Esonero contributivo per nuovi assunti a tempo indeterminato, primi dubbi sciolti
Dall’INPS gli attesi chiarimenti sull’agevolazione introdotta dalla L. 190/2014
Con la circolare n. 17/2015, l’INPS fornisce i primi attesi chiarimenti sull’esonero contributivo triennale introdotto dall’art. 1, commi 118 e ss. della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato nel corso del 2015, preoccupandosi, innanzitutto, di sciogliere i principali dubbi applicativi sollevati dagli operatori. Per le istruzioni operative necessarie per la concreta fruizione dello sgravio, bisognerà, invece, ancora attendere.
Si ricorda che l’agevolazione è finalizzata a promuovere forme di occupazione stabile attraverso la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo di 8.060 euro annui, con esclusione dei premi INAIL. Risultano interessati tutti i datori di lavoro privati, operanti in ogni settore economico del Paese, siano essi imprenditori o non imprenditori, quali associazioni e studi professionali.
Sul piano oggettivo, vengono ricompresi nell’ambito applicativo in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part time o di lavoro ripartito. Agevolate anche le assunzioni a tempo indeterminato – intervenute nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015 – riguardanti i dirigenti o effettuate a scopo di somministrazione dalle Agenzie per il lavoro ovvero nell’ambito delle cooperative di lavoro L. 142/2001. Sono, invece, esclusi – oltre che, per espressa disposizione di legge, i contratti di apprendistato e di lavoro domestico – i contratti di lavoro intermittente, trattandosi, in ogni caso, di una forma di occupazione non basata sulla stabilità della prestazione.
Passando ad una delle questioni più problematiche, le condizioni cui l’esonero viene subordinato vengono fatte scaturire dall’INPS non solo dalla L. 190/2014, bensì anche dalla natura tipica di incentivo all’occupazione riconosciuta al medesimo.
È vero che, trattandosi di un intervento generalizzato, non idoneo a determinare vantaggi a favore di alcune imprese o settori o aree geografiche, risulta esclusa l’applicazione della disciplina comunitaria limitativa degli aiuti di Stato. Per fruire dello sgravio, sono, però, richiesti sia il possesso dei requisiti per il rilascio del (regolarità contributiva, osservanza delle norme a tutela della condizioni di lavoro) e il rispetto dei contratti collettivi, sia il rispetto dei principi generali stabiliti dall’art. 4, comma 12 della L. 92/2012, da cui deriva l’esclusione dell’incentivo nei casi in cui:
- l’assunzione violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
- siano in atto sospensioni connesse a crisi o riorganizzazioni aziendali, fatte salve le assunzioni riguardanti professionalità diverse o effettuate in una diversa unità produttiva;
- si tratti di lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari coincidenti o risulti in rapporto di collegamento o controllo con il datore di lavoro che procede all’assunzione.
In deroga alla L. 92/2012, l’Istituto ammette comunque la possibilità di fruire dello sgravio contributivo a prescindere dalla circostanza che le assunzioni siano effettuate in attuazione di un obbligo di legge o di contratto. Ne discende l’agevolabilità delle assunzioni a tempo indeterminato poste in essere nell’ambito di una cessione d’azienda od offerte ad un lavoratore impiegato a tempo determinato per più di 6 mesi, titolare di un diritto di precedenza art. 5, comma 4-quater del DLgs. 368/2001. Nella stessa ottica, vengono equiparate alle “nuove assunzioni” le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine.
Quanto ai vincoli posti dalla legge di stabilità 2015, si richiede che il lavoratore risulti:
- essere stato occupato presso qualsiasi datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, con un qualsiasi contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche se di apprendistato, stipulato a scopo di somministrazione o nel settore domestico), fatto salvo il caso di precedente contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
- essere stato in forza a tempo indeterminato presso la stessa azienda o presso società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, nel periodo ottobre-dicembre 2014;
- avere avuto un precedente rapporto agevolato L. 190/2014, instaurato nel corso del 2015 – aggiunge l’INPS – con lo stesso datore di lavoro che assume. Quindi, mentre la lettera della legge induceva a pensare che ogni lavoratore potesse essere “portatore” del beneficio una sola volta, anche se assunto da un datore diverso da quello che ne aveva già goduto, l’Istituto sembra ora escludere la duplicazione dello sgravio solo in caso di precedente rapporto riferito alla medesima azienda.
Per facilitare l’applicazione dell’incentivo, il limite massimo di 8.060 euro viene rideterminato in relazione al periodo di paga mensile, risultando pari a 671,66 euro. Per i rapporti part time, detta soglia deve essere adeguata in diminuzione sulla base del rapporto tra l’orario ridotto adottato e quello ordinario. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare per i contratto di lavoro ripartito.
La circolare si sofferma, poi, sulla compatibilità/cumulabilità dell’esonero contributivo con altre misure incentivanti, esclusa con riguardo alle altre forme di esonero o riduzione delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, ma ammessa con riguardo ai benefici aventi natura economica, quali, ad esempio, quelli per assumere disabili o beneficiari dell’, quelli inerenti alla “Garanzia giovani” ovvero il contributo previsto dall’art. 8, comma 4 della L. 223/1991 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in mobilità.
Vengono, altresì, esaminate le peculiari norme dedicate, su condizioni e modalità di finanziamento, al settore agricolo.
Infine, si ricorda che, dal 2015, sono stati soppressi i benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9 della L. 407/1990 per l’assunzione di disoccupati o cassintegrati di lunga durata, i quali continuano a operare esclusivamente per le assunzioni e trasformazioni a tempo interminato intervenute entro il 31 dicembre 2014.
Dall’INPS gli attesi chiarimenti sull’agevolazione introdotta dalla L. 190/2014
Con la circolare n. 17/2015, l’INPS fornisce i primi attesi chiarimenti sull’esonero contributivo triennale introdotto dall’art. 1, commi 118 e ss. della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato nel corso del 2015, preoccupandosi, innanzitutto, di sciogliere i principali dubbi applicativi sollevati dagli operatori. Per le istruzioni operative necessarie per la concreta fruizione dello sgravio, bisognerà, invece, ancora attendere.
Si ricorda che l’agevolazione è finalizzata a promuovere forme di occupazione stabile attraverso la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo di 8.060 euro annui, con esclusione dei premi INAIL. Risultano interessati tutti i datori di lavoro privati, operanti in ogni settore economico del Paese, siano essi imprenditori o non imprenditori, quali associazioni e studi professionali.
Sul piano oggettivo, vengono ricompresi nell’ambito applicativo in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part time o di lavoro ripartito. Agevolate anche le assunzioni a tempo indeterminato – intervenute nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015 – riguardanti i dirigenti o effettuate a scopo di somministrazione dalle Agenzie per il lavoro ovvero nell’ambito delle cooperative di lavoro L. 142/2001. Sono, invece, esclusi – oltre che, per espressa disposizione di legge, i contratti di apprendistato e di lavoro domestico – i contratti di lavoro intermittente, trattandosi, in ogni caso, di una forma di occupazione non basata sulla stabilità della prestazione.
Passando ad una delle questioni più problematiche, le condizioni cui l’esonero viene subordinato vengono fatte scaturire dall’INPS non solo dalla L. 190/2014, bensì anche dalla natura tipica di incentivo all’occupazione riconosciuta al medesimo.
È vero che, trattandosi di un intervento generalizzato, non idoneo a determinare vantaggi a favore di alcune imprese o settori o aree geografiche, risulta esclusa l’applicazione della disciplina comunitaria limitativa degli aiuti di Stato. Per fruire dello sgravio, sono, però, richiesti sia il possesso dei requisiti per il rilascio del (regolarità contributiva, osservanza delle norme a tutela della condizioni di lavoro) e il rispetto dei contratti collettivi, sia il rispetto dei principi generali stabiliti dall’art. 4, comma 12 della L. 92/2012, da cui deriva l’esclusione dell’incentivo nei casi in cui:
- l’assunzione violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
- siano in atto sospensioni connesse a crisi o riorganizzazioni aziendali, fatte salve le assunzioni riguardanti professionalità diverse o effettuate in una diversa unità produttiva;
- si tratti di lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari coincidenti o risulti in rapporto di collegamento o controllo con il datore di lavoro che procede all’assunzione.
In deroga alla L. 92/2012, l’Istituto ammette comunque la possibilità di fruire dello sgravio contributivo a prescindere dalla circostanza che le assunzioni siano effettuate in attuazione di un obbligo di legge o di contratto. Ne discende l’agevolabilità delle assunzioni a tempo indeterminato poste in essere nell’ambito di una cessione d’azienda od offerte ad un lavoratore impiegato a tempo determinato per più di 6 mesi, titolare di un diritto di precedenza art. 5, comma 4-quater del DLgs. 368/2001. Nella stessa ottica, vengono equiparate alle “nuove assunzioni” le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine.
Quanto ai vincoli posti dalla legge di stabilità 2015, si richiede che il lavoratore risulti:
- essere stato occupato presso qualsiasi datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, con un qualsiasi contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche se di apprendistato, stipulato a scopo di somministrazione o nel settore domestico), fatto salvo il caso di precedente contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
- essere stato in forza a tempo indeterminato presso la stessa azienda o presso società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, nel periodo ottobre-dicembre 2014;
- avere avuto un precedente rapporto agevolato L. 190/2014, instaurato nel corso del 2015 – aggiunge l’INPS – con lo stesso datore di lavoro che assume. Quindi, mentre la lettera della legge induceva a pensare che ogni lavoratore potesse essere “portatore” del beneficio una sola volta, anche se assunto da un datore diverso da quello che ne aveva già goduto, l’Istituto sembra ora escludere la duplicazione dello sgravio solo in caso di precedente rapporto riferito alla medesima azienda.
Per facilitare l’applicazione dell’incentivo, il limite massimo di 8.060 euro viene rideterminato in relazione al periodo di paga mensile, risultando pari a 671,66 euro. Per i rapporti part time, detta soglia deve essere adeguata in diminuzione sulla base del rapporto tra l’orario ridotto adottato e quello ordinario. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare per i contratto di lavoro ripartito.
La circolare si sofferma, poi, sulla compatibilità/cumulabilità dell’esonero contributivo con altre misure incentivanti, esclusa con riguardo alle altre forme di esonero o riduzione delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, ma ammessa con riguardo ai benefici aventi natura economica, quali, ad esempio, quelli per assumere disabili o beneficiari dell’, quelli inerenti alla “Garanzia giovani” ovvero il contributo previsto dall’art. 8, comma 4 della L. 223/1991 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in mobilità.
Vengono, altresì, esaminate le peculiari norme dedicate, su condizioni e modalità di finanziamento, al settore agricolo.
Infine, si ricorda che, dal 2015, sono stati soppressi i benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9 della L. 407/1990 per l’assunzione di disoccupati o cassintegrati di lunga durata, i quali continuano a operare esclusivamente per le assunzioni e trasformazioni a tempo interminato intervenute entro il 31 dicembre 2014.