Per effetto dell’art. 43 del DPR 600/73, l’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La stessa disposizione è prevista nell’art. 57 del DPR 633/72, con riferimento all’IVA.
Pertanto, entro il 31 dicembre 2014 devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta (UNICO e IVA 2010).
Nell’ipotesi di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In tal caso, entro il 31 dicembre 2014 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d’imposta (UNICO e IVA 2009).
Gli stessi termini valgono per l’, in quanto il DLgs. 446/97 rinvia, in punto accertamento, al DPR 600/73.
In tema di IRES/IRPEF e IVA, se ci sono violazioni penali i termini sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito è stato commesso.
Allora, entro il 31 dicembre 2014 devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta (UNICO e IVA 2006), sempre che l’Erario abbia motivato la ragione per cui ritiene applicabile il raddoppio, ma su questo dedicheremo un intervento specifico.
È ormai pacifico l’assunto secondo cui, in tutte le notificazioni, il perfezionamento della medesime coincide, per il notificante (Agenzia delle Entrate), con il momento di consegna dell’atto all’agente notificatore (ad esempio messo comunale) o con la spedizione.
Il termine per il ricorso, invece, decorre da quando il contribuente ha ricevuto l’atto.
Di conseguenza, il termine di decadenza deve ritenersi rispettato ove, sebbene l’accertamento sia stato ricevuto dal contribuente in data 2 gennaio 2015, il provvedimento è stato consegnato all’agente notificatore al più tardi il 31 dicembre 2014 (da ultimo, Cass. 10 gennaio 2014 n. 351).
Per approfondimenti su tutte le problematiche che possono emergere in merito ai termini decadenziali si rinvia alla Scheda Eutekne di dicembre.
La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire, in merito alla fiscalità locale, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1 comma 161 della L. 296/2006).
Per le cartelle di pagamento, invece, valgono i termini indicati dall’art. 25 del DPR 602/73, ma avremo modo di approfondire in un articolo dedicato al tema.
Dichiarazione presentata
Anno d’imposta Anno di presentazione
della dichiarazione Termine accertamento
ordinario Termine
raddoppiato per reati tributari
2005 2006 31.12.2010 31.12.2014
2006 2007 31.12.2011 31.12.2015
2007 2008 31.12.2012 31.12.2016
2008 2009 31.12.2013 31.12.2017
2009 2010 31.12.2014 31.12.2018
2010 2011 31.12.2015 31.12.2019
2011 2012 31.12.2016 31.12.2020
2012 2013 31.12.2017 31.12.2021
2013 2014 31.12.2018 31.12.2022
2014 2015 31.12.2019 31.12.2023
2015 2016 31.12.2020 31.12.2024
Dichiarazione omessa o nulla
Anno d’imposta Anno in cui
la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata Termine
accertamento
ordinario Termine
raddoppiato per reati tributari
2000 2001 31.12.2006 31.12.2011
2001 2002 31.12.2007 31.12.2012
2002 2003 31.12.2008 31.12.2013
2003 2004 31.12.2009 31.12.2014
2004 2005 31.12.2010 31.12.2015
2005 2006 31.12.2011 31.12.2016
2006 2007 31.12.2012 31.12.2017
2007 2008 31.12.2013 31.12.2018
2008 2009 31.12.2014 31.12.2019
2009 2010 31.12.2015 31.12.2020
2010 2011 31.12.2016 31.12.2021
2011 2012 31.12.2017 31.12.2022
2012 2013 31.12.2018 31.12.2023
2013 2014 31.12.2019 31.12.2024
2014 2015 31.12.2020 31.12.2025
2015 2016 31.12.2021 31.12.2026
MeasureMeasure
La stessa disposizione è prevista nell’art. 57 del DPR 633/72, con riferimento all’IVA.
Pertanto, entro il 31 dicembre 2014 devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta (UNICO e IVA 2010).
Nell’ipotesi di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In tal caso, entro il 31 dicembre 2014 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d’imposta (UNICO e IVA 2009).
Gli stessi termini valgono per l’, in quanto il DLgs. 446/97 rinvia, in punto accertamento, al DPR 600/73.
In tema di IRES/IRPEF e IVA, se ci sono violazioni penali i termini sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito è stato commesso.
Allora, entro il 31 dicembre 2014 devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta (UNICO e IVA 2006), sempre che l’Erario abbia motivato la ragione per cui ritiene applicabile il raddoppio, ma su questo dedicheremo un intervento specifico.
È ormai pacifico l’assunto secondo cui, in tutte le notificazioni, il perfezionamento della medesime coincide, per il notificante (Agenzia delle Entrate), con il momento di consegna dell’atto all’agente notificatore (ad esempio messo comunale) o con la spedizione.
Il termine per il ricorso, invece, decorre da quando il contribuente ha ricevuto l’atto.
Di conseguenza, il termine di decadenza deve ritenersi rispettato ove, sebbene l’accertamento sia stato ricevuto dal contribuente in data 2 gennaio 2015, il provvedimento è stato consegnato all’agente notificatore al più tardi il 31 dicembre 2014 (da ultimo, Cass. 10 gennaio 2014 n. 351).
Per approfondimenti su tutte le problematiche che possono emergere in merito ai termini decadenziali si rinvia alla Scheda Eutekne di dicembre.
La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire, in merito alla fiscalità locale, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1 comma 161 della L. 296/2006).
Per le cartelle di pagamento, invece, valgono i termini indicati dall’art. 25 del DPR 602/73, ma avremo modo di approfondire in un articolo dedicato al tema.
Dichiarazione presentata
Anno d’imposta Anno di presentazione
della dichiarazione Termine accertamento
ordinario Termine
raddoppiato per reati tributari
2005 2006 31.12.2010 31.12.2014
2006 2007 31.12.2011 31.12.2015
2007 2008 31.12.2012 31.12.2016
2008 2009 31.12.2013 31.12.2017
2009 2010 31.12.2014 31.12.2018
2010 2011 31.12.2015 31.12.2019
2011 2012 31.12.2016 31.12.2020
2012 2013 31.12.2017 31.12.2021
2013 2014 31.12.2018 31.12.2022
2014 2015 31.12.2019 31.12.2023
2015 2016 31.12.2020 31.12.2024
Dichiarazione omessa o nulla
Anno d’imposta Anno in cui
la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata Termine
accertamento
ordinario Termine
raddoppiato per reati tributari
2000 2001 31.12.2006 31.12.2011
2001 2002 31.12.2007 31.12.2012
2002 2003 31.12.2008 31.12.2013
2003 2004 31.12.2009 31.12.2014
2004 2005 31.12.2010 31.12.2015
2005 2006 31.12.2011 31.12.2016
2006 2007 31.12.2012 31.12.2017
2007 2008 31.12.2013 31.12.2018
2008 2009 31.12.2014 31.12.2019
2009 2010 31.12.2015 31.12.2020
2010 2011 31.12.2016 31.12.2021
2011 2012 31.12.2017 31.12.2022
2012 2013 31.12.2018 31.12.2023
2013 2014 31.12.2019 31.12.2024
2014 2015 31.12.2020 31.12.2025
2015 2016 31.12.2021 31.12.2026
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