Il collaudo dell’impianto non segue il nuovo reverse charge
La prestazione può avere natura accessoria alla cessione del bene ed è fuori dai codici ATECO indicati dall’Agenzia
Acclarato che anche le manutenzioni relative agli impianti elettrici o termici possono rientrare nell’ambito applicativo del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a- del DPR 633/72, prescindendo dal tenore squisitamente letterale della norma stessa, alcuni operatori si sono interrogati sull’eventualità di ricondurre nell’alveo dell’inversione contabile anche le prestazioni di collaudo sugli impianti installati.
Tale impostazione dovrebbe essere “scongiurata”.
Tale impostazione dovrebbe essere “scongiurata”.
Nell’ipotesi in cui le prestazioni di collaudo siano autonomamente individuabili, esse risultano estranee all’ambito oggettivo dell’art. 17 comma 6 lett. a- del DPR 633/72, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/2015, che ha individuato nei codici ATECO 2007 il criterio per determinare le prestazioni di “installazione di impianti relative ed edifici”, per le quali l’IVA si applica con la modalità del reverse charge.
Le prestazioni di collaudo sono, in linea generale, riconducibili al codice ATECO n. 71.20.10 (“Collaudi e analisi tecniche di prodotti”) e, in ragione di ciò, escluse dall’ambito oggettivo di applicazione del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a- del DPR 633/72, in quanto tale codice è annoverato tra i codici identificati come rilevanti dall’Agenzia.
Nella diversa ipotesi in cui il collaudo sia eseguito nell’ambito di un contratto che prevede anche la fornitura (e l’installazione) dell’impianto, la prestazione di collaudo dovrebbe configurarsi come accessoria alla cessione del bene, in quanto rappresenta “il mezzo per fruirne nelle migliori condizioni” (sentenza 29 marzo 2007, causa C-111/05, Aktiebolaget).
Se la prestazione di collaudo ha natura accessoria alla cessione, l’intera operazione, ai fini IVA, ha natura di cessione di (e non di prestazione di servizi) e, dunque, deve ritenersi esclusa dal reverse charge, analogamente a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 14/2015) con riferimento alle forniture di beni con posa in opera (per le quali la posa in opera ha funzione accessoria rispetto alla cessione del bene).
Se la prestazione di collaudo ha natura accessoria alla cessione, l’intera operazione, ai fini IVA, ha natura di cessione di (e non di prestazione di servizi) e, dunque, deve ritenersi esclusa dal reverse charge, analogamente a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 14/2015) con riferimento alle forniture di beni con posa in opera (per le quali la posa in opera ha funzione accessoria rispetto alla cessione del bene).
La natura accessoria della prestazione andrà valutata caso per caso, utilizzando alcuni criteri individuati dalla giurisprudenza e dalla prassi.
Il criterio più generale richiede di esaminare il rapporto tra l’obbligazione di “” rispetto a quella di “” (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/2015). Se la cessione ha natura preponderante, tale è la sua natura ai fini IVA e la prestazione ha natura accessoria alla cessione ai sensi dell’art. 12 del DPR 633/72; a conclusione opposta si deve giungere il servizio reso prevale sul bene ceduto.
Il criterio più generale richiede di esaminare il rapporto tra l’obbligazione di “” rispetto a quella di “” (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/2015). Se la cessione ha natura preponderante, tale è la sua natura ai fini IVA e la prestazione ha natura accessoria alla cessione ai sensi dell’art. 12 del DPR 633/72; a conclusione opposta si deve giungere il servizio reso prevale sul bene ceduto.
Declinando il suddetto criterio in termini più concreti, avvalendosi dell’interpretazione della Corte di Giustizia Ue (causa C-111/05, Aktiebolaget), per comprendere l’esatta natura dell’operazione (cessione con prestazione accessoria ovvero prestazione autonoma), deve darsi rilievo alla volontà, contrattualmente espressa dalle parti, di operare o meno modifiche al bene attraverso la prestazione resa. In senso analogo si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate (ris. 11 luglio 2007 n. 164).
Alla luce delle considerazioni effettuate, si ritiene di poter affermare che, in linea generale, la prestazione di collaudo degli impianti ha natura accessoria rispetto alla cessione del bene, a condizione che la stessa non prevalga sul valore dei beni ceduti (ipotesi teorica), non modifichi la natura degli stessi durante e che sia resa dal medesimo soggetto che ha effettuato la fornitura. La funzione del collaudo è, piuttosto, quella di verificare l’effettivo funzionamento dell’impianto, affinché possa essere utilizzato dall’acquirente.
Ne consegue che andrebbe escluso l’assoggettamento dell’operazione a reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a- del DPR 633/72. Invece, può essere esclusa l’applicazione del reverse charge di cui alla lettera a) dello stesso art. 17 comma 6, laddove la prestazione sia resa nell’ambito di un contratto di subappalto (il codice ATECO relativo ai collaudi, difatti, è compreso nella sezione F “Costruzioni” della Tabella).
Ne consegue che andrebbe escluso l’assoggettamento dell’operazione a reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a- del DPR 633/72. Invece, può essere esclusa l’applicazione del reverse charge di cui alla lettera a) dello stesso art. 17 comma 6, laddove la prestazione sia resa nell’ambito di un contratto di subappalto (il codice ATECO relativo ai collaudi, difatti, è compreso nella sezione F “Costruzioni” della Tabella).
Da ultimo, si evidenzia che, nel caso in cui la prestazione di collaudo sia ricompresa in un unico contratto caratterizzato da una pluralità di operazioni, si deve procedere a scomporre le operazioni per le quali si applica l’IVA con il meccanismo del reverse charge e quelle per le quali si applica secondo le modalità ordinarie.
Tale principio è derogato nella sola ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto interventi edilizi “pesanti” (ristrutturazioni edilizie o interventi di restauro e risanamento conservativo).
Tale principio è derogato nella sola ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto interventi edilizi “pesanti” (ristrutturazioni edilizie o interventi di restauro e risanamento conservativo).