Trasmissione dei rimborsi spese sanitarie secondo il principio di cassa
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le risposte alle domande più frequenti sull’invio dei dati relativi ai rimborsi delle spese sanitarie
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle domande più frequenti () in relazione al nuovo obbligo di comunicazione dei rimborsi delle spese sanitarie, introdotto dalla legge di stabilità 2016.
L’art. 1, comma 950 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, modificando l’art. 78 della L. 413/91, ha infatti previsto l’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate:
- ai fini della elaborazione dei modelli 730 precompilati e dei controlli sugli oneri deducibili e detraibili;
- a partire dall’anno d’imposta 2015, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2016, da rendere disponibili entro il 15 aprile 2016.
- ai fini della elaborazione dei modelli 730 precompilati e dei controlli sugli oneri deducibili e detraibili;
- a partire dall’anno d’imposta 2015, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2016, da rendere disponibili entro il 15 aprile 2016.
L’obbligo di invio in esame riguarda:
- gli Enti e le Casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
- i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
- gli Enti e le Casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
- i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
Devono essere comunicati i dati relativi:
- alle spese sanitarie rimborsate nell’anno di riferimento, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati ai sensi degliarticoli 10 comma 1 lett. e-) e 51 comma 2 lett. a) del TUIR;
- ai contributi versati direttamente dall’iscritto o tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta; in caso di intervento del sostituto d’imposta, infatti, i dati dei contributi versati affluiscono all’Agenzia tramite le Certificazioni Uniche.
- alle spese sanitarie rimborsate nell’anno di riferimento, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati ai sensi degliarticoli 10 comma 1 lett. e-) e 51 comma 2 lett. a) del TUIR;
- ai contributi versati direttamente dall’iscritto o tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta; in caso di intervento del sostituto d’imposta, infatti, i dati dei contributi versati affluiscono all’Agenzia tramite le Certificazioni Uniche.
I suddetti soggetti non sono tenuti all’invio della comunicazione in caso di assenza sia dei dati relativi ai contributi che di quelli relativi ai rimborsi.
Per quanto riguarda i dati da comunicare, con le FAQ in esame è stato chiarito che:
- l’obbligo di comunicazione riguarda anche i “rimborsi diretti”, cioè quando il costo delle prestazioni è pagato direttamente dal Fondo/Cassa alla struttura sanitaria;
- la comunicazione dei rimborsi segue il criterio di cassa e quindi vanno trasmessi tenendo conto dell’anno di erogazione, anche se si riferiscono a spese sanitarie effettuate in anni precedenti e indipendentemente dal fatto che si tratti di rimborsi diretti o indiretti (rimborso all’iscritto che ha sostenuto la spesa);
- non vanno comunicati eventuali recuperi di rimborsi erogati in anni precedenti;
- in presenza di Fondi di “secondo livello”, cioè che rimborsano tutto o parte della somma che residua a seguito del rimborso del Fondo/Cassa principale, ciascun soggetto deve comunicare la propria quota effettivamente rimborsata;
- l’importo da comunicare deve ricomprendere quanto dovuto a titolo di e imposta di bollo, qualora costituiscano oggetto di rimborso;
- il codice fiscale dell’iscritto e l’ammontare dei contributi versati direttamente al Fondo/Cassa vanno comunicati anche in assenza di rimborsi;
- se l’iscritto è privo di codice fiscale (es. residente all’estero), non vanno comunicati né i dati relativi ai contributi, né quelli dei rimborsi;
- se i rimborsi sono erogati all’erede o al tutore dell’iscritto, va comunicato solo il codice fiscale dell’iscritto;
- solo per quest’anno, non è obbligatorio indicare il codice fiscale del soggetto che usufruisce della prestazione sanitaria, qualora non se ne abbia la disponibilità;
- non vanno comunicati i contributi versati al in relazione ai dirigenti pensionati, né i rimborsi ad essi erogati.
Per quanto riguarda i dati da comunicare, con le FAQ in esame è stato chiarito che:
- l’obbligo di comunicazione riguarda anche i “rimborsi diretti”, cioè quando il costo delle prestazioni è pagato direttamente dal Fondo/Cassa alla struttura sanitaria;
- la comunicazione dei rimborsi segue il criterio di cassa e quindi vanno trasmessi tenendo conto dell’anno di erogazione, anche se si riferiscono a spese sanitarie effettuate in anni precedenti e indipendentemente dal fatto che si tratti di rimborsi diretti o indiretti (rimborso all’iscritto che ha sostenuto la spesa);
- non vanno comunicati eventuali recuperi di rimborsi erogati in anni precedenti;
- in presenza di Fondi di “secondo livello”, cioè che rimborsano tutto o parte della somma che residua a seguito del rimborso del Fondo/Cassa principale, ciascun soggetto deve comunicare la propria quota effettivamente rimborsata;
- l’importo da comunicare deve ricomprendere quanto dovuto a titolo di e imposta di bollo, qualora costituiscano oggetto di rimborso;
- il codice fiscale dell’iscritto e l’ammontare dei contributi versati direttamente al Fondo/Cassa vanno comunicati anche in assenza di rimborsi;
- se l’iscritto è privo di codice fiscale (es. residente all’estero), non vanno comunicati né i dati relativi ai contributi, né quelli dei rimborsi;
- se i rimborsi sono erogati all’erede o al tutore dell’iscritto, va comunicato solo il codice fiscale dell’iscritto;
- solo per quest’anno, non è obbligatorio indicare il codice fiscale del soggetto che usufruisce della prestazione sanitaria, qualora non se ne abbia la disponibilità;
- non vanno comunicati i contributi versati al in relazione ai dirigenti pensionati, né i rimborsi ad essi erogati.
Obbligo di comunicazione anche per i “rimborsi diretti”
Il termine per la comunicazione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate è stabilito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; la prima scadenza sarà quindi il prossimo 29 febbraio, considerando che il giorno 28 cade di domenica.
Le comunicazioni in esame possono essere effettuate direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, successivamente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce le relative modalità e approva le specifiche tecniche (attualmente ancora in bozza), con la conseguente attivazione del canale telematico.
I soggetti che non intendono effettuare direttamente tale comunicazione, potranno:
- rivolgersi ad un intermediario abilitato;
- oppure delegare una compagnia di assicurazione o una società di servizi, che interviene nella gestione amministrativa dei rapporti in forza di specifici accordi contrattuali.
Solo in quest’ultimo caso è necessario conferire una specifica delega, esclusivamente in modalità telematica, attraverso le apposite funzionalità che saranno rese disponibili in concomitanza con l’apertura del canale telematico.
- rivolgersi ad un intermediario abilitato;
- oppure delegare una compagnia di assicurazione o una società di servizi, che interviene nella gestione amministrativa dei rapporti in forza di specifici accordi contrattuali.
Solo in quest’ultimo caso è necessario conferire una specifica delega, esclusivamente in modalità telematica, attraverso le apposite funzionalità che saranno rese disponibili in concomitanza con l’apertura del canale telematico.