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Con la rinuncia del socio il debito della società si trasforma in patrimonio netto

Con la rinuncia del socio il debito della società si trasforma in patrimonio netto

Tale criterio si applica anche alle poste di natura commerciale oltre che finanziarie
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Tra le novità principali del nuovo OIC 28 vi sono le precisazioni in merito ai “versamenti in conto futuro aumento” di capitale e la rinuncia ad un credito, anche non finanziario, da parte dei soci.
Per quanto riguarda la “Riserva per versamenti effettuati dai soci”, che sorge in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, l’OIC 28 riporta i seguenti esempi:
- i “Versamenti in conto aumento di capitale” che rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio;
- i “Versamenti in conto futuro aumento” di capitale che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;
- i “Versamenti in conto capitale” che rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intenzione di effettuare futuri aumenti di capitale;
- i “Versamenti a copertura perdite” effettuati che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione.
Una novità è rappresentata, rispetto al previgente OIC 28, dalla precisazione che i “versamenti in conto futuro aumento” di capitale iscritti quale posta del patrimonio netto siano “non restituibili”, al fine di evitare che possano dover essere restituiti ai soci, nel caso di mancato aumento del capitale sociale (tale caratteristica aveva indotto i notai del Triveneto in un Orientamento societario a sostenere che tale posta non potesse essere iscritta tra le voci del patrimonio netto).
La novità più rilevante è però rappresentata dalla disciplina della rinuncia ad un credito da parte del socio (per un’analisi completa dell’OIC 28 si rimanda a “I nuovi OIC”, Volume V, edito da Eutekne).
I soci possono detenere crediti nei confronti della società originatisi a seguito di finanziamenti concessi alla società, oppure derivanti da operazioni commerciali.
L’attuale principio contabile prevede che qualora il socio rinunci al credito e tale rinuncia si concretizzi “in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società”, essa deve essere trattata “contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio”.
Con la rinuncia dei soci al credito, pertanto, il debito della società si trasforma in una posta di patrimonio netto la cui natura è di riserva di capitale.
Il criterio ha valenza generale
Il principio contabile non si riferisce pertanto solamente ai crediti finanziari vantati nei confronti della società da parte dei soci, ma disciplina un criterio che ha valenza generale, pertanto, anche la rinuncia ad un credito di natura commerciale, se tale rinuncia viene effettuata nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, deve essere rilevata senza transitare dal conto economico, direttamente convertendo il debito della società in una riserva di patrimonio netto.
Un tipico caso si presenta all’interno dei gruppi, qualora ad esempio la società controllante abbia effettuato un acquisto dalla società controllata. Nel caso in cui, in considerazione delle sottocapitalizzazione della controllata, la società controllante decidesse di rinunciare al proprio credito, il debito della società deve essere estinto rilevando in contropartita direttamente una posta del patrimonio netto, senza cioè transitare dal Conto economico.
In tale fattispecie, in capo al socio, ovvero la controllante, si rileva un incremento della partecipazione. Il valore contabile della partecipazione così incrementato deve poi essere assoggettato al processo di valutazione secondo le modalità illustrate dall’OIC 21. Si tratta, naturalmente, dell’obbligo di effettuare svalutazioni delle partecipazioni in presenza di perdite di valore da ritenere durevoli.

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