Via libera alla proroga per il regime agevolato con imposta al 5%
Anche chi inizia una nuova attività nel 2015 può decidere di applicarlo
Il Ddl. di conversione del “Milleproroghe” (DL 192/2014), così come approdato ieri all’esame della Camera, dopo l’approvazione da parte delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, in attesa che il Governo ponga l’ormai pressoché certa questione di fiducia sul provvedimento, ha reso “ufficiale” l’estensione, ancora per il 2015, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
Come si ricorderà, in conseguenza dell’approvazione del nuovo regime fiscale agevolato per autonomi ad opera della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), sono stati abrogati:
- il regime delle nuove iniziative produttive (applicabile per il primo triennio di attività, tassazione del reddito con imposta sostitutiva al 10%);
- il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (utilizzabile per i primi cinque anni dall’inizio dell’attività, oppure anche oltre, fino ai 35 anni di età, tassazione del reddito con imposta sostitutiva al 5%);
- il regime agevolato per gli “ex minimi” (utilizzabile da coloro che non potevano più utilizzare il regime di vantaggio, tassazione ordinaria del reddito con talune semplificazioni contabili).
Per effetto della predetta abrogazione (e con la sola eccezione del regime di vantaggio), dal 2015, gli unici regimi applicabili risultavano essere il regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata) e il nuovo regime per autonomi.
Come accennato, l’unica eccezione era contemplata per il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile che poteva continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale (ossia, per 5 anni, oppure anche oltre, fino ai 35 anni di età) dai soggetti che già lo applicavano nel 2014 (pur restando salva la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime).
Tale situazione aveva levato numerose critiche poiché, oltre a risultare meno conveniente economicamente (l’imposta sostitutiva è pari al 15%), per effetto della riformulazione dei requisiti di accesso, molti contribuenti che fino al 2014 utilizzavano una qualche forma di agevolazione fiscale e contabile risultavano esclusi dal nuovo regime, pur mantenendo un reddito sostanzialmente modesto. Tra tutti, si ripropone l’esempio della categoria professionale che, fino al 2014, poteva contare su un limite di compensi pari a 30.000 euro e che, dal 2015, vedeva ridurre il limite a 15.000 euro.
La questione viene, in un certo senso, ricomposta durante l’iter di conversione in legge del Milleproroghe mediante l’inserimento di una disposizione che, derogando all’art. 1 comma 85 lett. b) e c) della legge di stabilità, proroga gli artt. 27 commi 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 commi da 96 a 115 e 117 della L. 244/2007 “per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015”. Le norme prorogate sono proprio quelle che, nel loro complesso, regolanoregime di vantaggio, la cui applicazione viene estesa in misura piena ancora nel 2015. In pratica, il regime di vantaggio può non solo continuare ad essere applicato dai soggetti che già lo utilizzavano nel 2014 come prevedeva la legge di stabilità, ma anche scelto per la prima volta dai soggetti che avviano una nuova attività nel 2015.
Riepilogando, la situazione che si configura nel 2015, a seguito della conversione del decreto, è la seguente:
- applicabilità piena (per inizio attività e attività in corso) dei regimi ordinario, fiscale agevolato per autonomi L. 190/2014 e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile DL 98/2011;
- conferma dell’abrogazione del regime delle nuove iniziative produttive L. 388/2000 e del regime degli “ex minimi” DL 98/2011.
Ieri, Scelta Civica, che ha presentato l’emendamento, in una nota ha ribadito che si tratta comunque di una “soluzione ponte, che consente di lavorare a un riequilibrio della disciplina, in modo tale da renderla vantaggiosa anche per le categorie di autonomi che ne erano uscite ingiustamente penalizzate”. La situazione, infatti, è destinata a subire ulteriori modifiche, poiché un riordino complessivo dei regimi agevolati dovrebbe essere disposto con i decreti attuativi della delega fiscale che, stando alle informazioni disponibili, saranno presentati al Consiglio dei Ministri di venerdì.
Nelle intenzioni, entrambi i regimi (di vantaggio e forfetario per autonomi) erano stati pensati come regimi “naturali”. Pertanto, verificato il possesso dei necessari requisiti – tra l’altro, parzialmente sovrapponibili – gli stessi sono immediatamente applicabili senza necessità di esercitare alcuna opzione espressa (l’Agenzia delle Entrate richiede comunque di segnalarne l’utilizzo nel modello AA9/11, in caso di inizio dell’attività, oppure nella dichiarazione IVA – rigo VA14, per le attività in corso). Fondamentale ètenere da subito un “comportamento concludente” in linea con le disposizioni del regime scelto per cui, a titolo esemplificativo, non andrà addebitata l’IVA a titolo di rivalsa e andranno adeguati, a seconda del regime applicato, i riferimenti normativi nelle annotazioni da riportare in fattura ai fini dell’esclusione dall’imposta, in aggiunta a quelli per l’esonero dall’assoggettamento alle ritenute d’acconto.
Anche chi inizia una nuova attività nel 2015 può decidere di applicarlo
Il Ddl. di conversione del “Milleproroghe” (DL 192/2014), così come approdato ieri all’esame della Camera, dopo l’approvazione da parte delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, in attesa che il Governo ponga l’ormai pressoché certa questione di fiducia sul provvedimento, ha reso “ufficiale” l’estensione, ancora per il 2015, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
Come si ricorderà, in conseguenza dell’approvazione del nuovo regime fiscale agevolato per autonomi ad opera della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), sono stati abrogati:
- il regime delle nuove iniziative produttive (applicabile per il primo triennio di attività, tassazione del reddito con imposta sostitutiva al 10%);
- il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (utilizzabile per i primi cinque anni dall’inizio dell’attività, oppure anche oltre, fino ai 35 anni di età, tassazione del reddito con imposta sostitutiva al 5%);
- il regime agevolato per gli “ex minimi” (utilizzabile da coloro che non potevano più utilizzare il regime di vantaggio, tassazione ordinaria del reddito con talune semplificazioni contabili).
Per effetto della predetta abrogazione (e con la sola eccezione del regime di vantaggio), dal 2015, gli unici regimi applicabili risultavano essere il regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata) e il nuovo regime per autonomi.
Come accennato, l’unica eccezione era contemplata per il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile che poteva continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale (ossia, per 5 anni, oppure anche oltre, fino ai 35 anni di età) dai soggetti che già lo applicavano nel 2014 (pur restando salva la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime).
Tale situazione aveva levato numerose critiche poiché, oltre a risultare meno conveniente economicamente (l’imposta sostitutiva è pari al 15%), per effetto della riformulazione dei requisiti di accesso, molti contribuenti che fino al 2014 utilizzavano una qualche forma di agevolazione fiscale e contabile risultavano esclusi dal nuovo regime, pur mantenendo un reddito sostanzialmente modesto. Tra tutti, si ripropone l’esempio della categoria professionale che, fino al 2014, poteva contare su un limite di compensi pari a 30.000 euro e che, dal 2015, vedeva ridurre il limite a 15.000 euro.
La questione viene, in un certo senso, ricomposta durante l’iter di conversione in legge del Milleproroghe mediante l’inserimento di una disposizione che, derogando all’art. 1 comma 85 lett. b) e c) della legge di stabilità, proroga gli artt. 27 commi 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 commi da 96 a 115 e 117 della L. 244/2007 “per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015”. Le norme prorogate sono proprio quelle che, nel loro complesso, regolanoregime di vantaggio, la cui applicazione viene estesa in misura piena ancora nel 2015. In pratica, il regime di vantaggio può non solo continuare ad essere applicato dai soggetti che già lo utilizzavano nel 2014 come prevedeva la legge di stabilità, ma anche scelto per la prima volta dai soggetti che avviano una nuova attività nel 2015.
Riepilogando, la situazione che si configura nel 2015, a seguito della conversione del decreto, è la seguente:
- applicabilità piena (per inizio attività e attività in corso) dei regimi ordinario, fiscale agevolato per autonomi L. 190/2014 e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile DL 98/2011;
- conferma dell’abrogazione del regime delle nuove iniziative produttive L. 388/2000 e del regime degli “ex minimi” DL 98/2011.
Ieri, Scelta Civica, che ha presentato l’emendamento, in una nota ha ribadito che si tratta comunque di una “soluzione ponte, che consente di lavorare a un riequilibrio della disciplina, in modo tale da renderla vantaggiosa anche per le categorie di autonomi che ne erano uscite ingiustamente penalizzate”. La situazione, infatti, è destinata a subire ulteriori modifiche, poiché un riordino complessivo dei regimi agevolati dovrebbe essere disposto con i decreti attuativi della delega fiscale che, stando alle informazioni disponibili, saranno presentati al Consiglio dei Ministri di venerdì.
Nelle intenzioni, entrambi i regimi (di vantaggio e forfetario per autonomi) erano stati pensati come regimi “naturali”. Pertanto, verificato il possesso dei necessari requisiti – tra l’altro, parzialmente sovrapponibili – gli stessi sono immediatamente applicabili senza necessità di esercitare alcuna opzione espressa (l’Agenzia delle Entrate richiede comunque di segnalarne l’utilizzo nel modello AA9/11, in caso di inizio dell’attività, oppure nella dichiarazione IVA – rigo VA14, per le attività in corso). Fondamentale ètenere da subito un “comportamento concludente” in linea con le disposizioni del regime scelto per cui, a titolo esemplificativo, non andrà addebitata l’IVA a titolo di rivalsa e andranno adeguati, a seconda del regime applicato, i riferimenti normativi nelle annotazioni da riportare in fattura ai fini dell’esclusione dall’imposta, in aggiunta a quelli per l’esonero dall’assoggettamento alle ritenute d’acconto.