Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Dal Garante per la privacy le Linee guida sulla profilazione on line

Dal Garante per la privacy le Linee guida sulla profilazione on line

Necessario ottenere il consenso degli interessati, revocabile in ogni momento
immagine
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 di ieri le “Linee guida in materia di trattamento dati personali per profilazione on line”, contenente le misure indicate dal Garante per la privacy per la gestione delle attività di trattamento dei dati personali dell’utente per finalità di profilazione. Il testo è stato annunciato con un comunicato stampa
Lo scopo è quello di “armonizzare, semplificandole, le diverse modalità attraverso le quali è possibile garantire il rispetto dei principi applicabili in materia di protezione dei dati personali nell’espletamento delle attività che caratterizzano la fornitura di servizi on line”.
Fra le principali misure, si segnalano: informativa chiara e completa, consenso degli interessati, revocabile comunque in ogni momento, concrete tutele anche a chi non dispone di uno specifico account per accedere ai servizi offerti (i soggetti non autenticati, come in caso di semplice navigazione on line).
Le Linee guida dovranno essere adottate da tutti i soggetti stabiliti su territorio nazionale che forniscono servizi on line, quali motori di ricerca, posta elettronica, mappe on line, social network, pagamenti elettronici, cloud computing.
Si premette che per utilizzo dei dati per finalità di profilazione si intende l’analisi e l’elaborazione di informazioni relative a utenti o clienti, per suddividere gli interessati in “profili”, ovvero in gruppi omogenei sulla base di comportamenti o caratteristiche sempre più specifici, con l’intento di una identificazione inequivoca del singolo utente (c.d. single out) ovvero del terminale e, per il suo tramite, anche del profilo di uno o più utilizzatori di quel dispositivo.
Quanto all’aspetto dell’informativa sul trattamento dei dati (art. 13 del Codice della privacy), il Garante precisa che dovrà essere chiara, completa, esaustiva e resa ben visibile, ad esempio con un solo click dalla pagina del dominio cui l’utente accede. Infatti, l’informativa costituisce il presupposto per il rilascio da parte degli interessati del consenso all’uso dei propri dati per fini di profilazione.
Al fine di facilitare la lettura, si ritiene preferibile una strutturazione su più livelli. Nello specifico: un primo livello subito accessibile con un solo click dalla pagina visitata, contenente tutte le informazioni di carattere generale di maggiore importanza per gli utenti (come l’indicazione dei trattamenti e dei dati oggetto di trattamento) e un secondo livello, accessibile dal primo, contenente l’informativa relativa alle specifiche funzionalità o esempi per chiarire le modalità del trattamento delle informazioni personali.
Quanto al consenso informato dell’utente (artt. 72324 e 122 del Codice della privacy), sarà necessario per qualunque attività di profilazione, diversa da quelle necessarie per la fornitura del servizio (ad esempio, i filtri antispam o antivirus, gli strumenti per consentire ricerche testuali).
Obbligo per la profilazione per finalità promozionali comunque effettuata
L’obbligo si applica alla profilazione per finalità promozionali comunque effettuata. La profilazione in oggetto, dunque, riguarderà quella sui dati relativi all’uso della posta elettronica, quella basata sull’incrocio dei dati personali raccolti in relazione all’utilizzo di più funzionalità da parte degli utenti (ad esempio, posta elettronica e navigazione sul , partecipazione a social network e uso di mappe o visualizzazione di contenuti audiovisivi), infine quella fondata sull’utilizzo di strumenti di identificazione diversi dai cookie.
Va garantito il diritto di revoca delle scelte espresse in precedenza, con la predisposizione di un link visibile.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...