Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Riammissione alla dilazione con domanda fino al 23 novembre

Riammissione alla dilazione con domanda fino al 23 novembre

Due giorni in più ai contribuenti per presentare domanda, il cui termine scadrebbe, a rigore, sabato 21

L’art. 15 comma 7 del DLgs. 159/2015 ha previsto che i contribuenti decaduti da una pregressa dilazione dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73) possono essere riammessi al beneficio se presentano la domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Trattasi di una norma che, in un certo senso, funge da raccordo con il “nuovo” art. 19 del DPR 602/73 che, a differenza del sistema precedente, consente al debitore decaduto dalla dilazione (fatto che, ora, si verifica con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive) di essere riammesso al beneficio, previo pagamento delle rate insolute.
Essendo il DLgs. 159/2015 entrato in vigore il 22 ottobre 2015, il termine ultimo per la domanda scadrebbe sabato prossimo, 21 novembre 2015.
In precedenza, su Eutekne.info (si veda “Entro il 21 novembre la domanda per essere riammessi alla dilazione” del 10 ottobre 2015) avevamo affermato che, sebbene il 21 novembre 2015 cada di sabato, sarebbe stato meglio, per cautela, non confidare nella postergazione del termine al primo giorno successivo non festivo (quindi al 23 novembre 2015), siccome l’art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011, che ha introdotto, per gli adempimenti tributari, tale principio, parla di materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Di contro, Equitalia, con un comunicato stampa diffuso ieri, ha annunciato che, siccome il 21 cade di sabato, la domanda può essere presentata sino al lunedì successivo, quindi fino al 23 novembre.
Così, i contribuenti hanno due giorni in più per presentare la domanda, i cui modelli sono reperibili sul sito internet di Equitalia.
A ben vedere, sebbene su questioni concernenti i termini per gli adempimenti fiscali la prudenza non sia mai troppa, quanto esposto da Equitalia ha fondamento normativo.
L’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011 stabilisce che “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”, utilizzando, quindi, una formulazione più ampia, che potrebbe essere idonea a ricomprendere pure le domande presentate a Equitalia.
Concessione automatica anche sopra i 50.000 euro
Alcuni ricorderanno, infatti, che il legislatore, nel momento in cui ha redatto il testo del DL 70/2011, ha fatto proprio un modus operandi senza precedenti: al comma uno ha anticipato quello che si sarebbe detto al comma due, inserendo però delle differenze terminologiche tra i due commi, in modo da far sorgere, su vari temi, diatribe interpretative concernenti lo stesso articolo di legge (non a caso, sul problema che ci occupa, il comma due parla di “materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, mentre il comma uno di “Amministrazione economico-finanziaria”).
Tanto premesso, la riammissione alla dilazione è automatica ed è concessa su mera domanda di parte senza dimostrare lo stato di difficoltà economica, nemmeno per i debiti sopra la soglia dei 50.000 euro.
La concessione può avvenire per un numero massimo di 72 rate, escludendo dunque la dilazione “straordinaria”, sino a 120 rate mensili.
Infine, la decadenza dalla riammissione si verifica se il debitore non onora due rate del piano, anche non consecutive.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...