Raddoppio dei termini «limitato» dallo scorso 2 settembre
La denuncia va presentata entro l’ordinario termine decadenziale, ma la Cassazione interpreta il requisito in senso ampio
Su Eutekne.info (si veda “A fine anno, in soffitta il modello UNICO 2011 per decorrenza dei termini” dell’8 dicembre 2015), abbiamo già evidenziato che, in ragione degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, entro il 31 dicembre 2015 avrebbero dovuto, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2010 (modello UNICO 2011) oppure 2009 (modello UNICO 2010) se si fosse trattato di dichiarazione omessa.
Tanto premesso, in caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia per reati fiscali, i termini sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito penale è stato commesso: quindi, se la denuncia è stata trasmessa entro il termine ordinario per l’accertamento, al massimo il 31 dicembre 2015 avrebbero dovuto essere notificati gli accertamenti sull’anno 2006 (modello UNICO 2007), o 2004 (modello UNICO 2005) se si fosse trattato di omessa dichiarazione.
Ove, invece, la denuncia fosse stata presentata decorso l’ordinario termine decadenziale, vige la disciplina transitoria esposta nel DLgs. 128/2015(rammentiamo che, in base alla sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale, il raddoppio era destinato ad operare a prescindere da quando fossero emersi gli elementi penalmente rilevanti).
Ove, invece, la denuncia fosse stata presentata decorso l’ordinario termine decadenziale, vige la disciplina transitoria esposta nel DLgs. 128/2015(rammentiamo che, in base alla sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale, il raddoppio era destinato ad operare a prescindere da quando fossero emersi gli elementi penalmente rilevanti).
È previsto che sono fatti salvi gli atti impositivi notificati entro il 2 settembre 2015 e che, del pari, sono salvi gli inviti a comparire (art. 5 del DLgs. 218/97) e i “” (art. 24 della L. 4/29) notificati/consegnati entro la predetta data, a condizione, però, che l’atto impositivo sia notificato entro il 31 dicembre 2015.
Non hanno dunque rilievo le contestazioni derivanti da altri atti istruttori come ad esempio i questionari e gli inviti a comparire art. 32 del DPR 600/73 (si pensi a quelli emessi nell’ambito di indagini finanziarie).
Il contribuente, per evidenti esigenze di diritto di difesa, deve sapere, nel momento in cui riceve l’accertamento “fuori termine”, in che data è stata presentata la denuncia (onde valutare l’opportunità di instaurare il contenzioso, ferma restando la disciplina transitoria indicata).
Non hanno dunque rilievo le contestazioni derivanti da altri atti istruttori come ad esempio i questionari e gli inviti a comparire art. 32 del DPR 600/73 (si pensi a quelli emessi nell’ambito di indagini finanziarie).
Il contribuente, per evidenti esigenze di diritto di difesa, deve sapere, nel momento in cui riceve l’accertamento “fuori termine”, in che data è stata presentata la denuncia (onde valutare l’opportunità di instaurare il contenzioso, ferma restando la disciplina transitoria indicata).
Come abbiamo già prospettato, la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha espunto dagli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 il raddoppio per violazioni penali, a decorrere, però, dagli accertamenti sull’anno 2016 (si veda “Salta il raddoppio dei termini per violazioni penali” del 16 dicembre 2015).
Ormai, sul raddoppio dei termini si è formata una corposa giurisprudenza di merito, che ha affrontato diversi aspetti critici dell’istituto, relativi, ad esempio, alle società di persone, alle società di capitali “ristrette”, al consolidato fiscale, ai possessori di reddito di lavoro dipendente, al reato prescritto e così via.
Ormai, sul raddoppio dei termini si è formata una corposa giurisprudenza di merito, che ha affrontato diversi aspetti critici dell’istituto, relativi, ad esempio, alle società di persone, alle società di capitali “ristrette”, al consolidato fiscale, ai possessori di reddito di lavoro dipendente, al reato prescritto e così via.
Attenzione al regime transitorio
Tutti gli orientamenti sono puntualmente analizzati nella scheda Eutekne didicembre 2015, ove si esaminano ulteriori casistiche, come quella degli eredi del contribuente defunto e delle notizie di reato “provenienti” dalla polizia giudiziaria.
La Corte di Cassazione, con le prime sentenze relative al tema, adotta chiaramente un’interpretazione poco rigorosa del raddoppio, agevolando di molto l’operato degli uffici.
Nella sentenza n. 20043/2015 è stato affermato che l’utilizzo pretestuoso dell’istituto (che osta, naturalmente, al raddoppio, come evidenziato nella sentenza n. 247/2011 della Consulta) si ha in casi circoscritti, quando, ad esempio, si è in presenza di denunce palesemente infondate o calunniose.
La Corte di Cassazione, con le prime sentenze relative al tema, adotta chiaramente un’interpretazione poco rigorosa del raddoppio, agevolando di molto l’operato degli uffici.
Nella sentenza n. 20043/2015 è stato affermato che l’utilizzo pretestuoso dell’istituto (che osta, naturalmente, al raddoppio, come evidenziato nella sentenza n. 247/2011 della Consulta) si ha in casi circoscritti, quando, ad esempio, si è in presenza di denunce palesemente infondate o calunniose.
Inoltre, il termine “lungo” sussiste anche nei confronti del socio di società di capitali “ristretta”, quand’anche la denuncia sia a carico del legale rappresentante, siccome non ha rilievo che l’azione penale sia stata, effettivamente, esercitata (tuttavia, come già evidenziato, si veda “Niente raddoppio dei termini per il socio di minoranza” del 5 gennaio 2016, su questo aspetto si nota una certa apertura, in quanto è stato pure affermato che per il socio di minoranza di società di persone il raddoppio non è automatico).
Sempre su questa scia, la sentenza n. 9974 ha sancito che il raddoppio trova applicazione se la notizia di reato è astrattamente riconducibile ad una fattispecie illecita, non necessitando, questa, di certezza.