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In arrivo le comunicazioni preventive basate su spesometro e modello 770

In arrivo le comunicazioni preventive basate su spesometro e modello 770

Saranno segnalate dall’Agenzia delle Entrate ai soggetti passivi IVA incongruenze spesometriche e compensi corrisposti e non dichiarati
/ Martedì 14 luglio 2015
In arrivo nuovi avvisi telematici dell’Agenzia delle Entrate per informare di possibili errori ed infedeltà presenti nella dichiarazione dei redditi. Tali comunicazioni verranno segnalate al contribuente tramite PEC per consentire, dopo aver effettuato il controllo circa la correttezza di quanto ricevuto, di poter ravvedere spontaneamente la propria posizione prima di un eventuale accertamento.
In attuazione dell’art. 1, comma 636, della L. 23 dicembre 2014 n. 190, con il provvedimento n. 94624 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dopo quanto già disposto in tema di ravvedibilità di plusvalenze rateizzate e riallineamento degli studi di settore anomali, si allarga il campo di operatività delle previsioni contenute nell’ultima legge di stabilità che consentono al Fisco di mettere a disposizione del contribuente (e della Guardia di Finanza) elementi e informazioni che possano indurre lo stesso ad assolvere spontaneamente ed in autonomia gli obblighi tributari anche in presenza di precedenti errori.
Il nuovo provvedimento consente, infatti, un’autovalutazione del contribuente ed una sua possibile spiegazione sull’incrocio non allineato risultante in Anagrafe tributaria delle informazioni derivanti, per il periodo di imposta 2011, dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (spesometro) e dal raffronto con i  comunicati dai sostituti di imposta all’interno del proprio modello 770.
In sostanza, la comunicazione del Fisco segnalerà che da quanto comunicato dalla controparte IVA di un’operazione rilevante ai fini del tributo e reddituali risulterebbe che il destinatario della missiva abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare ricavi conseguiti.
Relativamente, invece, ai compensi certificati dai sostituti d’imposta, emergerà l’eventuale mancata o anomala inclusione nella dichiarazione del percettore di quanto indicato nei modelli 770 dal sostituto al quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale), ovvero (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente).
Nello specifico, dall’incrocio spesometrico l’anomalia emergerà quando l’ammontare di acquisti comunicati dai clienti soggetti passivi IVA del contribuente segnalato non saranno in linea con l’ammontare delle operazioni attive riportate dal medesimo nel proprio modello dichiarativo IVA.
Naturale finalità di questa comunicazione è, quindi, la sollecitazione della coscienza tributaria del ricevente per indurlo a porre rimedio alla potenziale infedeltà mediante l’istituto del ravvedimento operoso, usufruendo, quindi, della riduzione delle sanzioni applicabili che è ora graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo, giusto quanto innovato dall’art. 1, comma 637 della L. 23 dicembre 2014 n. 190.
A tal fine, il provvedimento ricorda anche come il rimedio a quanto comunicato dal Fisco potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Diversamente, costituisce causa ostativa al ravvedimento operoso la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità per la liquidazione automatica dei tributi di cui agli articoli 36- del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/72 e degli esiti del controllo formale su base documentale di cui all’articolo 36- del DPR 600/1973.
Eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la comunicazione non tiene conto potranno essere chiariti al contribuente e dal contribuente, mediante richiesta di informazioni ed inoltro di segnalazioni, per le quali egli potrà avvalersi anche degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni e le modalità di comunicazioni saranno via PEC, a meno che detto indirizzo risulti non attivo o non registrato nel pubblico elenco, ipotesi in cui si procederà per posta ordinaria.
Ovviamente, il contribuente potrebbe ritenere di non ottemperare alla segnalazione del Fisco, cosicché in assenza anche di sue spiegazioni dell’anomalia sarà interessante scoprire se l’Agenzia delle Entrate procederà alla notifica diretta “a tavolino” di un accertamento parziale (ritenendo, magari, già la comunicazione fornita una sorta di contraddittorio preventivo atecnico ed inibendo così definitivamente la possibilità di ravvedimento), o se, invece, procederà con altre modalità istruttorie prima di procedere all’avviso di accertamento (che, come detto, risulta atto ostativo al pentimento tributario). Qualora l’Agenzia optasse per questa seconda possibilità, per la naturale impossibilità di produrre un avviso di accertamento, se l’attività di controllo disciplinata dal nuovo provvedimento fosse assunta dalla Guardia di Finanza, come il provvedimento prevede, vi potrebbe essere un’ultima ed ulteriore chance anche dopo il controllo.
L’eventuale irregolarità tributaria ravvisata dalla stessa, infatti, non potrebbe che essere compendiata all’interno di un processo verbale di constatazione, cosicché la possibilità di ravvedimento operoso potrebbe beneficiarne. Infatti, è sempre possibile avvalersi del ravvedimento per regolarizzare errori e omissioni, pur se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo anche dopo aver ricevuto un PVC, ancorché, in questo caso, la sanzione sia ridotta a 1/5 del minimo.

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