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Presunzioni bancarie senza rigidi automatismi per le ditte individuali

Presunzioni bancarie senza rigidi automatismi per le ditte individuali

L’utilizzo delle presunzioni deve avvenire in misura coerente con il settore in cui il contribuente opera

Con la sentenza n. 4987 del 19 ottobre 2015 la C.T. Prov, di Salerno applica in modo circostanziato quanto disposto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.25 del 6 agosto 2014 in materia di utilizzo dello strumento delle indagini bancarie finalizzate alla prevenzione e al contrasto all’evasione fiscale.
Il caso di specie era riferito a un soggetto ditta individuale che nel corso dell’esercizio della propria attività di impresa nel 2009 aveva fatto confluire, a titolo di conferimento, in una società a responsabilità limitata l’attività specifica, traslando a tutti gli effetti non solo l’intero patrimonio aziendale, ma anche tutte le tipologie contrattuali in essere, ivi inclusi i contratti di conto corrente bancario.
L’Agenzia, nel periodo oggetto di accertamento, aveva eccepito la non puntuale corrispondenza delle movimentazioni bancarie corrispondenti alla contabilità della ditta individuale; lamentava nell’atto impositivo l’insufficienza e la genericità delle prove rese dalla parte ricorrente, in mancanza della riconciliazione giustificativa di ogni operazione, in ottemperanza a un principio consolidato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9731 del 6 maggio 2014.
La parte, per converso, si difendeva sostenendo che le movimentazioni bancarie oggetto di ripresa a tassazione erano riscontrabili dalle registrazioni riportate sul libro giornale della società conferitaria che ne aveva istituito l’obbligatoria tenuta, nonché dai rapporti di conto corrente intestati a se medesima come persona fisica (in data successiva al conferimento aziendale) per spese personali e ai conti relativi ai genitori non riconducibili all’attività di impresa.
In tale frangente, non vi è dubbio che lo strumento istruttorio delle indagini bancarie finalizzato all’accertamento e potenziato con l’istituzione dell’Archivio dei rapporti finanziari presso l’Anagrafe tributaria di cui all’art. 37 del DL n. 223/2006, conv. L. n. 248/2006), pur rappresentando un adeguato deterrente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria ai fini del contrasto all’evasione fiscale, è stato spesso utilizzato dagli accertatori in modo rigido, automatico, acritico e irragionevole. Concetti che la circolare n. 25/2014 riprende in modo diametralmente opposto riaffermandone un’adeguata elasticità applicabile alle presunzioni stabilite dal comma 1, n. 2, secondo periodo, dell’art. 32 del DPR n. 600/73.
Difatti le presunzioni inerenti le movimentazioni bancarie pur rappresentando, sul piano del diritto, mere presunzioni legali relative che invertono l’onere della prova, rimettendo in capo al contribuente accertato tale obbligo, vengono ancora molto spesso utilizzate dall’Amministrazione finanziaria in modo impropriamente asettico a giustificazione delle proprie pretese tributarie.
Nel caso in questione, la Commissione tributaria provinciale di Salerno, applicando le indicazioni contenute nella circ. n. 25/2014, motiva la sentenza n. 4987/2015 chiarendo che “... la presunzione attinente i prelevamenti va applicata, non solo nel quadro di approccio criticamente motivato e scevro da rigidi automatismi, ma lasciando spazio oltre che ad ogni genere di prova relativa alla destinazione del prelievo, pure ad una generale «clausola di salvaguardia», in misura coerente sia all’operatività del settore di attività che, al tenore di vita del contribuente e dei titolari dei conti cointestati.”
Conto cointestato da valutare con cautela
Per lo più, nelle conclusioni delle motivazioni, la stessa C.T. Prov. di Salerno dichiara non corretta anche la ripresa a tassazione nell’accertamento delle operazioni di lieve ammontare riscontrate sui conti correnti bancari personali per l’inevitabile e fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese inerenti l’attività di impresa con quelle personali. Il Collegio prosegue accogliendo le doglianze della ricorrente e annulla l’avviso di accertamento impugnato; inoltre, sancisce che le operazioni finanziarie, operate sui conti correnti in data successiva alla chiusura della ditta individuale, giammai sarebbero potute essere attratte ad attività di impresa.
In definitiva, la Provinciale di Salerno adotta ciò che la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate aveva indicato come linee guida agli Uffici locali con la circ. n. 25/2014, in cui, a proposito delle presunzioni da indagini finanziarie, aveva raccomandato un’applicazione “secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da acritici automatismi”, avvalendosi prioritariamente della collaborazione del contribuente e delle relative dimostrazioni che questi potrà addurre per giustificare le operazioni finanziarie rilevate, proprio con particolare riguardo ai prelevamenti.

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