REGIME
FORFETARIO: NOVITÀ 2016
In
questa Circolare
- Regime forfetario
- Soglie dei ricavi/compensi
- Requisiti di accesso/permanenza nel regime
- Imposta sostitutiva
- Contribuzione previdenziale
L’intervento della
Legge di Stabilità 2016 tende a rendere ancora più appetibile il
regime fiscale forfetario, con l’obiettivo di sopperire al venir
meno del regime di vantaggio (cd. regime dei minimi). In
questo modo, pur mantenendo lo schema del regime forfetario
introdotto nel 2015 - si effettua l’annunciata revisione dei regimi
contabili e fiscali per gli operatori economici di ridotte
dimensioni.
Il maggior appel
rispetto al regime dei «minimi» viene attuato mediante l’aumento
delle soglie di ricavi o compensi, come pure con la riduzione
al 5% della tassazione sostitutiva (in luogo di quella
ordinaria del 15%) per i primi 5 anni di attività da parte di una
«start up». Viene rivisto anche il sistema previdenziale,
tornando alla base imponibile e alle scadenze ordinarie, ma con la
riduzione della misura dovuta del 35%.
1.
Regime forfetario
I co. da 111 a 113,
art. 1, L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata
sul supplemento ordinario n. 70, G.U. 30.12.2015, n. 302,
apportano alcune importanti modifiche al regime fiscale forfetario
applicabile – dal 2015 – ai professionisti ed alle imprese
individuali, introdotto della Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co.
54-89, L. 23.12.2014, n. 190; per i documenti di prassi cfr.
C.M. 19.2.2015, n. 6/E per i primi chiarimenti e R.M. 11.6.2015, n.
59/E per l’istituzione dei codici tributo).
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SINTESI
DEL REGIME FORFETARIO
|
|
I
contribuenti in regime forfetario determinano il reddito
applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi
percepiti nel periodo d’imposta.
Sul
reddito determinato forfetariamente, previa deduzione di eventuali
contributi previdenziali obbligatori, si applica un’imposta
sostitutiva di Irpef, addizionali Irpef ed Irap.
Godono
anche di notevoli semplificazioni in tema di adempimenti. Fermo
restando l’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed
emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono
esonerati:
Infine,
sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei
parametri.
|
L’intervento
modificativo ha l’obiettivo di facilitare l’uso del regime
da parte dei contribuenti, rendendolo più conveniente, anche in
considerazione del fatto che il regime di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd. minimi, di
cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98) è venuto meno.
Dal 2016, infatti, opera l’abrogazione del regime dei minimi
disposta dall’art. 1, co. 85, L. 190/2014, la cui efficacia era
stata sospesa con il successivo intervento dell’art. 10, co.
12-undecies, D.L. 31.12.2014, n. 192 (conv. con modif. dalla L.
27.2.2015, n. 11), cd. Decreto Milleproroghe.
La Legge di
Stabilità 2015 ha anche disposto l’abrogazione degli altri regimi
«di favore» precedenti, cioè di:
- nuove iniziative produttive (art. 13, L. 23.12.2000, n. 388; cfr. risposta al question time 4.6.2015, n. 5-05703);
- regime contabile agevolato (art. 27, co. 3, D.L. 98/2011).
Anche se il decreto
Milleproroghe ha poi concesso di scegliere il regime di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità anche per l’anno
2015, era stato annunciata una rivisitazione del regime forfetario,
specie per venire incontro alle critiche mosse dal mondo
professionale (si vedano gli artt. 7, co. 1, lett. a) e 11, co. 1,
lett. b), L. 23/2014 – cd. Legge Delega – ove si richiedeva una
revisione sistematica dei regimi fiscali ed un loro riordino, al fine
di evitare complessità superflue). Revisione che è stata attuata
con la Legge di Stabilità 2016.
Pertanto, a partire
dal 2016 convivono:
- il regime forfetario (a regime);
- il regime dei minimi (di vantaggio) per i soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno deciso di fruire di detto regime. Questi potranno continuare a fruire del regime di vantaggio per la sua ordinaria durata (5 anni) fino alla sua naturale scadenza, compreso il prolungamento fino al 35° anno di età (art. 1, co. 88, L. 190/2014).
Di seguito sono
prese in esame le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016
che attengono:
- ai requisiti di accesso o di permanenza nel regime fiscale in parola;
- un’agevolazione fiscale (temporanea) per chi inizia l’attività;
- un regime (permanente) di contribuzione previdenziale.
Le novità in
commento sono efficaci dal 1° gennaio 2016.
2.
Soglie dei ricavi/compensi
Sono state
modificate le soglie di ricavi/compensi che limitano l’accesso al
regime e la sua permanenza, che variano a seconda della tipologia di
attività svolta e sono indicate nell'allegato n. 4, annesso alla
Legge di Stabilità 2015, al di sotto delle quali i contribuenti
esercenti impresa, arti o professioni possono accedere e permanere
nel regime forfetario, fermo restando il rispetto di tutti gli altri
requisiti previsti.
In particolare, tali
limiti – da verificare in relazione all’anno precedente – sono
stati aumentati per ogni gruppo di attività individuato, di:
- 15.000 euro per le attività professionali;
- 10.000 euro per le altre attività.
Restano, invece,
inalterate le percentuali di redditività.
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Limiti
di ricavi/compensi e coefficienti di redditività |
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|
Gruppo di
settore |
Codici
attività Ateco 2007 |
Valore
soglia ricavi/compensi (*) |
Valore
soglia ricavi/compensi (*) |
Coefficiente di redditività |
|
|
|
Vecchi limiti |
Nuovi limiti |
|
|
Industrie
alimentari
e delle bevande |
(10
- 11)
|
35.000
|
45.000
|
40%
|
|
Commercio
all'ingrosso e al dettaglio
|
45
- (da 46.2 a 46.9) -
(da 47.1 a 47.7) - 47.9 |
40.000
|
50.000
|
40%
|
|
Commercio
ambulante di prodotti alimentari e bevande
|
47.81
|
30.000
|
40.000
|
40%
|
|
Commercio
ambulante di altri prodotti
|
47.82
- 47.89
|
20.000
|
30.000
|
54%
|
|
Costruzioni
e attività immobiliari
|
(41
- 42 - 43) - (68)
|
15.000
|
25.000
|
86%
|
|
Intermediari
del commercio
|
46.1
|
15.000
|
25.000
|
62%
|
|
Attività
dei servizi di alloggio e di ristorazione
|
(55
- 56)
|
40.000
|
50.000
|
40%
|
|
Attività
professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione,
servizi finanziari ed assicurativi
|
(64
- 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87
- 88)
|
15.000
|
30.000
|
78%
|
|
Altre
attività economiche
|
(01
- 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 -
52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81
- 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) -
(99)
|
20.000
|
30.000
|
67%
|
|
(*)
Non partecipano alla formazione del reddito imponibile le
plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, così come
altre tipologie di proventi.
La
verifica sull’anno precedente andrà effettuata utilizzando il
criterio di cassa per coloro che già utilizzavano un regime
forfetario o dei minimi o il regime ordinario per i redditi di
lavoro autonomo; le imprese che invece erano nel regime ordinario
utilizzano il criterio di competenza.
Qualora lo
specifico limite dettato per la categoria di appartenenza fosse
superato in corso d’anno, la fuoriuscita si verificherebbe solo
dal successivo periodo di imposta (e mai dall’anno stesso, come
avveniva per il regime dei minimi ex L. 244/2007 e nel regime di
vantaggio per coloro che superavano i limiti di oltre il 50%). |
||||
Con questo
intervento, da un lato si amplia la platea dei possibili fruitori, ma
si rende il regime più appetibile: infatti, considerata la
detrazione d’imposta prevista per le imprese in contabilità
semplificata (art. 13, co. 5, D.P.R. 917/1986) pari a 1.104 euro e la
franchigia Irap (se mai l’imposta fosse dovuta dai “piccoli”
contribuenti) di 13.000 euro (art. 11, co. 4-bis, D.Lgs. 446/1997.
L’importo è stato incrementato dall’art. 1, co. 123 e 124, L.
208/2015 a decorrere dal 2016), come pure altre variabili (presenza o
meno di altri redditi, di detrazioni d’imposta e/o oneri
deducibili, impatto del reddito d’impresa/di lavoro autonomo ai
fini della spettanza di detrazioni per carichi familiari, ecc.) il
regime forfetario diviene conveniente solamente al superamento di
determinate soglie di ricavi/compensi spesso inferiori ai limiti di
ricavi/compensi indicati dalla L. 190/2014.
Le nuove soglie –
non inferiori a quelle di accesso/permanenza all’abrogato regime
dei «minimi», con esclusione delle attività di
costruzione/immobiliari e di quella degli intermediari del commercio
(con soglie a 25.000 euro) – vanno verificate dai
contribuenti che:
- decidono per la prima volta nel 2016 di optare per questo regime;
- intendono verificare il rispetto dei requisiti per la permanenza nello stesso.
Si pone la questione
di quei soggetti che erano nel regime forfetario già nel 2015 e che,
per detto anno, hanno superato le «vecchie» soglie (valevoli fino
al 2015) ma non le «nuove» (valevoli dal 2016).
|
ESEMPIO
|
|
Un
agente di commercio in regime forfetario ha conseguito ricavi nel
2015 per 20.000 euro (quindi, oltre la soglia di 15.000 euro
valevole per tale anno).
La
soglia del 2016, però, è di 25.000 euro per cui occorre valutare
se il contribuente ha la possibilità di permanere nel regime.
|
La risposta potrà
giungere dai chiarimenti che verranno forniti dall’Amministrazione
finanziaria. Frattanto merita di essere osservato che l’esclusione
dal regime per superamento delle soglie di ricavi/compensi è
prevista dall’art. 1, co. 71, L. 190/2014 secondo cui «il
regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno
successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui
al comma 54», tra cui quella relativa al limite di
ricavi/compensi.
Noi riteniamo che il
superamento del limite potrà essere consuntivato solo dopo il
31.12.2015, ossia nel momento in cui (1.1.2016) entrano in vigore le
nuove soglie che richiedono di verificare il dato dell’anno
precedente sulla base di esse, già vigenti.
Nel nostro esempio,
l’imprenditore – grazie all’innalzamento delle soglie dal 2016
– non fuoriesce dal regime agevolato.
Del resto, questo
orientamento è in linea con le precedenti interpretazioni fornite in
occasione dell’aumento delle soglie di ricavi il cui mancato
superamento consente l’adozione o la permanenza nel regime di
contabilità semplificata: in occasione – a partire dal 2001 –
dell’incremento da 360 milioni a 600 milioni di lire italiane (art.
1, D.P.R. 12.4.2001, n. 222), l’Agenzia delle Entrate aveva
affermato che si doveva individuare il regime naturale di tenuta
della contabilità nel 2001 verificando se nel 2000 erano stato o
meno superati i nuovi limiti.
3.
Requisiti di accesso/permanenza nel regime
È stato eliminato
il requisito della prevalenza dell’attività professionale o
d’impresa rispetto a quella di lavoro dipendente (inclusa la
pensione) o assimilato, eventualmente svolta.
In particolare,
secondo la previgente disciplina, il regime semplificato poteva
essere utilizzato da titolari di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, qualora il reddito professionale o di impresa
fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente
o assimilato; era, inoltre, previsto che la verifica della suddetta
prevalenza non fosse, comunque, rilevante qualora il rapporto di
lavoro fosse cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o
professione e di lavoro dipendente o assimilato non avesse superato
l'importo di 20.000 euro.
Le nuove regole
abrogano la menzionata disposizione (art. 1, co. 54, lett. d),
L. 190/2014). La soppressione di tale norma risulta opportuna, perché
si tratta di una condizione che metteva in difficoltà i
contribuenti, i quali dovevano prevedere all’inizio di ogni anno
quale sarebbe stato l’ammontare dei redditi che si sarebbero
prodotti nell’anno stesso.
In luogo della
precedente disposizione, la Legge di Stabilità 2016 prevede, invece,
che l’accesso al regime sia precluso ai soggetti che
nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro
dipendente e assimilati di ammontare superiore a 30.000 euro
(nuova lett. d-bis), co. 57, art. 1, L. 190/2014).
La verifica di tale
nuovo limite non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato.
|
Requisiti
per accesso al regime forfetario |
|
|
Ante modifiche
(abrogata lett. d), co. 54, L. 190/2014) |
Post modifiche
(nuova lett. d-bis), co. 57, L. 190/2014) |
|
Il
reddito d’impresa/di lavoro autonomo deve risultare prevalente
rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato (incluso il
reddito da pensione).
|
Il
soggetto che intende aderire al regime forfetario non deve aver
percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro
dipendente/assimilato (incluso il reddito da pensione) eccedente
30.000 euro.
|
|
Tale
condizione non va verificata:
ovvero
|
Tale
condizione non va verificata:
Così,
ad esempio, i dipendenti che hanno perso il lavoro (in caso di
licenziamento, dimissioni o da qualsiasi altra situazione che ha
determinato la cessazione del rapporto) possono rientrare nel
mondo del lavoro – con il regime forfetario – anche se il
precedente reddito da lavoro dipendente era superiore alla soglia
di 30.000 euro.
|
|
(*)
Dato che questo requisito:
|
|
La relazione
illustrativa precisa che la finalità di questa norma è quella di
evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o
assimilato nell'anno precedente a quello di applicazione del regime
forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto
elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le
attività d'impresa, arti o professioni esercitate. Non dovrebbe,
pertanto, assumere rilevanza la circostanza che si tratti di
retribuzioni vere e proprie ovvero di pensioni.
D’altro lato, la
completa abolizione della limitazione avrebbe probabilmente
incentivato l’emersione del lavoro svolto «in nero» dai
dipendenti, ma probabilmente questioni di gettito non hanno reso
possibile tale stralcio. Ad ogni modo, il limite dei 30.000 euro –
data la finalità espressa nella relazione al disegno di legge di
stabilità – dovrebbe applicarsi anche ai titolari di pensione
superiore alla soglia prevista, senza tener conto della cessazione
del rapporto di lavoro: per definizione, i pensionati hanno cessato
il rapporto di lavoro. Diversamente interpretando, ai pensionati la
limitazione non sarebbe mai applicabile.
Pertanto, l’attuale
quadro normativo dei requisiti aderire al regime forfetario è il
seguente.
|
Regime
forfetario: requisiti |
|||
|
Requisito
|
Modalità
applicative |
||
|
|
Condizione di
accesso (*) |
Preclusivo
all’accesso o alla permanenza |
|
|
Ricavi/compensi
|
X
|
|
Da
25.000 a 50.000 euro – nell’anno precedente, da ragguagliare
ad anno – secondo l’attività svolta.
|
|
Spese
per lavoro dipendente e assimilato
|
X
|
|
Non
superiore a 5.000 euro nel periodo precedente (invariato rispetto
alla disciplina previgente).
|
|
Beni
strumentali
|
X
|
|
Non
superiore a 20.000 euro (al lordo degli ammortamenti) al termine
del periodo precedente (invariato rispetto alla disciplina
previgente).
Devono
essere considerati anche i beni in leasing, locazione, noleggio e
comodato, il 50% dei beni ad uso promiscuo (autovetture) e sono
esclusi i beni di costo inferiore ad euro 516,46 e gli immobili
utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Per
i beni in leasing vale il valore del costo sostenuto del
concedente, mentre per i beni in locazione, noleggio e comodato il
valore normale del bene.
|
|
Possesso
di redditi di lavoro dipendente o assimilato (nuova causa
ostativa)
|
|
X
|
Possesso
di redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a
30.000 euro, nell’anno precedente.
La
soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
|
|
Assenza
delle altre cause ostative
|
|
X
|
1
- applicazione di regimi speciali Iva (es. i regimi speciali
relativi all'agricoltura, agenzia di viaggio, agriturismo, del
margine) e di determinazione forfetaria del reddito;
2
- assenza di residenza in Italia, oppure in altro Stato Ue/See (in
quest’ultimo caso a condizione che il 75% del reddito
complessivo sia prodotto in Italia);
3
- effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni di
cessioni fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto
nuovi;
4
- partecipazione contemporanea in società di persone,
associazioni professionali o S.r.l. trasparenti (**).
|
|
(*)
La verifica dei presupposti d’accesso va effettuata
con riguardo all’anno precedente a quello di primo accesso al
regime e a ciascuno degli anni successivi in cui si fruisce dello
stesso.
(**)
È possibile accedere al regime anche nelle
ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in
una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo
di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario.
Analogamente, non è preclusa l’applicazione del regime
forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita
nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla
cessazione dell’attività per la quale il regime è stato
applicato. |
|||
4.
Imposta sostitutiva
Con riguardo agli
interventi sull’aliquota dell’imposta sostitutiva, la Legge di
Stabilità 2016 ristabilisce – come avveniva per i soggetti
operanti nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità (cd. minimi, di cui all’art.
27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98) - l’applicazione dell’aliquota
del 5% (in luogo di quella del 15%), limitatamente ai primi
cinque periodi d’imposta di applicazione del regime, purché
risultino rispettate le seguenti condizioni, già in precedenza
richieste (art. 1, co. 65, L. 190/2014):
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di fatturato previsti per l’accesso al regime.
Si noti che tali
requisiti sono necessari solo per la fruizione della misura
agevolativa sopra indicata e non ostacolano l’accesso al regime.
|
ESEMPIO
|
|
Un
soggetto inizia l’attività nel 2016 e adotta il regime
forfetario.
Avendo,
però, esercitato altra attività d’impresa nel 2014:
Pertanto,
assoggetterà ad imposizione il reddito imponibile con l’imposta
sostitutiva nell’ordinaria misura del 15%.
|
È stata, quindi,
riprodotta la stessa disciplina del regime dei minimi senza,
tuttavia, reintrodurre la possibilità di beneficiare del regime fino
al compimento del 35° anno di età; pertanto a partire dal sesto
periodo d’imposta il contribuente dovrà applicare l’aliquota del
15%, indipendentemente dalla sua età.
A fronte di tale
cambiamento, è stata abrogata la disposizione che prevedeva
la riduzione di un terzo della base imponibile, per i primi
tre periodi d’imposta.
In via transitoria,
la misura di riduzione dell’aliquota a beneficio delle persone
fisiche che iniziano una nuova attività economica sarà applicabile
- con riguardo ai periodi d’imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 - anche
nei confronti dei soggetti che hanno iniziato la loro attività nel
corso del 2015.
|
Agevolazione
per i contribuenti «start up» |
|
|
Ante
modifiche (originaria formulazione del co. 65, art. 1, L.
190/2015) |
Post
modifiche (nuova formulazione del co. 65, art. 1, L. 190/2015) |
|
In
caso di nuova attività (*) è prevista la riduzione del
reddito di 1/3 nei primi 3 anni (la tassazione avviene sempre
applicando l’imposta sostitutiva con aliquota del 15%).
|
In
caso di nuova attività (*), per i primi 5 anni l’aliquota
dell’imposta sostitutiva si applica nella misura del 5% (in
luogo di quella ordinaria del 15%). (**)
|
|
(*)
Devono verificarsi queste tre circostanze:
|
|
Resta comunque
l’insolita situazione per la quale i soggetti che hanno già
aderito al regime di vantaggio (art. 27, D.L. 98/2011) «possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento
del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del
trentacinquesimo anno di età» (art. 1, co. 88, L. 190/2014) e
quindi, in taluni casi, anche ben oltre il primo quinquennio
dall’inizio dell’attività.
5.
Contribuzione previdenziale
Sotto il profilo
contributivo, infine, si segnala che è stata disposta l'applicazione
del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari
i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al
35% degli oneri contributivi.
In pratica,
modificando il co. 77, art. 1, L. 190/2014 si dispone che il reddito
forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziale, sulla
quale si applica la contribuzione ordinaria ridotta del 35%.
La riduzione
dovrebbe applicarsi sia per la contribuzione dovuta sul reddito
minimale sia per quella dovuta sul reddito eccedente.
In precedenza, ai
fini contributivi si prevedeva la possibilità di non applicare il
minimale contributivo di cui all’art. 1, co. 3, L. 2.8.1990, n.
233, ma di versare i contributi solo sul reddito effettivamente
conseguito (circ. Inps 10.2.2015, n. 29).
|
Contributi
previdenziali dei forfetari |
|
|
Ante
modifiche (originaria formulazione del co. 77, art. 1, L.
190/2015) |
Post
modifiche
(nuova formulazione del co. 77, art. 1, L. 190/2015) |
|
È
possibile versare i contributi sul reddito effettivamente
conseguito, senza applicare il minimale contributivo.
|
Sul
reddito forfetario sono dovuti i contributi applicando le regole
ordinarie, fatta salva l’applicazione della contribuzione
ridotta del 35%.
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|
Si applica il
vincolo del calcolo proporzionale dei versamenti ai fini
dell’accredito delle prestazioni pensionistiche. |
|
|
I
versamenti vanno eseguiti in acconto e saldo, alle scadenze
previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei
redditi.
|
I
versamenti andranno effettuati trimestralmente (per la quota
dovuta sul reddito minimale; verosimilmente già dal 2016, anche
in ipotesi di richiesta del beneficio di non applicazione del
minimale di reddito, valevole solo per il 2015) e in acconto e
saldo alle scadenze previste per le somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi (sul reddito eccedente il minimale).
|