Con i super-ammortamenti leasing più vantaggioso
Secondo Assilea, la maggiorazione del 40% si applica sulla quota capitale e sul valore di riscatto
La circolare Assilea n. 25 di ieri esamina la nuova disposizione relativa ai super-ammortamenti prevista dal Ddl. di stabilità 2016, con particolare attenzione ai beni acquisiti in leasing.
La nuova versione della norma agevolativa contenuta nel citato Ddl. (ora all’art. 7) dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sia maggiorato del 40%.
La nuova versione della norma agevolativa contenuta nel citato Ddl. (ora all’art. 7) dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sia maggiorato del 40%.
La misura agevolativa interessa i beni materiali strumentali (incluso il targato) nuovi acquisiti, anche in locazione finanziaria, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Secondo Assilea, sono però esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione la locazione operativa (senza opzione di riscatto) e il noleggio. In tali ipotesi, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori, mentre l’agevolazione potrà ragionevolmente spettare alle società di locazione/noleggio.
Secondo Assilea, sono però esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione la locazione operativa (senza opzione di riscatto) e il noleggio. In tali ipotesi, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori, mentre l’agevolazione potrà ragionevolmente spettare alle società di locazione/noleggio.
Nonostante la norma non chiarisca il meccanismo applicativo dell’agevolazione per i beni acquisiti in locazione finanziaria, secondo Assilea, poiché la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene, è ragionevole distribuire proporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul valore di riscatto.
Nello specifico, viene precisato che il maggior valore imputato ai canoni sarà deducibile lungo la durata “fiscale” del contratto di leasing (metà del periodo di ammortamento del bene); in caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale.
Il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà invece recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata l’opzione finale di acquisto.
Non è previsto alcun meccanismo di recapture del beneficio in caso di mancato esercizio dell’opzione finale di acquisto.
Nello specifico, viene precisato che il maggior valore imputato ai canoni sarà deducibile lungo la durata “fiscale” del contratto di leasing (metà del periodo di ammortamento del bene); in caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale.
Il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà invece recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata l’opzione finale di acquisto.
Non è previsto alcun meccanismo di recapture del beneficio in caso di mancato esercizio dell’opzione finale di acquisto.
Viene, inoltre, osservato che in caso di locazione finanziaria il beneficio sarà distribuito in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all’ipotesi dell’acquisto diretto del bene; ciò in virtù della minore durata fiscale consentita dalle norme alla locazione finanziaria rispetto all’acquisto in proprietà e, in via subordinata, in virtù dell’assenza di riduzioni delle quote deducibili nel leasing il primo anno di entrata in funzione del bene. La circolare fornisce anche un’esemplificazione numerica al fine di dimostrare tale assunto.
L’appeal fiscale del leasing – rispetto all’acquisto – è tanto maggiore quanto più bassa è la quota di riscatto.
Tale impostazione, secondo Assilea, appare coerente, oltre che con le logiche del leasing finanziario, anche con il tenore letterale della norma, che consente di imputare la maggiorazione sia alle quote di ammortamento che ai canoni.
L’appeal fiscale del leasing – rispetto all’acquisto – è tanto maggiore quanto più bassa è la quota di riscatto.
Tale impostazione, secondo Assilea, appare coerente, oltre che con le logiche del leasing finanziario, anche con il tenore letterale della norma, che consente di imputare la maggiorazione sia alle quote di ammortamento che ai canoni.
Esclusa dall’agevolazione la quota interessi
La circolare in commento evidenzia quindi che la maggiorazione del 40% riguarderà esclusivamente le quote capitale dei canoni – la cui sommatoria, unitamente al prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisizione del bene – restando invece fuori dal beneficio la quota interessi, che non rappresenta il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento in leasing finanziario.
Al fine di estrapolare la quota capitale dal canone complessivo è ragionevole applicare la consolidata procedura forfetaria prevista dall’abrogato DM 24 aprile 1998, già consentita per determinare la quota di interessi indeducibile ai fini IRAP, o deducibile nei limiti del 30% del ROL ai fini IRES, o ancora per individuare la quota parte del canone riferibile al terreno ( circ. Agenzia delle Entrate nn. 8 e 19 del 2009).
In tal modo, evidenzia Assilea, gli interessi saranno imputati proporzionalmente lungo la durata del contratto (anziché con modalità decrescenti) e pertanto la quota capitale è assunta come costante (anziché crescente) in ciascun canone.
Al fine di estrapolare la quota capitale dal canone complessivo è ragionevole applicare la consolidata procedura forfetaria prevista dall’abrogato DM 24 aprile 1998, già consentita per determinare la quota di interessi indeducibile ai fini IRAP, o deducibile nei limiti del 30% del ROL ai fini IRES, o ancora per individuare la quota parte del canone riferibile al terreno ( circ. Agenzia delle Entrate nn. 8 e 19 del 2009).
In tal modo, evidenzia Assilea, gli interessi saranno imputati proporzionalmente lungo la durata del contratto (anziché con modalità decrescenti) e pertanto la quota capitale è assunta come costante (anziché crescente) in ciascun canone.
In merito all’ipotesi di cessione del contratto di locazione finanziaria prima del riscatto, Assilea evidenzia che nessuna perdita del beneficio si avrebbe sulle quote di surplus dedotte dal cedente, ma né cedente, né cessionario potranno continuare a imputare le quote residue di surplus lungo la durata residua del contratto e dell’ammortamento del prezzo di riscatto (in analogia a quanto avverrebbe in caso di cessione del bene acquisito in proprietà).