Rideterminazione dei valori di partecipazioni e terreni «agli sgoccioli»
Entro fine mese la perizia di stima e il pagamento della sostitutiva
/ Venerdì 26 giugno 2015
Ultimi giorni per avvalersi dell’opportunità fiscale consistente nella rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni (non negoziate in mercati regolamentari) e dei terreni (edificabili o con destinazione agricola) posseduti alla data del 1° gennaio 2015.
Scade infatti martedì prossimo, 30 giugno, il termine per redigere la perizia di stima ed effettuare il pagamento (in unica soluzione o al massimo in tre rate di pari importo con maggiorazione del sulle rate dopo la prima) della relativa imposta sostitutiva dovuta con applicazione della nuova aliquota dell’ sul valore di perizia, come stabilito dall’art. 1, commi 626 e 627 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
Il costo di acquisto rivalutato è utilizzabile ai fini della determinazione dei “redditi diversi” di cui all’art. 67 del TUIR, cioè agli effetti del calcolo della plusvalenza, in caso di cessione a titolo oneroso dei beni (artt. 5 e 7 della L. 448/2001), e dà luogo a un risparmio fiscale.
Il costo di acquisto rivalutato è utilizzabile ai fini della determinazione dei “redditi diversi” di cui all’art. 67 del TUIR, cioè agli effetti del calcolo della plusvalenza, in caso di cessione a titolo oneroso dei beni (artt. 5 e 7 della L. 448/2001), e dà luogo a un risparmio fiscale.
I contribuenti interessati sono:
- le persone fisiche titolari di beni (partecipazioni e terreni) che esulano dall’attività d’impresa;
- le società semplici e soggetti equiparati;
- gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che esulano dall’attività commerciale;
- i soggetti non residenti, con riferimento alle plusvalenze imponibili nel territorio dello Stato;
- le società di capitali che hanno riacquisito, alla fine del giudizio, la piena titolarità dei beni oggetto di misure cautelari nel periodo di applicazione della norma (circ. n. 47/2011).
- le persone fisiche titolari di beni (partecipazioni e terreni) che esulano dall’attività d’impresa;
- le società semplici e soggetti equiparati;
- gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che esulano dall’attività commerciale;
- i soggetti non residenti, con riferimento alle plusvalenze imponibili nel territorio dello Stato;
- le società di capitali che hanno riacquisito, alla fine del giudizio, la piena titolarità dei beni oggetto di misure cautelari nel periodo di applicazione della norma (circ. n. 47/2011).
La perizia di stima deve essere redatta da appositi professionisti abilitati, vale a dire da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti per le partecipazioni e da architetti, ingegneri, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e industriali edili per i terreni. I periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, invece, possono stimare sia le partecipazioni che i terreni.
La perizia va asseverata, entro il termine del 30 giugno, presso la cancelleria del tribunale, il giudice di pace o il notaio, e il contribuente è tenuto a conservarla (unitamente ai dati del professionista) per un’eventuale trasmissione o esibizione all’Agenzia delle Entrate. La perizia asseverata in data successiva al rogito, purché entro il termine del 30 giugno, comporta alcuna decadenza dall’agevolazione (ris. n. 53/2015; fra tante, Cass. nn. 10561/2014 e 23660/2013).
La perizia va asseverata, entro il termine del 30 giugno, presso la cancelleria del tribunale, il giudice di pace o il notaio, e il contribuente è tenuto a conservarla (unitamente ai dati del professionista) per un’eventuale trasmissione o esibizione all’Agenzia delle Entrate. La perizia asseverata in data successiva al rogito, purché entro il termine del 30 giugno, comporta alcuna decadenza dall’agevolazione (ris. n. 53/2015; fra tante, Cass. nn. 10561/2014 e 23660/2013).
Naturalmente, ha puntualizzato l’Agenzia delle Entrate dopo essersi uniformata al consolidato orientamento dei giudici di legittimità, la perizia deve essere comunque redatta prima del rogito, stante l’obbligo di indicare nel rogito stesso il relativo valore periziato. Al riguardo si segnala la recente ordinanza n. 11387/2015, con la quale la Cassazione ha affermato, fra l’altro, che la rivalutazione dei terreni, una volta operata, costituisce “valore normale minimo di riferimento” ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, e ciò indipendentemente dal potere dell’Agenzia di procedere a una rettifica.
Da tale previsione, ossia dall’art. 7, comma 6 della L. n. 448/2001, la C.T. Reg. di Milano, sezione staccata di Brescia, ha ritenuto che il valore rideterminato costituisca un vincolo sia per il contribuente che per il Fisco (sentenza n.1064/64/15).
Da tale previsione, ossia dall’art. 7, comma 6 della L. n. 448/2001, la C.T. Reg. di Milano, sezione staccata di Brescia, ha ritenuto che il valore rideterminato costituisca un vincolo sia per il contribuente che per il Fisco (sentenza n.1064/64/15).
Si ricorda che in caso di precedente rivalutazione degli stessi beni ( ris. n.91/2014), è possibile detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta quella versata nella precedente operazione, oppure richiedere il rimborso (entro 48 mesi dal pagamento dell’intero importo o della prima rata dovuta a seguito della rivalutazione più recente), che, comunque, non potrà essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione effettuata. La procedura di rideterminazione può eseguita anche quando il valore del bene sia diminuito.
Il versamento (codici tributo “8055” per le partecipazioni e “8056” per i terreni) va effettuato con modello F24 telematico, mentre i contribuenti titolari di partita IVA possono presentare la delega di pagamento anche presso banche, agenzie postali o concessionari della riscossione.
Al riguardo, si segnala che, per il versamento della sostitutiva con modello F24 Enti pubblici, la ris. n. 62 di ieri ha istituito i codici tributo “855E” per le partecipazioni e “856E” per i terreni.
Al riguardo, si segnala che, per il versamento della sostitutiva con modello F24 Enti pubblici, la ris. n. 62 di ieri ha istituito i codici tributo “855E” per le partecipazioni e “856E” per i terreni.
Si ricorda, infine, che i contribuenti che hanno versato l’imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni possono modificare in seguito la propria scelta decidendo anche di non avvalersi più dell’opportunità fiscale. Di conseguenza, non solo non saranno più tenuti a pagare le eventuali rate restanti, ma avranno diritto al rimborso di quanto già versato. L’ha affermato la Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 8350/2015, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.