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Medici: comunicazione telematica entro il 31 gennaio 2016

Medici: comunicazione telematica entro il 31 gennaio 2016


L’art. 3, comma 3, D.Lgs n. 175/2014 dispone che le informazioni riguardanti le spese sanitarie confluiscono nel 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS). Al sistema è possibile accedere attraverso questo sito internet: www.sistemats.it e sono anche state comunicate, con il D.M. del 31/07/2015, le procedure in campo a medici e odontoiatri per adempiere alla trasmissione dei dati di spesa.
Per l’anno di imposta 2015 i medici e gli odontoiatri sono tenuti a comunicare i dati che confluiranno nel 730 precompilato entro la scadenza del 31 gennaio 2016. La comunicazione da parte dei medici potrà avvenire con le stesse credenziali che danno loro accesso al Sistema tessera sanitaria.
Per medici e odontoiatri che invece non sono ancora in possesso di tali credenziali, possono ottenerle nel seguente modo:
– presso la competente sede provinciale dell’Ordine dei Medici;
– Accedendo direttamente al sito www.sistemats.it con la propria TS-CNS (carta nazionale dei servizi);
– Registrandosi al sito con una procedura che attraverso una serie di controlli come l’iscrizione all’Ordine e la verifica di tessera sanitaria e indirizzo Pec, fornirà loro le credenziali e chiavi di accesso tramite la Pec personale.
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati, i medici dovranno comunicare le spese sanitarie attraverso le seguenti modalità:
– apposita applicazione web disponibile sul citato sito Internet per l’inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa;
– software specifico opportunamente integrato con le funzionalità necessarie per dialogare con il sito del STS.
Per ogni invio effettuato, che può essere singolo o relativo a più documenti, il sistema rilascia un numero di protocollo e una ricevuta.
Le spese mediche da comunicare saranno quelle riguardanti:
– spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
– visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
– prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
– interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
– certificazioni mediche
– altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco.
Mentre i dati dei singoli contribuenti saranno:
– codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
– codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale;
– data del documento fiscale che attesta la spesa;
– tipologia della spesa;
– importo.
L’invio dei dati, come precisato dal Decreto del Mef, può avvenire anche tramite un soggetto terzo delegato (associazione di categoria o soggetto abilitato all’invio telematico) che deve possedere una specifica abilitazione rilasciata dal MEF. Per poter abilitare un soggetto terzo i medici devono accedere con le proprie credenziali nella loro area riservata del sito STS e indicare il terzo attraverso la funzione “Gestione deleghe”. È bene precisare che sono comunque i medici a rimanere responsabili dei dati trasmessi anche in presenza di intermediari.
Documenti: Circolare dell'Agenzia delle Entrate

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