Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Entro fine mese l’invio delle spese sanitarie

Entro fine mese l’invio delle spese sanitarie

Anche i rimborsi erogati direttamente da medici e strutture sanitarie effettuati nel 2015 dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio 2016

Entro il prossimo 31 gennaio i medici o i loro delegati (di solito i commercialisti) devono procedere alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, utili per la precompilazione del 730/2016.
Sono previste tre procedure preliminari all’invio:
- l’abilitazione dei medici al Sistema tessera sanitaria (quelli già in possesso delle credenziali per le ricette elettroniche o i certificati telematici non dovranno effettuare altri tipi di abilitazione);
- il conferimento (eventuale) di delega per la trasmissione dei dati al commercialista: i medici già abilitati al Sistema tessera sanitaria possono, infatti, inserire la delega al soggetto delegato;
- richiesta di abilitazione alla trasmissione dei dati da parte del commercialista delegato, una volta che quest’ultimo abbia ricevuto, sulla propria PEC, la delega del medico; tale richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal commercialista e inviata con PEC alla Ragioneria generale dello Stato.
Per individuare l’importo delle spese sanitarie sostenute che effettivamente può beneficiare della detrazione dall’IRPEF da indicare nel modello 730/2016 precompilato, occorre conoscere anche:
- l’ammontare dei rimborsi effettuati direttamente dai medici e dalle strutture sanitarie;
- quanto è stato rimborsato dai vari fondi assistenziali di cui il contribuente risulta iscritto (si pensi, ad esempio, al FASI).
In merito all’individuazione di quest’ultimo dato, la legge di stabilità 2016 ha previsto che gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi solo fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nell’Anagrafe dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e gli altri fondi comune denominati devono effettuare una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate:
- per effetto dei contributi versati di cui agli artt. 10 comma 1 lett. e-) e 51 comma 2 lett. a) del TUIR;
- che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi degli artt. 10 comma 1 lett. b) e 15 comma 1 lett. c) del TUIR.
Con un comunicato stampa pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le scadenze previste per l’invio dei dati utili ad individuare l’importo detraibile delle spese sanitarie sostenute. In particolare:
- entro il 31 gennaio 2016, le strutture sanitarie e i medici devono trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;
- entro il 28 febbraio (per il 2016 entro il 29 febbraio visto che il 28 è domenica), invece, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle spese sanitarie rimborsate nel 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse.
Rischio sanzioni anche per il primo anno di applicazione
In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, si ricorda che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000 euro.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
La legge di stabilità 2016 ha poi stabilito che per le trasmissioni da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:
- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Resta ferma, quindi, l’applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.
Tuttavia, in considerazione delle difficoltà riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi obblighi di trasmissione telematica e della mole dei dati trattati, le suddette esclusioni non sembrano sufficienti ad evitare di incorrere in sanzioni sproporzionate rispetto agli eventuali errori che potrebbero essere commessi in sede di caricamento dei dati.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...