TFR in busta paga dal mese successivo alla presentazione della richiesta
Se però il datore di lavoro ricorre al finanziamento assistito da garanzia, l’integrazione della retribuzione spetterà a partire dal quarto mese successivo
Con la circ. n. 82 di ieri, l’INPS ha proposto un’analisi “a tutto campo” della disciplina che regola la possibile erogazione in busta paga delle quote maturande di sotto forma di integrazione delle retribuzione mensile (c.d. Qu.I.R.), così come previsto dall’art. 1, commi 26 e seguenti della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In particolare, dopo aver illustrato alcuni aspetti di carattere generale (come ad esempio i soggetti destinatari, i requisiti richiesti, la misura della Qu.I.R., eccetera), l’Istituto si sofferma anche su particolari tematiche di interesse che riguardano, ad esempio, le tempistiche di erogazione della Qu.I.R., alcuni aspetti operativi relativi al Fondo di garanzia dell’INPS in caso di richiesta di finanziamento dal parte del datore di lavoro, le modalità di esposizione dell’erogazione della Qu.I.R. nell’UniEmens, nonché alcune misure compensative di carattere contributivo previste per le imprese che effettuano l’erogazione in argomento.
Sui tempi di erogazione della Qu.I.R. previsti una volta definita la richiesta da parte del lavoratore, l’INPS precisa che per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al finanziamento garantito, la liquidazione avviene a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, mentre qualora vi sia stato ricorso al finanziamento assistito da garanzia, la Qu.I.R. verrà liquidata a partire dal quarto mese successivo a quello di presentazione della richiesta da parte del dipendente.
Invece, per quanto riguarda la procedura che il datore di lavoro deve seguire per poter richiedere il finanziamento agevolato ad una banca, assistito dalla garanzia fornita dall’apposito Fondo costituito presso l’INPS (e controgarantito dallo Stato) ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2014, si ricorda che la specifica e necessaria certificazione da richiedere allo stesso Istituto per poter attivare il finanziamento in argomento, può essere rilasciata con esito positivo solo se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni, ossia: un numero di addetti – alle dipendenze del datore di lavoro richiedente – inferiore a 50 unità nell’anno civile precedente a quello di presentazione dell’istanza (il calcolo viene effettuato sulla base delle informazioni delle denunce UniEmens); l’insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria; l’assenza di provvedimenti di , anche in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa.
Sempre con riferimento al predetto Fondo di garanzia istituto presso l’INPS, nella circolare n. 82/2015 si ricorda che esso viene finanziato tramite il versamento di un contributo pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzano il finanziamento assistito da garanzia ai fini dell’erogazione della Qu.I.R.. L’obbligo di versamento, precisa l’INPS, opera con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R. e tale contributo resta escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso l’esonero per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 118 e seguenti della L. 190/2014.
Un’altra tematica di rilievo relativa al Fondo di garanzia dell’INPS, riguarda il suo intervento a favore della banca qualora il datore di lavoro risulti totalmente o parzialmente inadempiente, oppure insolvente (come nel caso di assoggettamento a procedure concorsuali). Operativamente, si ricorda che in caso di inadempienza, la domanda della banca dovrà essere presentata all’INPS trascorsi 30 giorni dall’invio della notifica al datore di lavoro art. 10, comma 1 del DPCM 29/2015, riguardante la richiesta di rimborso della somma erogata, mentre in caso di insolvenza, la domanda di intervento del Fondo di garanzia dovrà essere presentata entro 60 giorni decorrenti, ad esempio, dalla data di presentazione di ammissione allo stato passivo del datore di lavoro nel caso di fallimento ed amministrazione straordinaria. In ogni caso, si precisa nella circolare in esame, il pagamento effettuato dal Fondo potrà essere superiore all’importo effettivamente finanziato al datore di lavoro, maggiorato degli oneri finanziari determinati applicando al finanziamento tassi di interesse non superiori a quello di rivalutazione del TFR, periodicamente aggiornato dall’INPS.
Riguardo alle diverse misure compensative previste a favore dei datori di lavoro che provvedono all’erogazione della Qu.I.R., l’INPS ricorda, ad esempio, quella prevista dall’art. 10, comma 2 del DLgs. 252/2005, consistente nell’esonero dal versamento del contributo ad un altro fondo di garanzia, ossia quello previsto dall’art. 2 della L. 297/82, avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR ai lavoratori.
Infine, per quanto riguarda l’esposizione dell’erogazione della Qu.I.R. nell’UniEmens, l’INPS spiega che la valorizzazione va indicata, in estrema sintesi, nella sezione “GestioneTFR” dell’elemento “DenunciaIndividuale”, articolata a sua volta negli elementi “DestinazioneTFR”, “MeseTFR” e “RecBaseCalcCredito2012”.