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Accesso al regime forfetario anche per chi ha optato per l’ordinario nel 2015

Accesso al regime forfetario anche per chi ha optato per l’ordinario nel 2015

Nel corso di Telefisco sono state chiarite le possibilità di utilizzo, dal 2016, dei regimi agevolati di vantaggio e forfetario

Libero accesso al regime forfetario dal 2016 con ampia possibilità di revoca delle opzioni eventualmente esercitate l’anno precedente. È questo uno dei più interessanti chiarimenti sul regime che l’Agenzia delle Entrate ha fornito ieri nel corso di Telefisco.
Con l’occasione si ricorda che, in considerazione del grande interesse che stiamo riscontrando per questo regime, un organico riepilogo della relativa disciplina, che prende in considerazione oltre alle condizioni e alle modalità per l’accesso, anche le altre caratteristiche del regime forfetario, è disponibile nello Speciale di Eutekne.info “Il nuovo «forfetario» per gli Autonomi”. 
Venendo ai chiarimenti di Telefisco, è ufficializzata la possibilità per i soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio per la nuova attività avviata nel 2015, beneficiando della proroga disposta dall’art. 10 comma 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015, di continuare ad applicare tale regime fino a scadenza naturale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età del contribuente (in tal senso si veda “Dubbi sull’utilizzabilità del regime di vantaggio anche nel 2016” del 26 ottobre 2015).
Con specifico riferimento al regime forfetario, viene chiarito che i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare detta opzione e accedere al regime forfetario.
L’indicazione risulta particolarmente utile poiché si trattava di coordinare:
- il comma 70 dell’art. 1 della L. 190/2014, secondo cui l’opzione per il regime ordinario rimane valida per almeno un triennio e, decorso il periodo minimo, per ciascun anno successivo fino alla revoca;
- con l’art. 1 comma 1 ultimo periodo del DPR 10 novembre 1997 n. 442, il quale, nel dettare la disciplina generale delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, riconosce la possibilità di “variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.
Rispetto a quest’ultima disposizione la C.M. n. 209/98 aveva precisato che “La norma appare finalizzata all’intento di agevolare il contribuente consentendogli la possibilità di variare la scelta operata in base ad elementi di giudizio che potrebbero mutare alla luce di modifiche normative intervenute durante l’arco temporale in cui è obbligatoria la permanenza nel regime prescelto”.
L’Agenzia, quindi, ha ritenuto che, sebbene, in via generale, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, nel caso di specie – stante le significative modifiche introdotte dalla L. 208/2015 al regime forfetario – sia applicabile la deroga contenuta nell’art. 1 del DPR 442. Analoga possibilità di revoca sussiste nel caso in cui, nel 2015, sia stato applicato il regime di vantaggio di cui al DL 98/2011. 
Pertanto, se nel 2015 è stato applicato il regime ordinario o il regime di vantaggio, è possibile applicare, dal 2016, il regime forfetario. Inoltre, nel caso in cui ne sussistano i presupposti, i medesimi soggetti possono scegliere di applicare le disposizioni di cui all’art. 1 comma 65 della L. 190/2014 previste limitatamente alle nuove attività economiche (ossia la tassazione con imposta sostitutiva al 5%, anziché al 15%), per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.
Super-ammortamenti operativi per i “minimi”, non per i “forfetari”
Sotto un diverso profilo, è stata poi definita l’applicabilità nell’ambito dei regimi agevolati (forfetario e di vantaggio) della disposizione sui “super-ammortamenti”.
Nel dettaglio, la misura:
- è stata esclusa per i contribuenti forfetari; per tali soggetti, infatti, la determinazione del reddito avviene tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi, il che rende irrilevanti i costi sostenuti (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi);
- è stata ritenuta applicabile rispetto ai contribuenti “minimi” che applicano il regime di vantaggio; non crea, infatti, ostacolo alla fruizione del beneficio in esame la determinazione analitica del reddito secondo il principio di cassa che rappresenta, rispetto alla procedura di ammortamento, “una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo”.

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