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Credito d’imposta IRAP per i soggetti che non impiegano dipendenti

Il beneficio sarà pari al 10% dell’IRAP lorda determinata secondo le disposizioni del decreto IRAP

Il maxiemendamento sostitutivo del Ddl. di stabilità 2015, approvato dal Senato, prevede ulteriori novità in materia di , che fanno seguito a quelle già presenti nella versione originaria del provvedimento approvata dal Governo (si veda “Dal 2015 senza IRAP i costi per dipendenti a tempo indeterminato” del 20 ottobre 2014) e a quelle poi introdotte dalla Camera (si veda “Dal 2015 interamente deducibili anche i costi per gli agricoli a tempo determinato” del 28 novembre 2014).

In particolare, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (, per i soggetti “solari”), viene prevista la concessione di un credito d’imposta a favore di chi non impiega lavoratori dipendenti. L’incentivo compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9 del DLgs. 446/97, vale a dire sia alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), sia ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati), sia ai produttori agricoli titolari di reddito agrario.

Il credito d’imposta spetta soltanto a condizione che i predetti soggetti non impieghino lavoratori dipendenti. Dal momento che il dato normativo non contiene ulteriori specificazioni, deve ritenersi che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, non debbano essere impiegati dipendenti a tempo indeterminato (anche part time), dipendenti a tempo determinato (anche part time). La fruizione del credito d’imposta non è invece preclusa nell’ipotesi di impiego di collaboratori a progetto o lavoratori occasionali, non trattandosi di dipendenti.

Il credito d’imposta è pari al dell’IRAP lorda determinata secondo le disposizioni del DLgs. 446/97. In pratica, la misura percentuale del credito concesso coincide all’incirca con quella della prevista diminuzione generalizzata delle aliquote, poi non attuata.
Si ipotizzi, infatti, che uno dei soggetti beneficiari (diverso da banche, assicurazioni e produttori agricoli), privo di dipendenti, consegua, nel 2015, un valore della produzione netta pari a 100.000 euro. Se fossero rimaste in vigore le aliquote ridotte introdotte dall’art. 2 comma 1 del DL 66/2014 (conv. L. 89/2014), l’ sarebbe stata di 3.500 euro. A seguito della conferma dell’aliquota ordinaria del 3,9%, invece, l’IRAP risulta pari a 3.900 euro, a fronte della spettanza di un credito d’imposta pari a euro, all’incirca pari alla minore IRAP (400 euro) che sarebbe risultata dovuta se fosse stata applicata l’aliquota del 3,5%.

In buona sostanza, sembra che, con il riconoscimento del credito d’imposta in esame, il legislatore abbia voluto “indennizzare” i soggetti passivi IRAP che non possono fruire né delle misure di favore introdotte dalla legge di stabilità 2015 (perché privi di dipendenti), né della riduzione delle aliquote IRAP inizialmente prevista e poi non attuata. In proposito, appare opportuno ricordare che, peraltro, soltanto i costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato diverranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP, mentre le spese dei dipendenti a tempo determinato saranno interamente deducibili soltanto riguardo ai lavoratori impiegati nel settore agricolo, al ricorrere di determinate condizioni.

In attesa degli opportuni chiarimenti, atteso che la norma richiama l’imposta “lorda”, la base di computo del credito d’imposta dovrebbe essere rappresentata dall’IRAP dovuta nel periodo d’imposta, assunta al lordo delle eventuali detrazioni istituite con leggi provinciali o regionali, nonché del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle eccedenze non utilizzate per incapienza del reddito. Si rammenta, infatti, che, con l’art. 19 comma 1 del DL 91/2014, è stata prevista, tra l’altro, la possibilità di trasformare le eccedenze ACE non utilizzate in crediti d’imposta, utilizzabili esclusivamente a riduzione dell’IRAP a debito. Tale facoltà opera dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Prevista esclusivamente la possibilità di compensazione in F24
Il credito d’imposta introdotto dal Ddl. di stabilità 2015 è utilizzabile soltanto in compensazione nel modello F24 con altri debiti fiscali e contributivi, secondo le consuete modalità previste dall’art. 17 del DLgs. 241/97. È ragionevole ritenere che, a tal fine, sarà istituito un apposito codice tributo.

La facoltà di compensazione decorre a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. Così, riprendendo l’esempio sopra formulato, il credito d’imposta di 390 euro sarebbe utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016, atteso che la presentazione della dichiarazione IRAP 2016, relativa al periodo d’imposta 2015, avverrà entro il 30 settembre 2016.

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