasferiti in capo al locatore e
sono a suo carico i costi di manutenzione e
riparazione.
Da un punto di vista
contabile, i beni strumentali acquisiti in leasing finanziario
possono essere rilevati nelle scritture contabili secondo due
diversi criteri:
- con il metodo patrimoniale, il quale prevede l’imputazione dei canoni di leasing tra i costi per il godimento di beni di terzi (voce B.8) del Conto economico), mentre l’iscrizione del bene nell’attivo patrimoniale verrà effettuata solamente nel caso in cui l’impresa utilizzatrice, alla scadenza del contratto, opti per il riscatto del bene;
- con il metodo finanziario, raccomandato dal Principio contabile internazionale Ias 17, con il quale si parifica il leasing finanziario di un bene al suo acquisto (prevalenza della rappresentazione dell’operazione secondo la reale sostanza rispetto alla forma), mediante la rilevazione immediata nell’attivo patrimoniale del bene oggetto di locazione (per un importo pari al costo sostenuto dal concedente), l’iscrizione contestuale di un debito verso la società di leasing concedente (per il capitale finanziato) e l’imputazione nel Conto economico della quota di ammortamento del bene strumentale. I canoni periodici di locazione finanziaria si imputano contabilmente distinguendo la quota capitale (che riduce il debito esistente nello Stato patrimoniale verso la società di leasing per il finanziamento ottenuto) dalla quota interessi impliciti ricompresa nei canoni, che si rileva, invece, direttamente a Conto economico.
6.
Modifiche alla disciplina del leasing ex D.L. 16/2012
Prima di analizzare
le novità contenute nella L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), è
opportuno esaminare il contenuto dell’art. 4-bis, co. 1, lett. b),
D.L. 16/2012 (cd. decreto semplificazioni fiscali).
Il D.L. 16/2012 ha
condizionato la possibilità di dedurre i canoni
non più ad una durata minima contrattuale, ma al periodo
di ammortamento previsto ai fin ifiscali, e tale novità
valeva solo per i contratti stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
legge (ossia il 29.4.2012).
In sostanza,
indipendentemente dalla durata contrattuale, il D.L. 16/2012
prevedeva:
- per i soggetti Ires di cui all’art. 102, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, l'ammissibilità della deduzione dei canoni di leasing, a condizione che tale deduzione avvenisse in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo d'ammortamento corrispondente all'applicazione dei coefficienti ministeriali, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, con la previsione, comunque, che in caso di immobili, qualora l'applicazione della regola determinasse un risultato inferiore a 11 anni oppure superiore a 18 anni, la deduzione era ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a 11 anni o pari almeno a 18 anni;
- per i lavoratori autonomi di cui all’art. 54, D.P.R. 917/1986, l'ammissibilità della deduzione dei canoni di leasing per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, con la previsione, comunque, per gli immobili, di una durata minima di 8 anni e massima di 15 anni.
Le novità contenute
nel D.L. 16/2012 si potevano, quindi, così riassumere:
- era eliminata la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di leasing, rendendo così la deduzione autonoma rispetto alla durata del contratto;
- la deduzione dei canoni di leasing da parte dell'utilizzatore era vincolata al periodo di ammortamento degli stessi, in luogo della durata contrattuale.
In sostanza, era
venuta meno la necessaria coincidenza tra la durata
contrattuale e quella minima fiscale, fermo restando che
il periodo temporale minimo di riferimento al quale
commisurare la quota dei canoni annualmente deducibile
restava identico.
7.
Novità ex L. 147/2013
A distanza di meno
di due anni dalle novità apportate dal D.L. 16/2012, il Legislatore
è intervenuto nuovamente nel modificare la tempistica
di deduzione dei canoni di leasing relativi a
beni mobili e beni immobili.
Con la L. 147/2013
(Legge di stabilità 2014) è stato:
- confermato il principio secondo cui la deducibilità dei canoni è slegata dalla durata del contratto di leasing che, si ricorda, ante D.L. 16/2012, rappresentava una condizione essenziale per la deduzione;
- ridotto il periodo temporale in cui dedurre i canoni di leasing sui:
- beni mobili: riduzione alla metà (rispetto ai 2/3 precedente) del periodo di ammortamento ordinario a cui sarebbero assoggettati i beni in caso di acquisto;
- beni immobili, fissato in almeno 12 anni (rispetto ad un arco temporale variabile precedente).
A seguito delle
modifiche normative apportate dalla L. 147/2013 all’art. 102, co.
7, D.P.R. 917/1986, le imprese potranno, di conseguenza, dedurre i
canoni di leasing in tempi più rapidi, in quanto viene
riconosciuto il costo fiscale del leasing in un arco temporale
più breve rispetto al passato: dai 2/3, infatti, si passa
alla metà e, in caso di beni immobili, la
deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a
12 anni, mentre in precedenza la durata fiscale minima e massima
doveva essere rispettivamente pari a 11 e 18 anni.
Per gli
autoveicoli a deducibilità limitata di cui all’art.
164, co.1, lett. b), D.P.R. 917/1986, la L. 147/2013 non
apporta modifiche e, quindi, i canoni si continuano a
dedurre nei limiti rilevanti ai fini della deduzione
delle relative quote di ammortamento (in genere per un periodo
non inferiore a 48 mesi).
8.
Veicoli in leasing concessi in uso promiscuo ai dipendenti
L’Agenzia delle
Entrate, con la C.M. 14.5.2014, n. 10/E, ha fornito i chiarimenti
interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata
sulle novità contenute nella L. 147/2013. In particolare, in merito
ad un quesito nel quale si chiedeva se il periodo di deduzione
minimo dei canoni di leasing di veicoli concessi in
uso promiscuo a dipendenti per oltre la metà
del periodo di imposta (lett. b-bis), dell’art. 164, D.P.R.
917/1986) fosse quello ordinariamente previsto per i beni
mobili (metà del tempo di ammortamento per
i contratti stipulati dall’1.1.2014) o se anche a tali veicoli
fosse da applicare il periodo maggiorato (pari all’intero
tempo di ammortamento e, dunque, a 48 mesi) previsto dall’art.
102, co. 7, D.P.R. 917/1986, per i mezzi che ricadono nella lett. b)
dell’art. 164, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un
importante chiarimento che di seguito si analizza.
Per i tecnici delle
Entrate, la maggiorazione della durata minima fiscale
prevista dal co. 7 dell’art. 102, D.P.R. 917/1986, per i veicoli di
cui alla lett. b) del co. 1, art. 164, D.P.R. 917/1986, non trova
applicazione per i veicoli concessi in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta,
disciplinati dalla successiva lett. b-bis).
L’art. 102, co. 7,
D.P.R. 917/1986, infatti, introduce una penalizzazione per le
cosiddette «auto aziendali», indicate alla citata lett. b),
del co. 1 dell’art. 164, in linea con l’impostazione generale che
connota la disciplina dei veicoli a motore recata dall’art. 164,
D.P.R. 917/86, che limita notevolmente la deducibilità
dei componenti negativi relativi a siffatta tipologia di
veicoli.
Pertanto, per i
veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo di imposta, disciplinati
dalla lett. b-bis), del co. 1 dell’art. 164, D.P.R. 917/1986, al
pari degli altri beni mobili dell’impresa, la deduzione dei
canoni di leasing relativi a contratti stipulati a
decorrere dall’1.1.2014, a seguito delle modifiche
recate al co. 7 dell’art. 102, D.P.R. 917/1986, dall’art. 1, co.
162, L. 147/2013, deve avvenire in un periodo minimo pari alla
metà del periodo di ammortamento (2 anni).
9.
Deducibilità fiscale dei canoni di leasing
Le novità apportate
dal Legislatore in questi ultimi due anni alla deducibilità fiscale
dei canoni di leasing hanno creato (e stanno creando) non pochi
problemi applicativi agli operatori del settore: attualmente,
infatti, sono previsti 3 differenti regimi fiscali:
- per i contratti di leasing stipulati prima del 29.4.2012 continuano a valere le regole esistenti prima D.L. 16/2012;
- per i contratti di leasing stipulati tra il 29.4.2012 e il 31.12.2013 valgono le regole D.L. 16/2012;
- per i contratti di leasing stipulati dall’1.1.2014 valgono le regole della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
Deducibilità
dei canoni di leasing
| Descrizione del bene | Contratti stipulati dall’1.1.2008 e fino al 28.4.2012 | Contratti stipulati tra il 29.4.2012 e il 31.12.2013 | Contratti stipulati dall’1.1.2014 |
Beni
mobili
|
La
durata minima del contratto ai fini civilistici è
pari ad un periodo corrispondente ai 2/3 del periodo di
ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti
stabiliti dal D.M. 31.12.1988
|
A
prescindere dalla durata del contratto ai fini civilistici,
la durata fiscale è pari ad un periodo non inferiore ai
2/3 del periodo di ammortamento risultante
dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dal D.M.
31.12.1988
|
A
prescindere dalla durata del contratto ai fini civilistici,
la durata fiscale è pari ad un periodo non inferiore
alla metà del periodo di ammortamento
risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti
dal D.M. 31.12.1988
|
Beni
immobili
|
La
durata minima del contratto è non inferiore a 11 anni o
non superiore a 18 anni
|
A
prescindere dalla durata del contratto ai fini civilistici,
la durata fiscale è pari ad un periodo rispettivamente
non inferiore a 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni
|
A
prescindere dalla durata del contratto ai fini civilistici,
la durata fiscale è pari ad un periodo in ogni caso non
inferiore a 12 anni
|
Autoveicoli
a deducibilità limitata
|
Il
periodo non è inferiore al periodo di ammortamento
risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti
dal D.M. 31.12.1988
|
A
prescindere dalla durata del contratto ai fini civilistici,
la durata fiscale è pari ad un periodo non
inferiore all’ammortamento risultante
dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dal D.M.
31.12.1988
|
A
prescindere dalla durata del contratto ai fini civilistici,
la durata fiscale è pari ad un periodo non inferiore
all’ammortamento risultante dall’applicazione dei
coefficienti stabiliti dal D.M. 31.12.1988
|
L’art. 1, co. 162
e segg., L. 147/2013 modifica le regole per la
deducibilità dei canoni di locazione finanziaria
anche per i lavoratori autonomi, consentendo di dedurre
i canoni in tempi più rapidi. Più esattamente, con
riferimento ai lavoratori autonomi, per i contratti di
locazione finanziaria inerenti ad immobili strumentali
all’attività, stipulati a far data dall’1.1.2014
(cioè a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta
legge), viene ammessa la deduzione dei relativi
canoni per competenza in un periodo non inferiore a 12
anni (ai sensi, precisamente, dell’art. 1, co. 162, lett. a),
L. 147/2013).
Con riguardo ai beni
mobili strumentali acquisiti in leasing, non vi sono
variazioni rispetto al passato, posto che il periodo di deduzione
minima rimane fissato in un periodo pari alla metà
dell’ammortamento secondo i coefficienti
ministeriali.
DATA
DI STIPULA DEL CONTRATTO DI LEASING: DEDUCIBILITÀ DEI CANONI
| Dal 15.6.1990 al 31.12.2006 | Dall’1.1.2007 al 31.12.2009 | Dall’1.1.2010 al 31.12.2013 | Dall’1.1.2014 |
Indeducibili;
è deducibile
un importo pari alla rendita
catastale dell’immobile
|
Deducibili
per competenza
(limitatamente ad 1/3 per il periodo 2007/2009), a condizione che
la durata del contratto non
sia inferiore
alla metà
del periodo
di ammortamento corrispondente
al coefficiente
ministeriale,
con un minimo
di 8
anni
e un massimo
di 15
anni
|
Indeducibili
(è indeducibile anche la rendita catastale dell’immobile)
|
Deducibili
in
12 anni
|
Per gli immobili
ad uso promiscuo, le stesse regole vanno assunte
avendo riguardo alla percentuale di deducibilità del
50%.
Nulla cambia,
invece, con riferimento ai veicoli parzialmente deducibili.
Per quanto concerne
le società di capitali e gli enti commerciali, la
descritta modifica normativa non determina effetti con
riguardo alla determinazione del valore della
produzione netta ai fini Irap.
Ne consegue che, in
forza del principio di «derivazione», per la determinazione della
base imponibile del tributo regionale assume rilievo l'importo
del canone di leasing imputato a Conto economico, a
prescindere dalla durata contrattuale della
locazione finanziaria.
Resta comunque ferma
l'indeducibilità della quota di interessi inclusa nel
canone di leasing desunta dal contratto, come previsto dall'art.
5, co. 3, D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni.
A tale proposito,
vale rammentare che i soggetti che non adottano i Principi
contabili internazionali possono continuare a fare riferimento al
criterio di individuazione forfetaria degli interessi
impliciti dettato dall'art. 1, D.M. 24.4.1998. In tal caso, per
determinare la quota di interessi passivi impliciti
occorre far riferimento alla durata contrattuale e non
all'eventuale diversa durata fiscale del leasing.