Reverse charge in edilizia, chiarito il nodo degli impianti
Con la circolare n. 37 di ieri, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sulla portata delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72, ossia in tema di applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2015. Il documento di prassi è una sintesi di quanto discusso con i rappresentanti delle associazioni di categoria e segue il precedente intervento chiarificatorio (circ. n. 14/2015).
L’Agenzia prende le mosse dall’ipotesi di un contratto unico di appalto, avente ad oggetto opere di manutenzione straordinaria e prestazioni soggette a reverse charge. In linea con la condivisibile logica di semplificazione, inaugurata con la circolare n. 14, si ritiene non necessaria la scomposizione dell’operazione e la conseguente attrazione della manutenzione straordinaria alle regole ordinarie di applicazione del tributo, limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e accorpamento.
Tornando sulla vexata quaestiodella distinzione tra fornitura con posa in opera (non soggetta al reverse charge) e prestazione di servizi, l’Agenzia indica come criterio risolutivo la volontà delle parti. Costituisce posa in opera la cessione di bene accompagnata dall’esecuzione di servizi destinati a consentirne la fruizione senza modificarne la natura. Al contrario, ha natura di prestazione di servizi l’operazione che determina un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni impiegati.
L’Agenzia delle Entrate si sofferma, inoltre, sull’installazione di impianti posizionati in parte internamente e in parte esternamente all’edificio e ritiene che tale attività rientri nel campo di applicazione della norma in commento, qualora l’impianto sia funzionale o servente all’edificio stesso. Coerentemente con le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008, si valorizza la funzionalità (intesa essenzialmente in senso tecnico) e l’unitarietà dello stesso, arrivando ad adottarne una definizione più ampia; cosicché sono soggetti al meccanismo del reverse charge le installazioni di impianti di videosorveglianza perimetrale (che includono le telecamere esterne), l’impianto citofonico, l’impianto di climatizzazione (ivi compreso lo split esterno), l’impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne.
Richiamando lo stesso principio di unitarietà dell’impianto, si considera rientrante nel campo di applicazione della norma anche l’attività di installazione e manutenzione di estintori che fanno parte di un impianto complesso (ossia un impianto di protezione attiva contro gli incendi ex DM 20 dicembre 2012), come pure di porte tagliafuoco e di uscite di sicurezza, essendo parte di impianti di protezione passiva contro gli incendi ex DM 21 giugno 2004.
Al contrario, l’imposta si applica con le modalità ordinarie in caso di installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale(di cui al codice ATECO 33.20.09) e non al funzionamento dell’edificio (di cui ai codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09).
L’Amministrazione finanziaria ha poi riconosciuto l’applicabilità del meccanismo antifrode in parola, tra le altre, alle seguenti attività:
- la demolizione di un edificio in dipendenza di un unico contratto di appalto relativo alla successiva costruzione di un nuovo edificio (§ 2);
- le prestazioni di servizi di cui trattasi aventi a oggetto parcheggiinterrati nell’edificio e parcheggi collocati sul lastrico solare (§ 4);
- l’installazione di impianti fotovoltaici, non accatastati come unità immobiliari autonome, “integrati” o “semi integrati” agli edifici, oltre che quelli “a terra”, qualora questi ultimi, seppure posizionati all’esterno, siano funzionali o serventi all’edificio(§ 8);
- il diritto di chiamata a seguito di intervento di manutenzione su impianti, a prescindere dal fatto che si renda necessario un intervento di manutenzione o meno, posto che anche la sola verifica dell’impianto costituisce una modalità di manutenzione (§ 14).
Non vi rientrano, invece, attività quali: la derattizzazione, lo spurgo delle fosse biologiche come pure dei tombini, la rimozione della neve (§ 5); il servizio di allacciamento e di attivazione addebitato dalle società di distribuzione del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua, in quanto costituisce parte integrate e indispensabile alla fornitura del servizio di erogazione (§ 15). La circolare conferma che, per sistematicità, il meccanismo del reverse charge non si applica qualora l’operazione sia non imponibile IVA. È il caso, ad esempio, dei servizi di pulizia o di installazione di impianti effettuati all’interno di edifici siti in porti o aeroporti, che rientrano nelle previsioni dell’art. 9, comma 1 n. 6 del DPR 633/72.
Infine, la clausola di salvaguardia fa salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, prima dell’emanazione dei chiarimenti, per le sole tematiche ivi esaminate e purché non si sia nell’ambito di una frode fiscale.