Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Split payment ad efficacia limitata

Per le operazioni soggette a reverse charge, il fornitore della P.A. non deve applicare il nuovo meccanismo

La legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17- del DPR 633/72, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici (il cui elenco replica quello di cui all’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 in materia di esigibilità differita dell’imposta).
La norma si applica anche alle operazioni per le quali gli enti pubblici acquirenti di beni e servizi abbiano lo status di soggetto passivo IVA, come specificato nel comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze datato 9 gennaio 2015.

In applicazione dell’art. 4 comma 5 del DPR 633/72, difatti, lo Stato, gli enti locali e gli altri enti di diritto pubblico hanno natura di soggetti passivi ai fini IVA con riferimento alle sole operazioni rese e/o ricevute “nell’ambito di attività di pubblica autorità”.
Se è vero che la nuova disciplina dispone obblighi (e sanzioni) esclusivamente in capo agli enti pubblici acquirenti (tenuti ad assolvere l’imposta), le incertezze applicative non risparmiano i fornitori, che effettuano operazioni verso il settore pubblico, in quanto tenuti all’emissionedella fattura.

Tra i principali dubbi sorti a seguito dell’entrata in vigore dello split payment, vi è l’integrazione del nuovo regime con il meccanismo del reverse charge.
Per espressa previsione normativa, l’art. 17- del DPR 633/72 si applica alle sole operazioni per le quali gli enti pubblici “ sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA”. Di conseguenza, sono escluse dallo split payment le operazioni per le quali l’ente pubblico cessionario o committente è tenuto ad assolvere l’imposta mediante reverse charge.

La scelta del legislatore deriva da due ordini di motivazioni:
- la prima di natura sistematica, dovuta al fatto che tanto il meccanismo dello split payment quanto quello del reverse charge costituiscono misure volte a prevenire le frodi connesse all’assolvimento dell’IVA;
- la seconda di carattere operativo, dovuta al fatto che il sistema del reverse charge già pone l’obbligo di versamento dell’imposta in capo all’acquirente.

L’esclusione da split payment opera tanto nel caso di reverse charge “esterno” quanto nel caso di reverse charge “interno”.
Nel primo caso, l’obbligo di inversione contabile riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi nazionali.
Nel secondo caso, l’obbligo di inversione contabile interessa specifiche operazioni, in ragione della tipologia del bene ceduto o del servizio reso, quali, ad esempio, le cessioni di oro da investimento, le cessioni di rottami e cascami o anche le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici a cui la legge di stabilità 2015 ha esteso l’applicazione del meccanismo del reverse charge interno (si veda “Ampliato il reverse charge nel settore edile” del 9 gennaio 2015).

Può essere utile formulare alcuni esempi. L’impresa che effettua un servizio di pulizia presso la sede di un Comune, dovrà considerare l’operazione soggetta a reverse charge “interno”, se il Comune opera in ambito commerciale.
Diversamente, se il committente è il Comune nelle sue vesti istituzionali viene meno l’obbligo di applicare il reverse charge (mancando la soggettività passiva IVA del committente), ma l’IVA è assolta con la modalità dello split payment.

La stessa logica regola le operazioni soggette a reverse charge “esterno”. Si pensi alla società estera che rende una consulenza ad un Comune italiano che opera in qualità di soggetto passivo IVA: l’operazione è rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 7- del DPR 633/72 e l’IVA dovuta è assolta con il meccanismo del reverse charge e non dello split payment.

Qualora, invece, la società estera renda il servizio di consulenza ad un Comune italiano che opera in veste istituzionale, ed è dunque privo di soggettività passiva, l’operazione è territorialmente rilevante nel paese del prestatore e l’IVA è assolta secondo le regole di detto Stato.

L’esclusione dalle regole previste per lo split payment opera a fortiori nel caso in cui i servizi di consulenza siano resi non già da una società estera ma da un professionista estero ad un ente pubblico nazionale.
Difatti, a norma del secondo comma dell’art. 17- del DPR 633/72, è prevista l’esclusione dal regime per i compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte (i professionisti esteri, per i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia, sono soggetti ad applicazione della ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 25 comma 2 del DPR 600/73).

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...