Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

In pensione le «vecchie» lettere di intento

In pensione le «vecchie» lettere di intento

Da oggi sanzionabili le operazioni nei confronti degli esportatori abituali senza ricevuta dell’Agenzia delle Entrate
immagine
A decorrere da oggi, 12 febbraio 2015, le operazioni in regime di non imponibilità IVA nei confronti degli esportatori abituali possono essere effettuate esclusivamente applicando la disciplina di cui all’art. 20 del decreto “semplificazioni” (DLgs. 175/2014).
È terminato ieri, infatti, il regime transitorio previsto dal paragrafo 5 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2014 n. 159674 che consentiva:
- agli esportatori abituali, di inviare le dichiarazioni di intento secondo le modalità previgenti all’entrata in vigore del decreto “semplificazioni” (e, in particolare, sulla base del modello di cui al DM 6 dicembre 1986, senza obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate);
- ai fornitori, di non dover verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, i fornitori, nel regime transitorio, risultavano esonerati anche dall’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute secondo le modalità previgenti (si veda il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum del 22 gennaio 2015).
Il descritto regime transitorio riguarda le sole dichiarazioni di intento che esplicano effetti per operazioni effettuate entro l’11 febbraio 2015, individuate sulla base dei canoni di cui all’art. 6 del DPR 633/72, vale a dire, in linea generale:
- le cessioni di beni mobili consegnati o spediti entro tale data;
- le operazioni  (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) i cui corrispettivi sono stati pagati, anche in acconto, entro tale data; ovvero per le quali sia stata emessa fattura entro tale data.
Secondo quanto disposto dal provvedimento del 12 dicembre 2014, infatti, per le operazioni effettuate a partire dal 12 febbraio 2015, vige l’obbligo di trasmettere le dichiarazioni in base alla nuova disciplina.
Come noto, il decreto semplificazioni, riscrivendo l’art. 1 comma 1 del DL 746/83, ha modificato le regole in materia di trasmissione delle dichiarazioni di intento per l’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità IVA art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72.
Le nuove regole, pienamente applicabili a decorrere da oggi, prevedono l’obbligo per gli esportatori abituali di emettere dichiarazioni di intento sulla base del nuovo modello (approvato con il già citato provvedimento n. 159674/2014), da trasmettere sia al fornitore che all’Amministrazione finanziaria.
Al riguardo, si segnala che nella giornata di ieri, con il provvedimento n. 19388dell’11 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha apportato leggere modifiche al nuovo modello di dichiarazione di intento, alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche.
Esportatori abituali obbligati all’invio con il nuovo modello
La trasmissione all’Agenzia delle Entrate avviene telematicamente, mediante uno specifico software reso disponibile dall’Agenzia sul proprio sito internet, direttamente (per i soggetti abilitati a Fisconline o Entratel) ovvero avvalendosi di intermediari abilitati. A fronte dell’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, l’Agenzia rilascia una ricevuta, che l’esportatore abituale consegna al proprio fornitore.
Per quanto riguarda, invece, i fornitori degli esportatori abituali, a decorrere da oggi, è necessario aver verificato telematicamente la ricezione della dichiarazione di intento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per poter effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72.
Il riscontro avviene direttamentesul sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso “Servizi online - Servizi fiscali - Servizi senza registrazione - Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”.
A breve, dovrebbe essere prevista la possibilità, per i fornitori, di effettuare la verifica anche accedendo al proprio cassetto fiscale.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla suddetta verifica telematica.
Infatti, l’effettuazione di forniture in regime di non imponibilità IVA nei confronti dell’esportatore abituale, senza aver prima ricevuto la dichiarazione di intento ed averne riscontrato telematicamente l’avvenuta trasmissione all’Agenzia, è punita con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 7 commi 3 e 4- del DLgs. 471/97.
Da ciò ne consegue che le dichiarazioni di intento con validità annuale, già trasmesse secondo le modalità previgenti, debbano essere trasmesse nuovamente (mediante il nuovo modello), se esplicano effetti anche per operazioni effettuate a partire da oggi, 12 febbraio 2015.
Diversamente, il fornitore non sarebbe in possesso della ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate e non potrebbe effettuate operazioni senza applicazione dell’IVA nei confronti dell’esportatore abituale.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...