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Leasing differenziati in UNICO a seconda della data di stipulazione

Leasing differenziati in UNICO a seconda della data di stipulazione

Per i beni riscattati nel 2014 recuperate nel quadro RF le variazioni in aumento del 2012 e del 2013
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La gestione in dichiarazione dei contratti di leasing mobiliare e immobiliare si arricchisce, nei modelli UNICO 2015, di una nuova casistica da gestire autonomamente, rappresentata dai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014. Per tali contratti, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014):
- rimane fermo il principio per cui la deducibilità del monte canoni è indipendente dalla durata del contratto, la quale può quindi anche essere particolarmente breve;
- tale monte canoni deve essere, però, ripartito lungo la “durata minima fiscale” che, per i beni mobili, è stabilita nel del periodo di ammortamento tabellare e, per gli immobili, è fissata in 12 anni, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento.
Mentre il primo aspetto accomuna tali contratti a quelli stipulati tra il 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013, a distinguere le due casistiche è la quantificazione della durata minima fiscale, che per i contratti 2012-2013 è pari ai del periodo di ammortamento fiscale, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni per gli immobili. Nessuna differenza si riscontra, invece, per i leasing auto, la cui durata minima fiscale è sempre pari al 100% del periodo di ammortamento tabellare.
Molto spesso l’impresa ha anche in corso contratti stipulati sino al 28 aprile 2012: in questi casi, se viene rispettato il requisito della durata minima contrattuale, vi sono limitazioni alla deducibilità dei canoni, se non quelle previste da norme “generiche”, applicabili alla generalità dei contratti (es. quota interessi, in caso di incapienza del ROL, o quota terreno per i leasing immobiliari).
Concentrando l’analisi sui contratti stipulati dal 29 aprile 2012, se la durata contrattuale è inferiore a quella minima fiscale, occorre apportare apposite variazioni in aumento. Se, ad esempio, il contratto è stato siglato nel giugno del e ha ad oggetto un macchinario la cui aliquota fiscale di ammortamento è pari al , e la durata del contratto è pari a 5 anni, i canoni si ripartiscono in bilancio in 5 anni, ma sono dedotti ai fini fiscali in 6 anni e 8 mesi (pari a 80 mesi). Posto un monte canoni totale di 480.000 euro, il bilancio 2014 registra un canone di competenza di 96.000 euro, mentre ai fini fiscali potranno essere dedotti 72.000 euro. La differenza di 24.000 euro rappresenta una variazione in aumento, di carattere temporaneo, da inserire nel rigo RF31 del modello UNICO (tra le variazioni in aumento “residuali”), con il codice “”.
Se, invece, lo stesso contratto fosse stato stipulato nel , vi sarebbe l’obbligo di apportare la variazione in aumento, in quanto la durata del contratto è almeno pari al del periodo di ammortamento fiscale (nel caso considerato, esattamente pari).
Durata minima fiscale pari al 50% dell’ammortamento
Per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013, potrebbero realisticamente iniziare a essere frequenti i casi nei quali occorre recuperare le variazioni in aumento effettuate nel 2012 e/o nel 2013. Ciò avviene sia nel caso del riscatto del (compreso il riscatto anticipato), sia in quello di “abbandono” del contratto alla scadenza, senza esercitare l’opzione per il riscatto: secondo l’impostazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 29 maggio 2013, in questi casi occorre recuperare tali variazioni in aumento, non in un’unica soluzione ma nei limiti dell’importo massimo annuo deducibile; questa variazione in diminuzione è posta nel rigo RF55 del modello UNICO (tra le variazioni in diminuzione “residuali”), con il codice “”.
Se, ad esempio, il bene è stato riscattato nel 2014, nel 2012 e nel 2013 sono state effettuate variazioni in aumento complessive per 30.000 euro e la quota deducibile annualmente è pari a 25.000 euro, nel rigo RF55 deve essere inserita la differenza tra quanto imputato a Conto economico nel 2014 in vigenza del contratto e il predetto importo di 25.000 euro.
Va poi segnalato che, se invece l’impresa ha ceduto il contratto a terzi, le variazioni in aumento in precedenza effettuate non sono recuperate quali variazioni in diminuzione, ma vanno a ridurre la sopravvenienza attiva che emerge all’atto della cessione.
Rimane da sottolineare la circostanza per cui, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la procedura di ripartizione del monte canoni lungo la durata minima fiscale riguarda sia la quota capitale che la quota interessi.
Va ancora una volta rimarcato che si tratta di una linea interpretativa che, oltre a penalizzare le imprese con un ROL capiente, non valorizza adeguatamente la natura specifica della quota interessi, la cui deducibilità dovrebbe essere unicamente limitata dall’art. 96 del TUIR.

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