Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Il credito d’imposta per gli enti non commerciali trova il suo codice tributo

Il credito d’imposta per gli enti non commerciali trova il suo codice tributo

Sarà utilizzato per il recupero della maggiore imposta sul reddito a seguito dell’aumento della tassazione degli utili e dividendi degli ENC

Con la risoluzione n. 6 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo affinché gli enti non commerciali possano utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, il credito d’imposta art. 1, comma 656 della L. 190/2014.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1 comma 655 della legge di stabilità 2015 aveva modificato la disciplina dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali (art. 4 comma 1 lett. q) del DLgs. 344/2003): la quota di utili esclusa da tassazione passa dal 95% al 22,26%.
L’Agenzia delle Entrate aveva successivamente chiarito che le modifiche apportate dall’art. 1 comma 655 della legge di stabilità 2015 alla disciplina dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali riguardano indistintamente gli utili derivanti dalle partecipazioni possedute nell’ambito dell’attività istituzionale e nell’ambito della sfera commerciale (si veda “Per gli enti non commerciali dividendi sempre tassati al 77,74%” del 27 gennaio 2015.
L’aggravio impositivo aveva effetto retroattivo per tutti i dividendi messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.
Limitatamente al 2014 è stato previsto, però, dall’art. 1 comma 656 della L. 190/2014 un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo regime e l’imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Per consentirne l’utilizzo tramite modello F24 la ris. n. 6/2016 ha istituito il codice tributo “6861” denominato “Credito d’imposta a favore degli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 1, comma 656, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Codice esposto nella sezione “Erario”
Nella compilazione del modello di pagamento, tale codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...