Dichiarazione IMU valida anche per la TASI
Lo ha ribadito il Ministero dell’Economia nella ris. n. 3/DF, data l’identità di informazioni richieste ai fini dei due tributi in questione
/ Giovedì 26 marzo 2015
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 3/DF di ieri, 25 marzo 2015, ha ribadito che il modello di dichiarazione IMU vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Sull’argomento il Ministero si era già espresso rispondendo alle FAQ n. 20 e 21 del 3 giugno 2014.
Nello specifico, con riferimento alle agevolazioni IMU e TASI previste per gli alloggi sociali e per quelle previste per gli immobili posseduti da soggetti appartementi alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al personale appartenente alla carriera prefettizia, vista la sostanziale identità di informazioni richieste ai fini del controllo dell’esatto adempimento relativo ai tributi in questione (IMU e TASI appunto), era stato affermato che “La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI”.
Nello specifico, con riferimento alle agevolazioni IMU e TASI previste per gli alloggi sociali e per quelle previste per gli immobili posseduti da soggetti appartementi alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al personale appartenente alla carriera prefettizia, vista la sostanziale identità di informazioni richieste ai fini del controllo dell’esatto adempimento relativo ai tributi in questione (IMU e TASI appunto), era stato affermato che “La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI”.
La precisazione fornita dalla ris. n. 3/DF si è resa necessaria in quanto diversi Comuni hanno emanato un apposito modello di dichiarazione relativo alla TASI valido nel solo territorio comunale.
Tale operato costringerebbe i contribuenti a doversi informare presso ciascun Comune circa l’adozione di eventuali modelli di dichiarazione TASI e, in caso positivo, ad adattare le proprie procedure in relazione alle varie modalità di compilazione richieste nei diversi modelli.
Si pensi alle complicazioni se tale procedura venisse considerata corretta, anche per lo stesso professionista, nel caso in cui il contribuentepossieda diversi immobili siti in più Comuni; sarebbe impossibile predisporre una procedura e un software unici per assolvere gli obblighi dichiarativi.
Tale operato costringerebbe i contribuenti a doversi informare presso ciascun Comune circa l’adozione di eventuali modelli di dichiarazione TASI e, in caso positivo, ad adattare le proprie procedure in relazione alle varie modalità di compilazione richieste nei diversi modelli.
Si pensi alle complicazioni se tale procedura venisse considerata corretta, anche per lo stesso professionista, nel caso in cui il contribuentepossieda diversi immobili siti in più Comuni; sarebbe impossibile predisporre una procedura e un software unici per assolvere gli obblighi dichiarativi.
Fortunatamente il MEF ha scongiurato tale situazione e, in seguito a una ricostruzione normativa, ha precisato che il modello di dichiarazionedeve essere unico e valido tutto il territorio nazionale.
nella disciplina generale della IUC, in quella della TASI, contenute nell’art. 1commi da 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), è presente una norma (che peraltro sarebbe in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti già osservati per l’IMU), che consente ai Comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la TASI.
Modello TASI unico e valido su tutto il territorio nazionale
Ai sensi del comma 685 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, il quale dispone che la dichiarazione deve essere redatta “su modello messo a disposizione del comune”, Comune è demandato il solo onere mettere a disposizione dei contribuenti il modello, ma non anche di predisporlo.
Il MEF, in aggiunta, ricorda che il successivo comma 687 stabilisce espressamente che ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
A questo proposito, viene ricordato che l’art. 13 comma 12- del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011) prevede che la dichiarazione IMU deve essere presentata “utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” il quale, a sua volta, stabilisce che “con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione...”.
A questo proposito, viene ricordato che l’art. 13 comma 12- del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011) prevede che la dichiarazione IMU deve essere presentata “utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” il quale, a sua volta, stabilisce che “con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione...”.