Direttamente applicabili le norme comunitarie sulle prestazioni di servizi TBE anche in assenza di mancato recepimento
Nonostante entro fine anno non possa essere completato l’iter di recepimento nell’ordinamento interno, dal 1° gennaio 2015 entrano in vigore anche in Italia le disposizioni dell’art. 58 della Direttiva 2006/112 che, in estrema sintesi, fissano nello Stato in cui il committente – non soggetto passivo IVA – è stabilito (ovvero ha il domicilio o la residenza), il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelle rese tramite mezzi elettronici (TBE) e che codificano l’assolvimento facoltativo dell’IVA mediante il .
Si è già commentato su Eutekne.info la bozza del provvedimento di recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva 2008/8 del 12 febbraio 2008 (che ha modificato la Direttiva 2006/112), predisposta dal Governo in previsione della riunione n. 43 del Consiglio dei Ministri che si è tenuta lo scorso 24 dicembre (si veda “Nuova disciplina IVA per e-commerce e telecomunicazioni ai blocchi di partenza” del 19 dicembre 2014).
Durante la seduta, l’esecutivo ha proceduto all’esame preliminare e all’approvazione dello schema di decreto legislativo. È necessario adesso acquisire i pareri delle commissioni permanenti competenti di Camera e Senato prima di procedere all’approvazione finale. I tempi sono troppo brevi perché si possa arrivare alla conclusione dell’iter legislativo prima della fine di questo anno; tuttavia, le norme della direttiva dovrebbero essere sufficientemente chiare, precise e dettagliate da consentirne la diretta applicazione, almeno per ciò che riguarda le regole generali.
A norma dell’art. 288 TFUE, le direttive comunitarie sono fonte obbligatoria di diritto dell’Unione europea, vincolanti per gli Stati membri cui sono indirizzate, che sono chiamati a recepirne i principi, pur con le forme e i mezzi propri dell’ordinamento interno. Le direttive sono, infatti, strumenti legislativi a “due tempi”, dunque non direttamente applicabili (come i regolamenti); dopo la loro emanazione è, di regola, necessaria l’implementazione nel sistema normativo nazionale, nei tempi stabiliti.
Per contro, la Corte di Giustizia Ue ha più volte avuto modo di esprimersi in favore della diretta applicabilità delle direttive comunitarie, in caso di mancato recepimento o di recepimento non corretto, al verificarsi di determinate condizioni (per tutte sentenza del 19 gennaio 1982, causa C-8/81, Becker): “in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti d’attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, ovvero in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato” (punto 25).
Come si ricorderà, è invocando gli stessi principi che l’Agenzia delle Entrate, nelle more, ancora una volta, del tempestivo recepimento delle disposizioni che hanno radicalmente mutato le norme generali IVA in tema di luogo di effettuazione dei servizi, ha emanato il 31 dicembre 2009 la circ. n. 58.
In quella sede, pur avendo presente l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, secondo cui una circolare amministrativa non costituisce misura adeguata di attuazione di una direttiva che crea diritti e obblighi per gli individui (sentenza del 17 maggio 2001, causa C-159/99, Commissione c. Italia), l’Agenzia delle Entrate ha fornito “istruzioni operative di massima” allo scopo, tra l’altro, di evitare fenomeni di doppia imposizione o di mancata imposizione che si sarebbero potuti verificare qualora, dal 1° gennaio 2010, in Italia si fosse continuato ad applicare i vecchi principi di identificazione del luogo di tassazione.
Per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e per i servizi resi tramite mezzi elettronici la situazione è parzialmente diversa e la strada può dirsi in buona parte tracciata:
- sia a livello comunitario, principalmente con il regolamento del Consiglio europeo n. 1042 del 7 ottobre 2013 (che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi), in cui sono contenute, tra l’altro, le definizioni esaustive di ciò che rientra in ciascuna delle categorie dei sopra richiamati servizi;
- sia a livello nazionale, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. 122854/2014 del 30 settembre 2014, che ha fissato, in maniera quasi completa, le modalità operative per l’identificazione ai fini IVA in Italia per l’applicazione del MOSS.
Alla luce di queste brevi considerazioni, le nuove regole di cui all’art. 58 direttiva 2006/112 si ritengono applicabili a partire dal nuovo anno. Al contempo, però, non si esclude che l’Agenzia delle Entrate possa nuovamente intervenire “in soccorso” dei contribuenti, fornendo delle “istruzioni operative di massima”, come già alla fine del 2009.
Nonostante entro fine anno non possa essere completato l’iter di recepimento nell’ordinamento interno, dal 1° gennaio 2015 entrano in vigore anche in Italia le disposizioni dell’art. 58 della Direttiva 2006/112 che, in estrema sintesi, fissano nello Stato in cui il committente – non soggetto passivo IVA – è stabilito (ovvero ha il domicilio o la residenza), il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelle rese tramite mezzi elettronici (TBE) e che codificano l’assolvimento facoltativo dell’IVA mediante il .
Si è già commentato su Eutekne.info la bozza del provvedimento di recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva 2008/8 del 12 febbraio 2008 (che ha modificato la Direttiva 2006/112), predisposta dal Governo in previsione della riunione n. 43 del Consiglio dei Ministri che si è tenuta lo scorso 24 dicembre (si veda “Nuova disciplina IVA per e-commerce e telecomunicazioni ai blocchi di partenza” del 19 dicembre 2014).
Durante la seduta, l’esecutivo ha proceduto all’esame preliminare e all’approvazione dello schema di decreto legislativo. È necessario adesso acquisire i pareri delle commissioni permanenti competenti di Camera e Senato prima di procedere all’approvazione finale. I tempi sono troppo brevi perché si possa arrivare alla conclusione dell’iter legislativo prima della fine di questo anno; tuttavia, le norme della direttiva dovrebbero essere sufficientemente chiare, precise e dettagliate da consentirne la diretta applicazione, almeno per ciò che riguarda le regole generali.
A norma dell’art. 288 TFUE, le direttive comunitarie sono fonte obbligatoria di diritto dell’Unione europea, vincolanti per gli Stati membri cui sono indirizzate, che sono chiamati a recepirne i principi, pur con le forme e i mezzi propri dell’ordinamento interno. Le direttive sono, infatti, strumenti legislativi a “due tempi”, dunque non direttamente applicabili (come i regolamenti); dopo la loro emanazione è, di regola, necessaria l’implementazione nel sistema normativo nazionale, nei tempi stabiliti.
Per contro, la Corte di Giustizia Ue ha più volte avuto modo di esprimersi in favore della diretta applicabilità delle direttive comunitarie, in caso di mancato recepimento o di recepimento non corretto, al verificarsi di determinate condizioni (per tutte sentenza del 19 gennaio 1982, causa C-8/81, Becker): “in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti d’attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, ovvero in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato” (punto 25).
Come si ricorderà, è invocando gli stessi principi che l’Agenzia delle Entrate, nelle more, ancora una volta, del tempestivo recepimento delle disposizioni che hanno radicalmente mutato le norme generali IVA in tema di luogo di effettuazione dei servizi, ha emanato il 31 dicembre 2009 la circ. n. 58.
In quella sede, pur avendo presente l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, secondo cui una circolare amministrativa non costituisce misura adeguata di attuazione di una direttiva che crea diritti e obblighi per gli individui (sentenza del 17 maggio 2001, causa C-159/99, Commissione c. Italia), l’Agenzia delle Entrate ha fornito “istruzioni operative di massima” allo scopo, tra l’altro, di evitare fenomeni di doppia imposizione o di mancata imposizione che si sarebbero potuti verificare qualora, dal 1° gennaio 2010, in Italia si fosse continuato ad applicare i vecchi principi di identificazione del luogo di tassazione.
Per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e per i servizi resi tramite mezzi elettronici la situazione è parzialmente diversa e la strada può dirsi in buona parte tracciata:
- sia a livello comunitario, principalmente con il regolamento del Consiglio europeo n. 1042 del 7 ottobre 2013 (che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi), in cui sono contenute, tra l’altro, le definizioni esaustive di ciò che rientra in ciascuna delle categorie dei sopra richiamati servizi;
- sia a livello nazionale, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. 122854/2014 del 30 settembre 2014, che ha fissato, in maniera quasi completa, le modalità operative per l’identificazione ai fini IVA in Italia per l’applicazione del MOSS.
Alla luce di queste brevi considerazioni, le nuove regole di cui all’art. 58 direttiva 2006/112 si ritengono applicabili a partire dal nuovo anno. Al contempo, però, non si esclude che l’Agenzia delle Entrate possa nuovamente intervenire “in soccorso” dei contribuenti, fornendo delle “istruzioni operative di massima”, come già alla fine del 2009.