Trattamento del leasing finanziario tra i nodi da sciogliere per il decreto bilanci
Le Commissioni hanno dato parere favorevole, ma con osservazioni, che il Governo deve analizzare per l’approvazione definitiva
/ Giovedì 06 agosto 2015
Dovrebbe arrivare nei prossimi giorni il via libera per il recepimento della direttiva 2013/34/UE.
Lo schema di DLgs. n. 171, recante la “disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali”, ha, infatti, ottenuto parere favorevole da parte delle Commissioni competenti di Camera e Senato e dovrebbe essere approvato in via definitiva dal prossimo Consiglio dei Ministri.
Lo schema di DLgs. n. 171, recante la “disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali”, ha, infatti, ottenuto parere favorevole da parte delle Commissioni competenti di Camera e Senato e dovrebbe essere approvato in via definitiva dal prossimo Consiglio dei Ministri.
Risultano, però, ancora numerosi i nodi da sciogliere da parte del Governo, in considerazione delle osservazioni che sono state formulate dalle Commissioni. Primo fra tutti quello relativo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, cui si ricollega il trattamento contabile del leasing finanziario.
Lo schema di decreto modifica, infatti, l’art. 2423- c.c. (che detta i principi di redazione del bilancio), il quale – nella formulazione vigente – stabilisce che la valutazione delle voci deve essere fatta, tra l’altro, “tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.
Lo schema di decreto modifica, infatti, l’art. 2423- c.c. (che detta i principi di redazione del bilancio), il quale – nella formulazione vigente – stabilisce che la valutazione delle voci deve essere fatta, tra l’altro, “tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.
Viene ora prevista l’eliminazione di tale inciso e l’inserimento del nuovo n. 1-, secondo cui la valutazione delle voci deve essere fatta “tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”. Come chiarisce al riguardo la Relazione illustrativa, con la modifica in esame si è inteso superare i problemi interpretativi legati al vigente concetto di “funzione economica”. In tale ottica, l’intervento normativo non può che essere accolto con favore.
Come evidenziato dai primi commentatori della norma (su tutti CNDCEC, si veda “Sulla Direttiva «Bilancio» il CNDCEC chiede maggiore chiarezza” del 25 aprile 2015, e Assonime, si veda “Da Assonime le osservazioni relative alla Direttiva sui bilanci” del 30 aprile 2015), l’introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma ha, però, determinato alcune incertezze applicative con riferimento al trattamento del leasing finanziario.
Occorre, infatti, considerare che:
- a fronte del riconoscimento normativo del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, che porterebbe a contabilizzare le operazioni di leasing secondo il metodo finanziario;
- lo schema di DLgs. ha modificato l’art. 2427 comma 1 n. 22 c.c., che individua l’informativa da riportare nella Nota integrativa con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, circostanza che presuppone l’adozione del metodo patrimoniale.
Occorre, infatti, considerare che:
- a fronte del riconoscimento normativo del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, che porterebbe a contabilizzare le operazioni di leasing secondo il metodo finanziario;
- lo schema di DLgs. ha modificato l’art. 2427 comma 1 n. 22 c.c., che individua l’informativa da riportare nella Nota integrativa con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, circostanza che presuppone l’adozione del metodo patrimoniale.
Su questo aspetto si sono concentrate anche le osservazioni delle Commissioni parlamentari competenti.
Nel dettaglio, la X Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo) ha evidenziato l’opportunità di limitare la prevalenza della sostanza sulla forma nelle specifiche poste del bilancio e non nei principi generali, allo scopo di ridurre le aree di incertezza.
Nel dettaglio, la X Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo) ha evidenziato l’opportunità di limitare la prevalenza della sostanza sulla forma nelle specifiche poste del bilancio e non nei principi generali, allo scopo di ridurre le aree di incertezza.
Analogamente, le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera hanno segnalato l’opportunità di rivedere la formulazione della norma, “nel senso di stabilire che la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è effettuata tenendo conto della funzione economica del contratto o dell’operazione, così come declinata dalle migliori tecniche contabili, in quanto l’attuale configurazione della previsione come principio generale, in mancanza di previsioni casistiche di applicazione, rischia di comportare notevoli incertezze applicative per i soggetti chiamati a redigere i bilanci e di determinare comportamenti non uniformi nella rilevazione e valutazione dei valori di bilancio”.
Le Commissioni hanno, quindi, evidenziato l’opportunità di abrogare l’art. 2427 comma 1 n. 22 c.c. sopra citato, stante il fatto che l’applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma alle operazioni di locazione finanziaria rende più necessario fornire in Nota integrativa informazioni aggiuntive sulla sostanza di tali operazioni.
Le Commissioni hanno, quindi, evidenziato l’opportunità di abrogare l’art. 2427 comma 1 n. 22 c.c. sopra citato, stante il fatto che l’applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma alle operazioni di locazione finanziaria rende più necessario fornire in Nota integrativa informazioni aggiuntive sulla sostanza di tali operazioni.
Le osservazioni delle Commissioni non si limitano, comunque, all’aspetto appena evidenziato.
Il Governo è stato, tra l’altro, invitato a rivedere la disciplina delle azioni proprie, che, secondo lo schema di DLgs., sono iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto. La contabilizzazione della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio fornirebbe, infatti, una visione non corretta dell’impresa, specie laddove l’acquisto di azioni proprie avvenisse per finalità di investimento e sviluppo della società, in quanto la stessa vedrebbe paradossalmente ridursi il proprio patrimonio, con conseguenze dal punto di vista della solidità aziendale e della sua valutazione ai fini del merito creditizio.
Il Governo è stato, tra l’altro, invitato a rivedere la disciplina delle azioni proprie, che, secondo lo schema di DLgs., sono iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto. La contabilizzazione della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio fornirebbe, infatti, una visione non corretta dell’impresa, specie laddove l’acquisto di azioni proprie avvenisse per finalità di investimento e sviluppo della società, in quanto la stessa vedrebbe paradossalmente ridursi il proprio patrimonio, con conseguenze dal punto di vista della solidità aziendale e della sua valutazione ai fini del merito creditizio.
Le Commissioni reputano, inoltre, opportuno escludere l’applicazione del metodo (di derivazione IAS) del costo ammortizzato per la valutazione di crediti, debiti e titoli. Tale obbligo sarebbe in netto contrasto con le finalità informative proprie delle piccole e medie imprese, che rappresentano il principale target di riferimento dell’intervento legislativo.
Ulteriori osservazioni sono state, poi, formulate, tra l’altro, con riferimento al trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati, alle disposizioni concernenti il bilancio delle microimprese, nonché all’obbligo di redazione del rendiconto finanziario, tutti aspetti di assoluto rilievo nell’ambito dell’intervento normativo in commento.
Avuto riguardo all’iscrizione nell’attivo dei costi di sviluppo, impianto e ampliamento, nonché dell’avviamento, è stato proposto di attribuire il potere di esprimere il consenso per la capitalizzazione al soggetto cui spetta la funzione di revisione legale, che non coincide necessariamente con il Collegio sindacale.
Avuto riguardo all’iscrizione nell’attivo dei costi di sviluppo, impianto e ampliamento, nonché dell’avviamento, è stato proposto di attribuire il potere di esprimere il consenso per la capitalizzazione al soggetto cui spetta la funzione di revisione legale, che non coincide necessariamente con il Collegio sindacale.
Infine, il Governo è stato invitato ad introdurre norme più stringenti in materia di controlli.
In particolare, ferma restando la mancata previsione di un sistema di controlli obbligatorio nelle società di minori dimensioni, con l’obiettivo della riduzione degli adempimenti burocratici, secondo le Commissioni sarebbe utile prevedere un sistema di controlli in tutte quelle fattispecie in cui vi sono finanziamenti pubblici rilevanti per il sostenimento dell’attività e situazioni debitorie sproporzionate, determinate sulla base di indicatori capaci di evidenziare l’esistenza di una situazione critica e di prevenire comportamenti di potenziale danneggiamento per i soggetti interessati alla conduzione dell’attività.
In particolare, ferma restando la mancata previsione di un sistema di controlli obbligatorio nelle società di minori dimensioni, con l’obiettivo della riduzione degli adempimenti burocratici, secondo le Commissioni sarebbe utile prevedere un sistema di controlli in tutte quelle fattispecie in cui vi sono finanziamenti pubblici rilevanti per il sostenimento dell’attività e situazioni debitorie sproporzionate, determinate sulla base di indicatori capaci di evidenziare l’esistenza di una situazione critica e di prevenire comportamenti di potenziale danneggiamento per i soggetti interessati alla conduzione dell’attività.
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