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Lettere d'intento: per le semplificazioni IVA vecchie regole in attesa dei provvedimenti attuativi

Il DLgs. 21 novembre 2014 n. 175 (c.d. “decreto semplificazioni”), in vigore dal 13 dicembre 2014, ha apportato numerose novità in materia di che, tuttavia, rischiano di rimanere in “stand-by” fino all’emanazione dei previsti provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne le lettere di intento, l’art. 20 del DLgs. 175/2014 ha modificato le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei in esse contenute e gli adempimenti a cui sono tenuti gli “esportatori abituali” e i loro fornitori, al fine di effettuare cessioni in regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.
La nuova procedura prevede che siano gli “esportatori abituali” a trasmettere all’Agenzia le lettere di intento e che i fornitori non debbano più comunicare i dati in esse contenuti. Gli oneri dei fornitori si “esaurirebbero”:
- nel riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle lettere di intento, da parte dei propri clienti;
- nel riepilogo, in sede di dichiarazione annuale IVA, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Con riferimento alla nuova disciplina, le disposizioni attuative dovranno circostanziare le modalità attraverso le quali gli “esportatori abituali” comunicheranno all’Agenzia le lettere di intento. Presumibilmente, l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti un servizio on line, mediante il quale:
- gli “esportatori abituali” possano trasmettere i dati contenuti nelle lettere di intento;
- i fornitori possano riscontrare l’effettivo status di “esportatore abituale” dei propri clienti.
Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 175/2014, le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 dovrebbero seguire la nuova disciplina, ma, ove il provvedimento dell’Agenzia tardasse ad arrivare, ci si interroga sulla procedura da seguire per tali operazioni.

Stando al tenore letterale della disposizione, i fornitori degli esportatori abituali, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, non dovrebbero più essere obbligati alla comunicazione dei dati delle lettere di intento all’Amministrazione. Tuttavia, considerate le finalità antievasive delle norme che regolano le operazioni in regime di non imponibilità IVA nei confronti degli “esportatori abituali”, la soluzione più prudente dovrebbe essere quella di predisporre e trasmettere le lettere di intento secondo le attuali modalità, anche per le operazioni da effettuare dal 1° gennaio 2015.

Tanto detto, le nuove disposizioni, contenute nell’art. 20 del DLgs. 175/2014, prevedono espressamente un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 13 marzo 2015 (90 giorni dall’entrata in vigore del DLgs. 175/2014). Per cui, dovrebbe valere l’art. 3 comma 2 della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), in virtù del quale “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

È ragionevole ritenere che, se il provvedimento attuativo interverrà dopo il 1° gennaio 2015, gli “esportatori abituali” dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche le lettere di intento relative al primo periodo dell’anno.
Dovrà, peraltro, essere chiarita la periodicità con cui gli “esportatori” effettueranno la comunicazione: il termine per l’invio si presume immediatamente successivo all’emissione della lettera di intento, considerato che il fornitore, per operare in regime di non imponibilità IVA, deve essere a conoscenza dell’avvenuta comunicazione della lettera di intento all’Agenzia.

Restano in attesa di provvedimenti attuativi anche le semplificazioni relative ai modelli INTRASTAT per le prestazioni di servizi rese e ricevute. Anche in questa circostanza, le novità restano “ferme”, giacché l’art. 23 del DLgs. 175/2014 espressamente prevede che il nuovo contenuto dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater sia definito dal direttore dell’Agenzia delle Dogane, con un provvedimento da emanare entro il 13 marzo 2015.

Anche per l’iscrizione nell’archivio VIES secondo le nuove modalità (e, dunque, senza aspettare il decorso di 30 giorni per essere abilitati ad effettuare operazioni intracomunitarie), a norma dell’art. 22 del DLgs. 175/2014, dovrà attendersi uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ne definisca le regole operative.

Da ultimo, la questione riguarda anche i rimborsi IVA annuali e infrannuali, relativamente ai quali l’art. 13 del DLgs. 175/2014 ha modificato le modalità di esecuzione. In questo caso, per l’emanazione del provvedimento attuativo, i margini temporali sono relativamente più ampi, considerato che il primo rimborso per il quale potrebbe applicarsi la nuova disciplina è previsto per il 2 marzo 2015 (nell’ambito della dichiarazione IVA annuale).

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