Salta per due anni la presunzione sui prelevamenti bancari
Accantonata la presunzione legale, c’è la sanzione se non si indica il beneficiario
/ Sabato 11 luglio 2015
Nello schema di decreto di riforma delle sanzioni amministrative tributarie vi sono alcune norme davvero interessanti che non impattano sul sistema sanzionatorio.
Per esempio, nell’art. 11 del DLgs. 471/97 viene introdotto il comma 7- ove si sanziona il contribuente che, in occasione degli accertamenti bancari, non indica o indica in maniera inesatta il beneficiario dei prelevamenti non transitati nelle scritture contabili. La pena può essere consistente, in quanto va dal 10% al 50% dell’importo del prelevamento.
Per esempio, nell’art. 11 del DLgs. 471/97 viene introdotto il comma 7- ove si sanziona il contribuente che, in occasione degli accertamenti bancari, non indica o indica in maniera inesatta il beneficiario dei prelevamenti non transitati nelle scritture contabili. La pena può essere consistente, in quanto va dal 10% al 50% dell’importo del prelevamento.
Nel contempo, analizzando l’art. 31, si nota che, sempre in riferimento al biennio 2016-2017 (periodo di vigore del decreto), viene tolta la presunzione legale che attribuisce ai prelevamenti non giustificati il valore di ricavi non dichiarati.
Infatti, nell’art. 32 comma 1 n. 2) del DPR 600/73, sono espunte le parole “o compensi” (l’Esecutivo, a quanto pare, non ha tenuto conto del fatto che tale inciso è già venuto meno per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, quindi l’espunzione, essendo di fatto già in essere, vale pure oltre i due anni) e “i prelevamenti o”.
Rimane, comunque, la valenza degli importi riscossi non giustificati nell’ambito delle operazioni controllate in occasione dell’indagine finanziaria.
Infatti, nell’art. 32 comma 1 n. 2) del DPR 600/73, sono espunte le parole “o compensi” (l’Esecutivo, a quanto pare, non ha tenuto conto del fatto che tale inciso è già venuto meno per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, quindi l’espunzione, essendo di fatto già in essere, vale pure oltre i due anni) e “i prelevamenti o”.
Rimane, comunque, la valenza degli importi riscossi non giustificati nell’ambito delle operazioni controllate in occasione dell’indagine finanziaria.
Il prelevamento riguarda, tipicamente, le somme materialmente prelevate allo sportello oppure con bancomat.
Ad ogni modo, potrebbe non apparire chiarissima la distinzione tra “prelevamento” e “importo riscosso”.
Tirando le somme, in futuro, se viene disposta un’indagine bancaria, non si può certo affermare che i prelevamenti non siano più tenuti in considerazione.
Ad ogni modo, potrebbe non apparire chiarissima la distinzione tra “prelevamento” e “importo riscosso”.
Tirando le somme, in futuro, se viene disposta un’indagine bancaria, non si può certo affermare che i prelevamenti non siano più tenuti in considerazione.
Da un lato, l’accertamento, nella parte ove si determina il maggior imponibile, non potrà considerare alcun ricavo derivante dai prelevamenti; dall’altro, nella parte relativa alle sanzioni, potrà essere contestata una sanzione anche pari al 50% del prelevamento, ove il contribuente non ne abbia indicato il beneficiario (a nostro avviso, la prova contraria, anche a fini solo sanzionatori, ben potrà essere fornita dimostrando, in qualsiasi maniera, che i prelevamenti non sono frutto di evasione, prescindendo dall’indicazione del beneficiario).
Vale la pena di segnalare che nessuna norma, né di fonte primaria né di fonte secondaria, impone in che maniera possa essere fornita l’indicazione del beneficiario di un prelevamento.
Quindi, vista la pacifica ammissibilità delle dichiarazioni sia dei terzi che del contribuente, potrebbe apparire sufficiente l’indicazione in un un documento in carta libera del beneficiario.
Spetterà al Fisco, se intende irrogare la sanzione, dimostrare il perché detto beneficiario non sarebbe il reale destinatario del prelevamento.
Quindi, vista la pacifica ammissibilità delle dichiarazioni sia dei terzi che del contribuente, potrebbe apparire sufficiente l’indicazione in un un documento in carta libera del beneficiario.
Spetterà al Fisco, se intende irrogare la sanzione, dimostrare il perché detto beneficiario non sarebbe il reale destinatario del prelevamento.
Da specificare “i confini” della prova contraria
Ma ammettiamo pure che il contribuente non possa avvalersi di una semplice dichiarazione del terzo.
Se permane la c.d. “valenza biennale” della sanzione, il gioco è presto fatto.
Basterebbe, almeno per gli importi elevati, impugnare l’accertamento, ricorrere e, siccome il contenzioso, anche nei primi due gradi di giudizio, sarà pendente anche oltre il 31 dicembre 2017, chiedere al giudice l’espunzione automatica della sanzione, non più in vigore.
Cosa che, a ben vedere, potrebbe essere fatta anche dal giudice del rinvio, trattandosi, in un certo senso, di ius superveniens.
Se permane la c.d. “valenza biennale” della sanzione, il gioco è presto fatto.
Basterebbe, almeno per gli importi elevati, impugnare l’accertamento, ricorrere e, siccome il contenzioso, anche nei primi due gradi di giudizio, sarà pendente anche oltre il 31 dicembre 2017, chiedere al giudice l’espunzione automatica della sanzione, non più in vigore.
Cosa che, a ben vedere, potrebbe essere fatta anche dal giudice del rinvio, trattandosi, in un certo senso, di ius superveniens.
Il Fisco, dal canto suo, non potrebbe più integrare l’accertamento riconoscendo la valenza presuntiva dei prelevamenti, in quanto l’integrazione è ammessa solo per i fatti nuovi sopravvenuti.
Tutte le considerazioni effettuate inducono ad affermare che, nel caso dei prelevamenti bancari, sia opportuno rivisitare nel complesso la materia oltre che, naturalmente, cancellare la c.d. “valenza biennale” delle norme.
Tutte le considerazioni effettuate inducono ad affermare che, nel caso dei prelevamenti bancari, sia opportuno rivisitare nel complesso la materia oltre che, naturalmente, cancellare la c.d. “valenza biennale” delle norme.