L’invio impedito delle spese sanitarie non fa venir meno il ravvedimento
Bisogna però dimostrare di avere tentato l’invio con «lieve ritardo» o, comunque, entro i sessanta giorni
Lo scorso 9 febbraio è decorso il termine per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria delle prestazioni sanitarie definite dal DM 31 luglio 2015, ai fini del modello 730/2016 precompilato (si veda “Invio «impedito» delle spese sanitarie senza sanzioni” del 22 febbraio 2016).
Ai sensi dell’art. 3 comma 5-del DLgs. 175/2014, se la trasmissione avviene con un ritardo massimo di 60 giorni, la sanzione (che sarebbe di 100 euro per ogni comunicazione) è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, essendo inibito il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97.
Inoltre, il successivo comma 5-stabilisce che, per il primo anno di applicazione della norma (quindi il 2016, circostanza confermata nel corso di Telefisco 2016), non vi sono sanzioni in caso di “lieve ritardo” nell’adempimento e quando l’errore “non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Inoltre, il successivo comma 5-stabilisce che, per il primo anno di applicazione della norma (quindi il 2016, circostanza confermata nel corso di Telefisco 2016), non vi sono sanzioni in caso di “lieve ritardo” nell’adempimento e quando l’errore “non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Dopo il 9 febbraio, però, l’applicazione è stata chiusa (l’invio genera un errore), e questo rende impossibile un accoglimento della trasmissione telematica tardiva.
Prudenzialmente, avevamo ipotizzato l’opportunità che gli intermediari si precostituissero una prova che dimostrasse il tentativo di trasmissione tardiva della comunicazione.
Prudenzialmente, avevamo ipotizzato l’opportunità che gli intermediari si precostituissero una prova che dimostrasse il tentativo di trasmissione tardiva della comunicazione.
Entra in gioco, a livello generale, quanto avevamo espresso in un precedente intervento (si veda “Ravvedimento sempre possibile per le omesse comunicazioni” del 29 aprile 2014): il contribuente non perde il diritto alla sanzione ridotta qualora, per fatti imputabili all’ente impositore o ad altra amministrazione pubblica, non possa effettuare tardivamente la comunicazione, quand’anche ciò tragga fondamento da una fonte di normazione secondaria.
Nel momento in cui si dimostra che, in qualche maniera, è stata tentata, senza successo, la comunicazione tardiva, essa, ai fini sanzionatori, non può che ritenersi avvenuta (salvo ipotizzare addirittura il reato di violenza privata a danno del contribuente, vedasi l’art. 615 del codice penale, “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”). Ai fini probatori, si può esibire il messaggio di “scarto” del sistema telematico, nella misura in cui da ciò si evinca, senza dubbi, che il tentativo è riconducibile alle comunicazioni in oggetto, o comunque un qualsiasi documento atto a dimostrare il predetto tentativo.
In questa fattispecie, la gravosa sanzione dell’art. 3 comma 5-del DLgs. 175/2014 può, al massimo, essere di 20.000 euro.
In questa fattispecie, la gravosa sanzione dell’art. 3 comma 5-del DLgs. 175/2014 può, al massimo, essere di 20.000 euro.
Rimane il massimo di 20.000 euro
Detto diversamente, se il contribuente cerca di inviare la comunicazione con lieve ritardo, se venisse in futuro raggiunto dall’atto di contestazione della sanzione, in giudizio potrà far valere l’inapplicabilità della pena comma 5-per ritardo “lieve”, concetto però sfuggente (un termine di paragone potrebbe essere il ritardo di cui parla il “nuovo” art. 15- del DPR 602/73 per le dilazioni degli avvisi bonari, quindi massimo di sette giorni, ma si tratta di una mera ipotesi).
Qualora il giudice ritenesse il ritardo “non lieve”, si aprirebbero le porte alla sanzione ridotta a un terzo, comunque non superiore a 20.000 euro.
Qualora il giudice ritenesse il ritardo “non lieve”, si aprirebbero le porte alla sanzione ridotta a un terzo, comunque non superiore a 20.000 euro.
Il problema consiste nel fatto che, se l’Agenzia delle Entrate irroga non la sanzione di 20.000 euro ma quella di 50.000 euro (pena massima contestabile se il ritardo supera i sessanta giorni), il contribuente o definisce al terzo la stessa (pagando 16.666,66 euro art. 16 del DLgs. 472/97), o va in contenzioso chiedendo la non applicazione delle sanzioni e, in subordine, la diminuzione delle stesse a 20.000 euro. Però, in caso di vittoria, non spetterebbe la riduzione al terzo art. 16 del DLgs. 472/97 (salvo intervenga un’autotutela parziale, caso in cui la riduzione permane ai sensi dell’art. 2-quater comma 1-sexies del DL 564/94).
Ad ogni modo, in costanza dei requisiti indicati (ci si riferisce, in particolare, alla prova circa il tentativo di trasmissione entro i 60 giorni), sebbene, a prima vista, ciò possa apparire discutibile, non viene meno il ravvedimento ai sensi della lettera a-) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, con riduzione a 1/9. Male che vada, dunque, il contribuente, in sede di ravvedimento, pagherebbe 2.222,22 euro (20.000/9).
Ad ogni modo, in costanza dei requisiti indicati (ci si riferisce, in particolare, alla prova circa il tentativo di trasmissione entro i 60 giorni), sebbene, a prima vista, ciò possa apparire discutibile, non viene meno il ravvedimento ai sensi della lettera a-) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, con riduzione a 1/9. Male che vada, dunque, il contribuente, in sede di ravvedimento, pagherebbe 2.222,22 euro (20.000/9).
L’opportunità del ravvedimento, in ultima analisi, deve essere attentamente valutata, siccome potrebbe tramutarsi in una sorta di autodenuncia.