Riammissione alla dilazione con domanda fino al 23 novembre
Due giorni in più ai contribuenti per presentare domanda, il cui termine scadrebbe, a rigore, sabato 21
L’art. 15 comma 7 del DLgs. 159/2015 ha previsto che i contribuenti decaduti da una pregressa dilazione dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73) possono essere riammessi al beneficio se presentano la domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Trattasi di una norma che, in un certo senso, funge da raccordo con il “nuovo” art. 19 del DPR 602/73 che, a differenza del sistema precedente, consente al debitore decaduto dalla dilazione (fatto che, ora, si verifica con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive) di essere riammesso al beneficio, previo pagamento delle rate insolute.
Essendo il DLgs. 159/2015 entrato in vigore il 22 ottobre 2015, il termine ultimo per la domanda scadrebbe sabato prossimo, 21 novembre 2015.
Trattasi di una norma che, in un certo senso, funge da raccordo con il “nuovo” art. 19 del DPR 602/73 che, a differenza del sistema precedente, consente al debitore decaduto dalla dilazione (fatto che, ora, si verifica con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive) di essere riammesso al beneficio, previo pagamento delle rate insolute.
Essendo il DLgs. 159/2015 entrato in vigore il 22 ottobre 2015, il termine ultimo per la domanda scadrebbe sabato prossimo, 21 novembre 2015.
In precedenza, su Eutekne.info (si veda “Entro il 21 novembre la domanda per essere riammessi alla dilazione” del 10 ottobre 2015) avevamo affermato che, sebbene il 21 novembre 2015 cada di sabato, sarebbe stato meglio, per cautela, non confidare nella postergazione del termine al primo giorno successivo non festivo (quindi al 23 novembre 2015), siccome l’art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011, che ha introdotto, per gli adempimenti tributari, tale principio, parla di materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Di contro, Equitalia, con un comunicato stampa diffuso ieri, ha annunciato che, siccome il 21 cade di sabato, la domanda può essere presentata sino al lunedì successivo, quindi fino al 23 novembre.
Così, i contribuenti hanno due giorni in più per presentare la domanda, i cui modelli sono reperibili sul sito internet di Equitalia.
A ben vedere, sebbene su questioni concernenti i termini per gli adempimenti fiscali la prudenza non sia mai troppa, quanto esposto da Equitalia ha fondamento normativo.
L’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011 stabilisce che “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”, utilizzando, quindi, una formulazione più ampia, che potrebbe essere idonea a ricomprendere pure le domande presentate a Equitalia.
Così, i contribuenti hanno due giorni in più per presentare la domanda, i cui modelli sono reperibili sul sito internet di Equitalia.
A ben vedere, sebbene su questioni concernenti i termini per gli adempimenti fiscali la prudenza non sia mai troppa, quanto esposto da Equitalia ha fondamento normativo.
L’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011 stabilisce che “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”, utilizzando, quindi, una formulazione più ampia, che potrebbe essere idonea a ricomprendere pure le domande presentate a Equitalia.
Concessione automatica anche sopra i 50.000 euro
Alcuni ricorderanno, infatti, che il legislatore, nel momento in cui ha redatto il testo del DL 70/2011, ha fatto proprio un modus operandi senza precedenti: al comma uno ha anticipato quello che si sarebbe detto al comma due, inserendo però delle differenze terminologiche tra i due commi, in modo da far sorgere, su vari temi, diatribe interpretative concernenti lo stesso articolo di legge (non a caso, sul problema che ci occupa, il comma due parla di “materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, mentre il comma uno di “Amministrazione economico-finanziaria”).
Tanto premesso, la riammissione alla dilazione è automatica ed è concessa su mera domanda di parte senza dimostrare lo stato di difficoltà economica, nemmeno per i debiti sopra la soglia dei 50.000 euro.
La concessione può avvenire per un numero massimo di 72 rate, escludendo dunque la dilazione “straordinaria”, sino a 120 rate mensili.
Infine, la decadenza dalla riammissione si verifica se il debitore non onora due rate del piano, anche non consecutive.
La concessione può avvenire per un numero massimo di 72 rate, escludendo dunque la dilazione “straordinaria”, sino a 120 rate mensili.
Infine, la decadenza dalla riammissione si verifica se il debitore non onora due rate del piano, anche non consecutive.