Finanziamento con scrittura non autenticata da registrare in caso d’uso
Lo chiarisce la Corte di Cassazione, ma non considera che si trattava di un finanziamento infruttifero
Nella sentenza n. 24268 depositata ieri, la Cassazione ricorda alcuni importanti postulati in tema di registrazione del contratto ed alternatività IVA-registro. Il principio generale enunciato dalla Corte potrebbe essere così riassunto: in tema di imposta di registro, a norma dell’art. 5 del DPR 131/86, sono soggetti a registrazione in caso d’uso gli atti redatti con scrittura privata non autenticata, contenenti solo disposizioni soggette ad IVA.
Facendo applicazione del principio su enucleato al caso particolare, la Corte afferma che vada registrata solo in caso d’uso la scrittura privata non autenticata avente ad oggetto un finanziamento esente da IVA.
Infatti, spiega la Corte, il finanziamento, pur ricadendo nell’ambito di applicazione dell’IVA in quanto prestazione di servizi ( art. 3 comma 2 n. 3 del DPR 633/72), risulta esente dal tributo a norma dell’art. 10 comma 1 n. 1 del medesimo DPR 633/72. Tuttavia, il citato art. 5 del DPR 131/86, nel dettare le regole sulla registrazione, dopo aver specificato che sono soggette a registrazione solo in caso d’uso le scritture private non autenticate contenenti esclusivamente disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA, precisa che, a tali fini, si considerano “soggette” ad IVA anche le operazioni esenti, con l’eccezione di quelle esenti e imponibili ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 8 (locazioni), 8- (cessioni di fabbricati abitativi), 8- (cessioni di fabbricati strumentali) e 27-quinquies (cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale).
Infatti, spiega la Corte, il finanziamento, pur ricadendo nell’ambito di applicazione dell’IVA in quanto prestazione di servizi ( art. 3 comma 2 n. 3 del DPR 633/72), risulta esente dal tributo a norma dell’art. 10 comma 1 n. 1 del medesimo DPR 633/72. Tuttavia, il citato art. 5 del DPR 131/86, nel dettare le regole sulla registrazione, dopo aver specificato che sono soggette a registrazione solo in caso d’uso le scritture private non autenticate contenenti esclusivamente disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA, precisa che, a tali fini, si considerano “soggette” ad IVA anche le operazioni esenti, con l’eccezione di quelle esenti e imponibili ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 8 (locazioni), 8- (cessioni di fabbricati abitativi), 8- (cessioni di fabbricati strumentali) e 27-quinquies (cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale).
Ne deriva che i contratti di finanziamento esenti da IVA, ai fini dell’art. 5 del DPR 131/86 si considerano “soggetti ad IVA”, non rientrando tra le ipotesi eccezionali in cui le operazioni esenti devono essere considerate “non soggette ad IVA” ai fini della registrazione. Pertanto, se redatti per scrittura privata non autenticata, i finanziamenti sono soggetti a registrazione in caso d’uso.
La Corte di Cassazione afferma, infine che, ove il caso d’uso si verifichi ed il finanziamento venga, quindi, registrato, è dovuta l’imposta di registro in misura fissa, come previsto dall’art. 40 del DPR 131/86 per le operazioni esenti da IVA art. 10 comma 1 n. 1 del DPR 633/72.
I principi sopra enunciati non si presterebbero ad alcuna notazione, se fossero riferiti a finanziamenti fruttiferi, ovvero “a titolo oneroso”. Tuttavia, nel caso di specie, si trattava di un finanziamento infragruppo infruttifero, come ricordato dalla stessa sentenza.
Se il finanziamento è infruttifero, si resta fuori campo IVA
Il finanziamento infruttifero si pone fuori dal campo di applicazione dell’IVA, in mancanza di corrispettivo, per assenza del presupposto oggettivo del tributo. Tale finanziamento, quindi, non può rientrare nella norma prevista dall’art. 3 comma 2 n. 3 del DPR 633/72 (secondo quanto sostenuto nella sentenza in oggetto), come confermato dal fatto che il comma 2 del citato art. 3 prevede che tutte le fattispecie in esso elencate costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo. In assenza di corrispettivo, quindi, si sta al di fuori del campo di applicazione dell’IVA, la registrazione del finanziamento va operata in termine fisso ed è dovuta l’imposta di registro proporzionale (3% a norma dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86). Tuttavia, questo elemento non viene preso in considerazione nella sentenza in commento che, quindi, non si sofferma ad esaminare (ritenendola irrilevante) la questione proposta dai ricorrenti, relativa alla possibilità di qualificare il contratto di finanziamento, nel caso di specie, come redatto per corrispondenza.
In effetti, ove si fosse trattato di finanziamento fruttifero (oneroso) la registrazione sarebbe stata “in caso d’uso” (con pagamento dell’imposta di registro fissa) sia ove l’atto fosse stato redatto per corrispondenza che ove fosse stato redatto per scrittura privata non autenticata. Invece, trattandosi di finanziamento infruttifero, fuori campo IVA, la registrazione risulta obbligatoria solo in caso d’uso nella sola ipotesi in cui il finanziamento sia redatto per corrispondenza (a norma del combinato disposto degli artt. 1 della Tariffa, parte II e 9 della Tariffa, parte I, allegate al DPR 131/86), mentre la stipula per scrittura privata non autenticata comporta il sorgere dell’obbligo di registrazione in termine fisso (con applicazione dell’imposta di registro del 3%).