Anche per il 2016 rivalutazione di partecipazioni e terreni
Il Ddl. di stabilità 2016 prevede ancora una proroga dell’agevolazione
L’ultima bozza del Ddl. di stabilità 2016, inviata dal Governo al Quirinale, ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001.
Se dovesse essere approvato questo testo, quindi, anche per il 2016 sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, art. 67 comma 1 lett. da a) a c- del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Se dovesse essere approvato questo testo, quindi, anche per il 2016 sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, art. 67 comma 1 lett. da a) a c- del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).
A tal fine, occorrerà che entro il 30 giugno 2016:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
A tal fine, occorrerà che entro il 30 giugno 2016:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Per valutare la convenienza del regime, le imposte sostitutive sopracitate dovranno essere confrontate con la nuova tassazione al per i capital gain sulle partecipazioni non qualificate e l’imposizione IRPEF per il 49,72% per le partecipazioni qualificate.
Sempre in merito all’appetibilità del regime di rivalutazione, si osserva che il Ddl. di stabilità 2016 conferma il raddoppio delle aliquote delle imposte sostitutive già previsto dalla proroga delle rivalutazione per il 2015.
Confermato il raddoppio delle aliquote
In sostanza, esercitando l’opzione di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore indicato in perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, il contribuente dovrà assolvere entro il 30 giugno 2016:
- l’imposta sostitutiva del sulle partecipazioni non qualificate;
- oppure quella e dell’ sulle partecipazioni qualificate e sui terreni.
Per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione sarà comunque possibile:
- detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
- oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
- l’imposta sostitutiva del sulle partecipazioni non qualificate;
- oppure quella e dell’ sulle partecipazioni qualificate e sui terreni.
Per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione sarà comunque possibile:
- detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
- oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
Prima dell’incremento delle aliquote delle imposte sostitutive, la rivalutazione “al ribasso” consentiva di non versare nulla in quanto, a parità di aliquote, l’imposta precedentemente versata si detraeva da quanto dovuto in relazione alla nuova rivalutazione.
Attualmente, invece, con l’incremento dell’aliquota dal 4% all’8%, sembra possibile che un’eventuale rivalutazione al ribasso generi un’ulteriore imposta a debito per il contribuente.
Attualmente, invece, con l’incremento dell’aliquota dal 4% all’8%, sembra possibile che un’eventuale rivalutazione al ribasso generi un’ulteriore imposta a debito per il contribuente.
Si pensi a un terreno rivalutato nel 2014 con un valore di perizia di 100.000 euro e un’imposta versata di 4.000 euro. Nel caso in cui nel 2016 il valore del terreno si riducesse a 60.000 euro e il contribuente decidesse di effettuare la rivalutazione al ribasso, egli dovrebbe corrispondere (60.000 x 8%) – 4.000 = 800 euro. Prima, con l’introduzione della possibilità di detrarsi l’imposta precedentemente versata, invece, il contribuente non avrebbe versato nulla.
Tuttavia, questo discorso riguarda più che altro i terreni. Nel caso in cui il valore di mercato della partecipazione sia divenuto inferiore rispetto a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente a quella in argomento, non è necessario procedere alla rideterminazione del costo. Infatti, la vendita della partecipazione a un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.
In merito, l’art. 5, comma 6 della L. 448/2001, per evitare eccessivi benefici dall’applicazione della norma, prevede che l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammetta il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art. 68 del TUIR, per cui non si applica la disposizione che consente di compensare, nell’ambito delle categorie formate dalle partecipazioni qualificate e degli altri investimenti finanziari, le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.