Sempre possibile il recesso per giusta causa dal contratto di consulenza
Il committente può recedere anche se il contratto prevede una durata predeterminata ed è esclusa, in termini generali, la facoltà di recesso
Il committente può sempre recedere per giusta causa da un contratto di consulenza, anche quando sia prevista una durata predeterminata e sia esclusa la facoltà di recesso, salvo che per specifiche ipotesi individuate nel contratto. Anche se il recesso è per giusta causa, spettano al consulente i compensi maturati per l’opera prestata fino alla data in cui viene comunicata l’interruzione del rapporto contrattuale.
Sono queste le conclusioni cui è pervenuta una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 9 febbraio 2016 n. 2519), chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del recesso operato da un istituto di credito rispetto ad un contratto di consulenza stipulato con un ex dipendente della banca, che prevedeva una durata triennale e la possibilità di un recesso anticipato solo in caso di condanna penale a carico del prestatore d’opera. Secondo la Corte, pur in presenza di un patto che esclude la facoltà di recesso anticipato, resta fermo il diritto delle parti di recedere immediatamente dal rapporto di collaborazione professionale continuativa per giusta causa, al verificarsi di un rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da escludere l’interesse dell’altra parte alla prosecuzione del rapporto.
La Cassazione estende così al contratto d’opera quanto aveva già affermato anche in anni recenti rispetto al contratto di agenzia (Cass. 26 maggio 2014 n.11728), ricordando anche come la gravità della condotta, idonea ad integrare gli estremi di una giusta causa di recesso, deve essere valutata con rigore nell’ambito di un rapporto di natura autonoma, in cui il rapporto di fiducia assume una maggiore intensità rispetto al lavoro subordinato, proprio in funzione della piena autonomia di cui gode il collaboratore in termini di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi.
Di conseguenza, può legittimare il recesso anche un fatto di minor gravità, che non potrebbe invece giustificare il licenziamento per giusta causa di un lavoratore subordinato.
Al consulente spettano in questo caso i compensi per l’opera prestata fino al momento in cui riceve la comunicazione di recesso da parte del committente, corrispettivi che nel caso sottoposto all’esame della Corte il giudice di merito non aveva riconosciuto, nonostante l’esplicita domanda formulata dal consulente in proposito.
Di conseguenza, può legittimare il recesso anche un fatto di minor gravità, che non potrebbe invece giustificare il licenziamento per giusta causa di un lavoratore subordinato.
Al consulente spettano in questo caso i compensi per l’opera prestata fino al momento in cui riceve la comunicazione di recesso da parte del committente, corrispettivi che nel caso sottoposto all’esame della Corte il giudice di merito non aveva riconosciuto, nonostante l’esplicita domanda formulata dal consulente in proposito.
La possibilità di recesso per giusta causa da parte del committente è in grado così di superare le previsioni contrattuali di durata predeterminata dei contratti di consulenza, anche quando tali disposizioni siano accompagnate da una esplicita esclusione della facoltà di un recesso anticipato.
Deve essere, infatti, ricordato che il contratto di consulenza è riconducibile al contratto d’opera intellettuale di cui all’art 2230 c.c., per cui il recesso del committente è in generale regolato dall’art. 2237 c.c., secondo cui il cliente può sempre recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.
La disposizione del codice non ha, però, carattere inderogabile, per cui è data facoltà alle parti di derogare a tale generale facoltà di recesso, con una diversa previsione contrattuale, che escluda la possibilità di interrompere il rapporto contrattuale prima di una scadenza predeterminata.
La disposizione del codice non ha, però, carattere inderogabile, per cui è data facoltà alle parti di derogare a tale generale facoltà di recesso, con una diversa previsione contrattuale, che escluda la possibilità di interrompere il rapporto contrattuale prima di una scadenza predeterminata.
Contratto di consulenza riconducibile al contratto d’opera intellettuale
Una previsione che è bene sia espressa, dal momento che, secondo la Suprema Corte (Cass. 14 gennaio 2016 n. 469), tale deroga non è necessariamente implicita nella semplice apposizione di una durata del rapporto, dovendo in questo caso il giudice valutare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano voluto escludere la possibilità di un anticipato recesso prevedendo una durata predeterminata.
Come detto all’inizio, però, l’interruzione anticipata ad iniziativa del committente resta sempre possibile al verificarsi di un rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da escludere l’interesse dell’altra parte alla prosecuzione del rapporto, anche quando il contratto di consulenza sia stata stipulato per una durata predeterminata e contenga un’espressa esclusione della possibilità di un recesso anticipato, dal momento che tale previsione non vale mai in presenza di una giusta causa.