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REGIME FORFETARIO: NOVITÀ 2016

REGIME FORFETARIO: NOVITÀ 2016

In questa Circolare


  1. Regime forfetario
  1. Soglie dei ricavi/compensi
  1. Requisiti di accesso/permanenza nel regime
  1. Imposta sostitutiva
  1. Contribuzione previdenziale


L’intervento della Legge di Stabilità 2016 tende a rendere ancora più appetibile il regime fiscale forfetario, con l’obiettivo di sopperire al venir meno del regime di vantaggio (cd. regime dei minimi). In questo modo, pur mantenendo lo schema del regime forfetario introdotto nel 2015 - si effettua l’annunciata revisione dei regimi contabili e fiscali per gli operatori economici di ridotte dimensioni.
Il maggior appel rispetto al regime dei «minimi» viene attuato mediante l’aumento delle soglie di ricavi o compensi, come pure con la riduzione al 5% della tassazione sostitutiva (in luogo di quella ordinaria del 15%) per i primi 5 anni di attività da parte di una «start up». Viene rivisto anche il sistema previdenziale, tornando alla base imponibile e alle scadenze ordinarie, ma con la riduzione della misura dovuta del 35%.
1. Regime forfetario
I co. da 111 a 113, art. 1, L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata sul supplemento ordinario n. 70, G.U. 30.12.2015, n. 302, apportano alcune importanti modifiche al regime fiscale forfetario applicabile – dal 2015 – ai professionisti ed alle imprese individuali, introdotto della Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 54-89, L. 23.12.2014, n. 190; per i documenti di prassi cfr. C.M. 19.2.2015, n. 6/E per i primi chiarimenti e R.M. 11.6.2015, n. 59/E per l’istituzione dei codici tributo).
SINTESI DEL REGIME FORFETARIO
I contribuenti in regime forfetario determinano il reddito applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Sul reddito determinato forfetariamente, previa deduzione di eventuali contributi previdenziali obbligatori, si applica un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali Irpef ed Irap.
Godono anche di notevoli semplificazioni in tema di adempimenti. Fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati:
  • dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili;
  • dall’applicazione dell’Iva (salvo il caso in cui vi siano acquisti di beni e servizi Intra-Ue per un importo superiore a 10.000 euro);
  • dall’eventuale applicazione di ritenute d’acconto;
  • dall’invio dello spesometro;
  • dalla comunicazione black list.
Infine, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
L’intervento modificativo ha l’obiettivo di facilitare l’uso del regime da parte dei contribuenti, rendendolo più conveniente, anche in considerazione del fatto che il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd. minimi, di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98) è venuto meno. Dal 2016, infatti, opera l’abrogazione del regime dei minimi disposta dall’art. 1, co. 85, L. 190/2014, la cui efficacia era stata sospesa con il successivo intervento dell’art. 10, co. 12-undecies, D.L. 31.12.2014, n. 192 (conv. con modif. dalla L. 27.2.2015, n. 11), cd. Decreto Milleproroghe.
La Legge di Stabilità 2015 ha anche disposto l’abrogazione degli altri regimi «di favore» precedenti, cioè di:
  • nuove iniziative produttive (art. 13, L. 23.12.2000, n. 388; cfr. risposta al question time 4.6.2015, n. 5-05703);
  • regime contabile agevolato (art. 27, co. 3, D.L. 98/2011).
Anche se il decreto Milleproroghe ha poi concesso di scegliere il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità anche per l’anno 2015, era stato annunciata una rivisitazione del regime forfetario, specie per venire incontro alle critiche mosse dal mondo professionale (si vedano gli artt. 7, co. 1, lett. a) e 11, co. 1, lett. b), L. 23/2014 – cd. Legge Delega – ove si richiedeva una revisione sistematica dei regimi fiscali ed un loro riordino, al fine di evitare complessità superflue). Revisione che è stata attuata con la Legge di Stabilità 2016.
Pertanto, a partire dal 2016 convivono:
  • il regime forfetario (a regime);
  • il regime dei minimi (di vantaggio) per i soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno deciso di fruire di detto regime. Questi potranno continuare a fruire del regime di vantaggio per la sua ordinaria durata (5 anni) fino alla sua naturale scadenza, compreso il prolungamento fino al 35° anno di età (art. 1, co. 88, L. 190/2014).
Di seguito sono prese in esame le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 che attengono:
  • ai requisiti di accesso o di permanenza nel regime fiscale in parola;
  • un’agevolazione fiscale (temporanea) per chi inizia l’attività;
  • un regime (permanente) di contribuzione previdenziale.
Le novità in commento sono efficaci dal 1° gennaio 2016.
2. Soglie dei ricavi/compensi
Sono state modificate le soglie di ricavi/compensi che limitano l’accesso al regime e la sua permanenza, che variano a seconda della tipologia di attività svolta e sono indicate nell'allegato n. 4, annesso alla Legge di Stabilità 2015, al di sotto delle quali i contribuenti esercenti impresa, arti o professioni possono accedere e permanere nel regime forfetario, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti.
In particolare, tali limiti – da verificare in relazione all’anno precedente – sono stati aumentati per ogni gruppo di attività individuato, di:
  • 15.000 euro per le attività professionali;
  • 10.000 euro per le altre attività.
Restano, invece, inalterate le percentuali di redditività.
Limiti di ricavi/compensi e coefficienti di redditività
Gruppo di settore
Codici attività Ateco 2007
Valore soglia
ricavi/compensi (*)

Valore soglia
ricavi/compensi (*)

Coefficiente
di redditività



Vecchi limiti
Nuovi limiti

Industrie alimentari
e delle bevande
(10 - 11)
35.000
45.000
40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
45 - (da 46.2 a 46.9) -
(da 47.1 a 47.7) - 47.9
40.000
50.000
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81
30.000
40.000
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 - 47.89
20.000
30.000
54%
Costruzioni e attività immobiliari
(41 - 42 - 43) - (68)
15.000
25.000
86%
Intermediari del commercio
46.1
15.000
25.000
62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55 - 56)
40.000
50.000
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)
15.000
30.000
78%
Altre attività economiche
(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)
20.000
30.000
67%
(*) Non partecipano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, così come altre tipologie di proventi.
La verifica sull’anno precedente andrà effettuata utilizzando il criterio di cassa per coloro che già utilizzavano un regime forfetario o dei minimi o il regime ordinario per i redditi di lavoro autonomo; le imprese che invece erano nel regime ordinario utilizzano il criterio di competenza.
Qualora lo specifico limite dettato per la categoria di appartenenza fosse superato in corso d’anno, la fuoriuscita si verificherebbe solo dal successivo periodo di imposta (e mai dall’anno stesso, come avveniva per il regime dei minimi ex L. 244/2007 e nel regime di vantaggio per coloro che superavano i limiti di oltre il 50%).
Con questo intervento, da un lato si amplia la platea dei possibili fruitori, ma si rende il regime più appetibile: infatti, considerata la detrazione d’imposta prevista per le imprese in contabilità semplificata (art. 13, co. 5, D.P.R. 917/1986) pari a 1.104 euro e la franchigia Irap (se mai l’imposta fosse dovuta dai “piccoli” contribuenti) di 13.000 euro (art. 11, co. 4-bis, D.Lgs. 446/1997. L’importo è stato incrementato dall’art. 1, co. 123 e 124, L. 208/2015 a decorrere dal 2016), come pure altre variabili (presenza o meno di altri redditi, di detrazioni d’imposta e/o oneri deducibili, impatto del reddito d’impresa/di lavoro autonomo ai fini della spettanza di detrazioni per carichi familiari, ecc.) il regime forfetario diviene conveniente solamente al superamento di determinate soglie di ricavi/compensi spesso inferiori ai limiti di ricavi/compensi indicati dalla L. 190/2014.
Le nuove soglie – non inferiori a quelle di accesso/permanenza all’abrogato regime dei «minimi», con esclusione delle attività di costruzione/immobiliari e di quella degli intermediari del commercio (con soglie a 25.000 euro) – vanno verificate dai contribuenti che:
  • decidono per la prima volta nel 2016 di optare per questo regime;
  • intendono verificare il rispetto dei requisiti per la permanenza nello stesso.
Si pone la questione di quei soggetti che erano nel regime forfetario già nel 2015 e che, per detto anno, hanno superato le «vecchie» soglie (valevoli fino al 2015) ma non le «nuove» (valevoli dal 2016).
ESEMPIO
Un agente di commercio in regime forfetario ha conseguito ricavi nel 2015 per 20.000 euro (quindi, oltre la soglia di 15.000 euro valevole per tale anno).
La soglia del 2016, però, è di 25.000 euro per cui occorre valutare se il contribuente ha la possibilità di permanere nel regime.
La risposta potrà giungere dai chiarimenti che verranno forniti dall’Amministrazione finanziaria. Frattanto merita di essere osservato che l’esclusione dal regime per superamento delle soglie di ricavi/compensi è prevista dall’art. 1, co. 71, L. 190/2014 secondo cui «il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54», tra cui quella relativa al limite di ricavi/compensi.
Noi riteniamo che il superamento del limite potrà essere consuntivato solo dopo il 31.12.2015, ossia nel momento in cui (1.1.2016) entrano in vigore le nuove soglie che richiedono di verificare il dato dell’anno precedente sulla base di esse, già vigenti.
Nel nostro esempio, l’imprenditore – grazie all’innalzamento delle soglie dal 2016 – non fuoriesce dal regime agevolato.
Del resto, questo orientamento è in linea con le precedenti interpretazioni fornite in occasione dell’aumento delle soglie di ricavi il cui mancato superamento consente l’adozione o la permanenza nel regime di contabilità semplificata: in occasione – a partire dal 2001 – dell’incremento da 360 milioni a 600 milioni di lire italiane (art. 1, D.P.R. 12.4.2001, n. 222), l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che si doveva individuare il regime naturale di tenuta della contabilità nel 2001 verificando se nel 2000 erano stato o meno superati i nuovi limiti.
3. Requisiti di accesso/permanenza nel regime
È stato eliminato il requisito della prevalenza dell’attività professionale o d’impresa rispetto a quella di lavoro dipendente (inclusa la pensione) o assimilato, eventualmente svolta.
In particolare, secondo la previgente disciplina, il regime semplificato poteva essere utilizzato da titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato, qualora il reddito professionale o di impresa fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato; era, inoltre, previsto che la verifica della suddetta prevalenza non fosse, comunque, rilevante qualora il rapporto di lavoro fosse cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non avesse superato l'importo di 20.000 euro.
Le nuove regole abrogano la menzionata disposizione (art. 1, co. 54, lett. d), L. 190/2014). La soppressione di tale norma risulta opportuna, perché si tratta di una condizione che metteva in difficoltà i contribuenti, i quali dovevano prevedere all’inizio di ogni anno quale sarebbe stato l’ammontare dei redditi che si sarebbero prodotti nell’anno stesso.
In luogo della precedente disposizione, la Legge di Stabilità 2016 prevede, invece, che l’accesso al regime sia precluso ai soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati di ammontare superiore a 30.000 euro (nuova lett. d-bis), co. 57, art. 1, L. 190/2014).
La verifica di tale nuovo limite non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato.
Requisiti per accesso al regime forfetario
Ante modifiche (abrogata lett. d), co. 54, L. 190/2014)
Post modifiche (nuova lett. d-bis), co. 57, L. 190/2014)
Il reddito d’impresa/di lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato (incluso il reddito da pensione).
Il soggetto che intende aderire al regime forfetario non deve aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente/assimilato (incluso il reddito da pensione) eccedente 30.000 euro.
Tale condizione non va verificata:
  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
ovvero
  • se la somma dei predetti redditi (d’impresa, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e assimilato) non risulta superiore a 20.000 euro (*).
Tale condizione non va verificata:
  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro (ovviamente prima dell’inizio dell’attività per la quale si intende aderire al regime forfetario).
Così, ad esempio, i dipendenti che hanno perso il lavoro (in caso di licenziamento, dimissioni o da qualsiasi altra situazione che ha determinato la cessazione del rapporto) possono rientrare nel mondo del lavoro – con il regime forfetario – anche se il precedente reddito da lavoro dipendente era superiore alla soglia di 30.000 euro.
(*) Dato che questo requisito:
  • doveva essere verificato sia al momento dell’accesso al regime sia ogni anno di permanenza nello stesso (art. 1, co. 54, lett. d), L. 190/2014);
  • poteva essere consuntivato solo al termine di ogni anno,
evidentemente era difficile da rispettare, in quanto richiedeva una previsione, fatta all’inizio dell’anno, in relazione a quale sarà l’ammontare dei redditi che saranno prodotti. L’abrogazione, e la sostituzione con un requisito di (accesso e) permanenza, da parte della Legge di stabilità 2016 (si veda la colonna a lato) risulta quanto mai opportuna.


La relazione illustrativa precisa che la finalità di questa norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate. Non dovrebbe, pertanto, assumere rilevanza la circostanza che si tratti di retribuzioni vere e proprie ovvero di pensioni.
D’altro lato, la completa abolizione della limitazione avrebbe probabilmente incentivato l’emersione del lavoro svolto «in nero» dai dipendenti, ma probabilmente questioni di gettito non hanno reso possibile tale stralcio. Ad ogni modo, il limite dei 30.000 euro – data la finalità espressa nella relazione al disegno di legge di stabilità – dovrebbe applicarsi anche ai titolari di pensione superiore alla soglia prevista, senza tener conto della cessazione del rapporto di lavoro: per definizione, i pensionati hanno cessato il rapporto di lavoro. Diversamente interpretando, ai pensionati la limitazione non sarebbe mai applicabile.
Pertanto, l’attuale quadro normativo dei requisiti aderire al regime forfetario è il seguente.
Regime forfetario: requisiti
Requisito
Modalità applicative


Condizione di accesso (*)
Preclusivo all’accesso o alla permanenza


Ricavi/compensi
X

Da 25.000 a 50.000 euro – nell’anno precedente, da ragguagliare ad anno – secondo l’attività svolta.
Spese per lavoro dipendente e assimilato
X

Non superiore a 5.000 euro nel periodo precedente (invariato rispetto alla disciplina previgente).
Beni strumentali
X

Non superiore a 20.000 euro (al lordo degli ammortamenti) al termine del periodo precedente (invariato rispetto alla disciplina previgente).
Devono essere considerati anche i beni in leasing, locazione, noleggio e comodato, il 50% dei beni ad uso promiscuo (autovetture) e sono esclusi i beni di costo inferiore ad euro 516,46 e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Per i beni in leasing vale il valore del costo sostenuto del concedente, mentre per i beni in locazione, noleggio e comodato il valore normale del bene.
Possesso di redditi di lavoro dipendente o assimilato (nuova causa ostativa)

X
Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30.000 euro, nell’anno precedente.
La soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Assenza delle altre cause ostative

X
1 - applicazione di regimi speciali Iva (es. i regimi speciali relativi all'agricoltura, agenzia di viaggio, agriturismo, del margine) e di determinazione forfetaria del reddito;
2 - assenza di residenza in Italia, oppure in altro Stato Ue/See (in quest’ultimo caso a condizione che il 75% del reddito complessivo sia prodotto in Italia);
3 - effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni di cessioni fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
4 - partecipazione contemporanea in società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti (**).
(*) La verifica dei presupposti d’accesso va effettuata con riguardo all’anno precedente a quello di primo accesso al regime e a ciascuno degli anni successivi in cui si fruisce dello stesso.
(**) È possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario. Analogamente, non è preclusa l’applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato.
4. Imposta sostitutiva
Con riguardo agli interventi sull’aliquota dell’imposta sostitutiva, la Legge di Stabilità 2016 ristabilisce – come avveniva per i soggetti operanti nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd. minimi, di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98) - l’applicazione dell’aliquota del 5% (in luogo di quella del 15%), limitatamente ai primi cinque periodi d’imposta di applicazione del regime, purché risultino rispettate le seguenti condizioni, già in precedenza richieste (art. 1, co. 65, L. 190/2014):
  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di fatturato previsti per l’accesso al regime.
Si noti che tali requisiti sono necessari solo per la fruizione della misura agevolativa sopra indicata e non ostacolano l’accesso al regime.
ESEMPIO
Un soggetto inizia l’attività nel 2016 e adotta il regime forfetario.
Avendo, però, esercitato altra attività d’impresa nel 2014:
  • può adottare il regime forfetario;
  • non può fruire dell’aliquota di imposta sostitutiva nella misura del 5% per il primo quinquennio della nuova attività.
Pertanto, assoggetterà ad imposizione il reddito imponibile con l’imposta sostitutiva nell’ordinaria misura del 15%.
È stata, quindi, riprodotta la stessa disciplina del regime dei minimi senza, tuttavia, reintrodurre la possibilità di beneficiare del regime fino al compimento del 35° anno di età; pertanto a partire dal sesto periodo d’imposta il contribuente dovrà applicare l’aliquota del 15%, indipendentemente dalla sua età.
A fronte di tale cambiamento, è stata abrogata la disposizione che prevedeva la riduzione di un terzo della base imponibile, per i primi tre periodi d’imposta.
In via transitoria, la misura di riduzione dell’aliquota a beneficio delle persone fisiche che iniziano una nuova attività economica sarà applicabile - con riguardo ai periodi d’imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 - anche nei confronti dei soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso del 2015.
Agevolazione per i contribuenti «start up»
Ante modifiche (originaria formulazione del co. 65, art. 1, L. 190/2015)
Post modifiche (nuova formulazione del co. 65, art. 1, L. 190/2015)
In caso di nuova attività (*) è prevista la riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni (la tassazione avviene sempre applicando l’imposta sostitutiva con aliquota del 15%).
In caso di nuova attività (*), per i primi 5 anni l’aliquota dell’imposta sostitutiva si applica nella misura del 5% (in luogo di quella ordinaria del 15%). (**)
(*) Devono verificarsi queste tre circostanze:
  • il contribuente, nei tre anni precedenti, non ha svolto attività artistica, professionale o d'impresa, neanche in forma associata o familiare;
  • l'attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti del periodo di pratica obbligatoria richiesto per l'esercizio dell'arte o della professione (ciò al fine di evitare che si aggiri la norma modificando semplicemente la veste giuridica dell’attività svolta ed ottenendo in tal modo un risparmio impositivo);
  • se si tratta di prosecuzione di attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi/compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non è superiore alla soglia indicata nella tabella per quell'attività.
(**) La nuova agevolazione viene riconosciuta, per gli anni dal 2016 al 2019, anche ai soggetti che hanno utilizzato il regime agevolato nel 2015 (da dichiarare in Unico PF 2016). Ovviamente, in tale caso l’agevolazione risulterà limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile.
Resta comunque l’insolita situazione per la quale i soggetti che hanno già aderito al regime di vantaggio (art. 27, D.L. 98/2011) «possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età» (art. 1, co. 88, L. 190/2014) e quindi, in taluni casi, anche ben oltre il primo quinquennio dall’inizio dell’attività.
5. Contribuzione previdenziale
Sotto il profilo contributivo, infine, si segnala che è stata disposta l'applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi.
In pratica, modificando il co. 77, art. 1, L. 190/2014 si dispone che il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziale, sulla quale si applica la contribuzione ordinaria ridotta del 35%.
La riduzione dovrebbe applicarsi sia per la contribuzione dovuta sul reddito minimale sia per quella dovuta sul reddito eccedente.
In precedenza, ai fini contributivi si prevedeva la possibilità di non applicare il minimale contributivo di cui all’art. 1, co. 3, L. 2.8.1990, n. 233, ma di versare i contributi solo sul reddito effettivamente conseguito (circ. Inps 10.2.2015, n. 29).
Contributi previdenziali dei forfetari
Ante modifiche (originaria formulazione del co. 77, art. 1, L. 190/2015)
Post modifiche (nuova formulazione del co. 77, art. 1, L. 190/2015)
È possibile versare i contributi sul reddito effettivamente conseguito, senza applicare il minimale contributivo.
Sul reddito forfetario sono dovuti i contributi applicando le regole ordinarie, fatta salva l’applicazione della contribuzione ridotta del 35%.
Si applica il vincolo del calcolo proporzionale dei versamenti ai fini dell’accredito delle prestazioni pensionistiche.
I versamenti vanno eseguiti in acconto e saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
I versamenti andranno effettuati trimestralmente (per la quota dovuta sul reddito minimale; verosimilmente già dal 2016, anche in ipotesi di richiesta del beneficio di non applicazione del minimale di reddito, valevole solo per il 2015) e in acconto e saldo alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (sul reddito eccedente il minimale).



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  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

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 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...