In pensione le «vecchie» lettere di intento
Da oggi sanzionabili le operazioni nei confronti degli esportatori abituali senza ricevuta dell’Agenzia delle Entrate
A decorrere da oggi, 12 febbraio 2015, le operazioni in regime di non imponibilità IVA nei confronti degli esportatori abituali possono essere effettuate esclusivamente applicando la disciplina di cui all’art. 20 del decreto “semplificazioni” (DLgs. 175/2014).
È terminato ieri, infatti, il regime transitorio previsto dal paragrafo 5 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2014 n. 159674 che consentiva:
- agli esportatori abituali, di inviare le dichiarazioni di intento secondo le modalità previgenti all’entrata in vigore del decreto “semplificazioni” (e, in particolare, sulla base del modello di cui al DM 6 dicembre 1986, senza obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate);
- ai fornitori, di non dover verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate.
- agli esportatori abituali, di inviare le dichiarazioni di intento secondo le modalità previgenti all’entrata in vigore del decreto “semplificazioni” (e, in particolare, sulla base del modello di cui al DM 6 dicembre 1986, senza obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate);
- ai fornitori, di non dover verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, i fornitori, nel regime transitorio, risultavano esonerati anche dall’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute secondo le modalità previgenti (si veda il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum del 22 gennaio 2015).
Il descritto regime transitorio riguarda le sole dichiarazioni di intento che esplicano effetti per operazioni effettuate entro l’11 febbraio 2015, individuate sulla base dei canoni di cui all’art. 6 del DPR 633/72, vale a dire, in linea generale:
- le cessioni di beni mobili consegnati o spediti entro tale data;
- le operazioni (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) i cui corrispettivi sono stati pagati, anche in acconto, entro tale data; ovvero per le quali sia stata emessa fattura entro tale data.
- le cessioni di beni mobili consegnati o spediti entro tale data;
- le operazioni (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) i cui corrispettivi sono stati pagati, anche in acconto, entro tale data; ovvero per le quali sia stata emessa fattura entro tale data.
Secondo quanto disposto dal provvedimento del 12 dicembre 2014, infatti, per le operazioni effettuate a partire dal 12 febbraio 2015, vige l’obbligo di trasmettere le dichiarazioni in base alla nuova disciplina.
Come noto, il decreto semplificazioni, riscrivendo l’art. 1 comma 1 del DL 746/83, ha modificato le regole in materia di trasmissione delle dichiarazioni di intento per l’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità IVA art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72.
Come noto, il decreto semplificazioni, riscrivendo l’art. 1 comma 1 del DL 746/83, ha modificato le regole in materia di trasmissione delle dichiarazioni di intento per l’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità IVA art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72.
Le nuove regole, pienamente applicabili a decorrere da oggi, prevedono l’obbligo per gli esportatori abituali di emettere dichiarazioni di intento sulla base del nuovo modello (approvato con il già citato provvedimento n. 159674/2014), da trasmettere sia al fornitore che all’Amministrazione finanziaria.
Al riguardo, si segnala che nella giornata di ieri, con il provvedimento n. 19388dell’11 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha apportato leggere modifiche al nuovo modello di dichiarazione di intento, alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche.
Al riguardo, si segnala che nella giornata di ieri, con il provvedimento n. 19388dell’11 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha apportato leggere modifiche al nuovo modello di dichiarazione di intento, alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche.
Esportatori abituali obbligati all’invio con il nuovo modello
La trasmissione all’Agenzia delle Entrate avviene telematicamente, mediante uno specifico software reso disponibile dall’Agenzia sul proprio sito internet, direttamente (per i soggetti abilitati a Fisconline o Entratel) ovvero avvalendosi di intermediari abilitati. A fronte dell’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, l’Agenzia rilascia una ricevuta, che l’esportatore abituale consegna al proprio fornitore.
Per quanto riguarda, invece, i fornitori degli esportatori abituali, a decorrere da oggi, è necessario aver verificato telematicamente la ricezione della dichiarazione di intento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per poter effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72.
Il riscontro avviene direttamentesul sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso “Servizi online - Servizi fiscali - Servizi senza registrazione - Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”.
A breve, dovrebbe essere prevista la possibilità, per i fornitori, di effettuare la verifica anche accedendo al proprio cassetto fiscale.
Il riscontro avviene direttamentesul sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso “Servizi online - Servizi fiscali - Servizi senza registrazione - Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”.
A breve, dovrebbe essere prevista la possibilità, per i fornitori, di effettuare la verifica anche accedendo al proprio cassetto fiscale.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla suddetta verifica telematica.
Infatti, l’effettuazione di forniture in regime di non imponibilità IVA nei confronti dell’esportatore abituale, senza aver prima ricevuto la dichiarazione di intento ed averne riscontrato telematicamente l’avvenuta trasmissione all’Agenzia, è punita con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 7 commi 3 e 4- del DLgs. 471/97.
Da ciò ne consegue che le dichiarazioni di intento con validità annuale, già trasmesse secondo le modalità previgenti, debbano essere trasmesse nuovamente (mediante il nuovo modello), se esplicano effetti anche per operazioni effettuate a partire da oggi, 12 febbraio 2015.
Infatti, l’effettuazione di forniture in regime di non imponibilità IVA nei confronti dell’esportatore abituale, senza aver prima ricevuto la dichiarazione di intento ed averne riscontrato telematicamente l’avvenuta trasmissione all’Agenzia, è punita con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 7 commi 3 e 4- del DLgs. 471/97.
Da ciò ne consegue che le dichiarazioni di intento con validità annuale, già trasmesse secondo le modalità previgenti, debbano essere trasmesse nuovamente (mediante il nuovo modello), se esplicano effetti anche per operazioni effettuate a partire da oggi, 12 febbraio 2015.
Diversamente, il fornitore non sarebbe in possesso della ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate e non potrebbe effettuate operazioni senza applicazione dell’IVA nei confronti dell’esportatore abituale.