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NASpI a 24 mesi anche dopo il 1° gennaio 2017

NASpI a 24 mesi anche dopo il 1° gennaio 2017

Nuovi chiarimenti dell’INPS sulla durata massima e sui requisiti lavorativi e contributivi per accedere alla relativa indennità

Con la circ. n. 194 di ieri, l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti sulla Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), introdotta dal DLgs. 22/2015 per fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI, lo ricordiamo, sostituisce le indennità di ASpI e la mini-ASpI L. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
La prima precisazione fornita dall’INPS riguarda i limiti massimi di durata della NASpI, alla luce della disposizione art. 43 comma 3 del DLgs. 148/2015, con cui è stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 5 del citato DLgs. 22/2015, il quale prevedeva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane. Pertanto, la NASpI potrà essere corrisposta per una durata fino a un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017.
Un altro tema trattato è quello dello stato di disoccupazione, recentemente ridefinito dall’art. 19 del DLgs. 150/2015, ai sensi del quale si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego. Sul punto, la circolare ricorda che la domanda di indennità ASpI, NASpI, nonché DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS, equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dal medesimo Istituto all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel Sistema informativo unitario delle politiche attive.
Tuttavia, in attesa che tale sistema informativo sia pienamente operativo, l’INPS provvederà a mettere a disposizione dei competenti Centri per l’Impiego le domande di richiesta delle suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori DL 185/2008.
Inoltre, lo stesso DLgs. 150/2015, stabilisce, all’art. 21, comma 7, che l’eventuale mancata partecipazione alle attività collegate al patto di servizio personalizzato sottoscritto dal disoccupato con il Centro per l’impiego (ad esempio, iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva, laboratori per il rafforzamento delle competenze, ecc.), può comportare alcuni provvedimenti sanzionatori (applicati dall’INPS), che vanno dalla decurtazione dell’indennità di disoccupazione fino alla decadenza della prestazione e dallo stato di disoccupato. In relazione a quest’ultimo aspetto, l’INPS precisa che, in tutti i casi in cui è comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.    
Ulteriori precisazioni riguardano poi il perfezionamento del requisito art. 3 del DLgs. 22/2015, necessario ai fini NASpI, delle 30 giornate nei 12 mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. In particolare, laddove il computo risulti problematico, come ad esempio nel caso dei lavoratori a domicilio o di coloro che hanno lavorato all’estero, per i quali il flusso UNIEMENS non evidenzia i dati inerenti alle giornate effettivamente lavorate, tale requisito si ritiene soddisfatto – come nel caso dei lavoratori domestici – quando sono presenti, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, almeno cinque settimane di contribuzione. Invece, nel caso dei lavoratori agricoli, laddove gli archivi telematici non risultino ancora aggiornati e i dati ancora non presenti, si farà ricorso alle buste paga.
Vi sono poi altre categorie di lavoratori, come ad esempio quelli in somministrazione o gli intermittenti, contraddistinte da periodi di lavoro e di non lavoro, il cui alternarsi presenta carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà del lavoratore. In merito a ciò, l’INPS precisa che i periodi di non lavoro non sono utili ai fini del soddisfacimento del requisito delle 13 settimane di contribuzione (nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione) per l’accesso alla prestazione, oltre che per la determinazione della durata e della misura della stessa. Inoltre, gli stessi non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo.
Diversamente, tali periodi sono considerati “neutri”, con conseguente ampliamento del periodo di 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per la ricerca del predetto requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro.
Infine, con riferimento ad alcuni contratti di solidarietà risalenti nel tempo e utilizzati nella prassi anche “a zero ore”, si specifica che, in presenza di periodi interessati da detti contratti – in concreto a zero ore – nel quadriennio di osservazione per l’accesso alla NASpI, è possibile procedere alla neutralizzazione dei relativi periodi sia ai fini del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro, che di quello delle 13 settimane di contribuzione.

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